Sentenza 4 aprile 2003
Massime • 1
Costituisce scarico da insediamento industriale, e come tale necessitante la preventiva autorizzazione, quello proveniente dal lavaggio di betoniere utilizzate per l'attività societaria e riversato in un bacino artificiale, dinegrandosi in difetto il reato di cui all'art. 59 del D.L.G. 11 maggio 1999 n. 152.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2003, n. 24322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24322 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TORIELLO Francesco - Presidente - del 04/04/2003
1. Dott. VITALONE Claudio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - N. 743
3. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 43240/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA RR, nato a [...] il [...], avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 15 maggio 2001;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Claudio Vitalone;
ascoltate le requisitorie del P.G., nella persona del Dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Con sentenza dell'8 febbraio 2000 il Tribunale di Agrigento dichiarava CA RR colpevole:
A) del reato di cui all'art. 24 comma 3 D.P.R. 203/1988 per avere, quale amministratore delegato della società "Sud Conglomerati s.r.l.", omesso di comunicare alla Regione Siciliana i dati relativi alle emissioni effettuate a partire dalla data di attivazione dell'impianto destinato alla produzione di conglomerati cementizi e bituminosi (in Favara dal 27 marzo 1991 al 25 febbraio 1997);
B) del reato cui all'art. 21 comma 1 L. 319/1976, per avere effettuato - senza la prescritta autorizzazione - lo scarico dei reflui del lavaggio di autobetoniere in un bacino artificiale (fatto accertato in Favara il 25 febbraio 1997);
C) del reato di cui all'art. 26 D.P.R. 915/1982, per avere effettuato lo smaltimento di batterie di piombo esauste (rifiuti nocivi) in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 16 del D.P.R. cit. e comunque senza osservare il disposto dell'art. 9 quinquies, comma 10 L. 475/1988 (fatti accertati in Favara il 25 febbraio 1997).
La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente le statuizioni del primo giudice nei confronti del RR, il quale ha proposto ricorso, affidandosi a tre mezzi di annullamento e deducendo erronea applicazione della legge penale e di norme giuridiche. Le ragioni di doglianza possono brevemente riassumersi.
1) La data di consumazione del reato di cui al capo a) doveva essere indicata nel 25 dicembre 1996, come risultava dal decreto assessoriale della Regione Siciliana 354/97, acquisito agli atti. Doveva essere dichiarata conseguentemente l'estinzione del reato. 2) Il fatto contestato al capo b) non poteva essere qualificato come scarico di acque reflue industriali, trattandosi della semplice raccolta di acque meteoriche, utilizzate per il lavaggio di betoniere. La Corte territoriale avrebbe dovuto assolvere l'imputato con ampia formula. Il reato, in caso, è ormai estinto per prescrizione;
3) Non vi era prova che le batterie rinvenute fossero esauste e costituissero quindi rifiuti. Gli indizi acquisiti al riguardo non erano ne' gravi ne' precisi ne' concordanti. L'impostazione motivazionale sul punto svelava un inammissibile inversione dell'onere della prova. Il rinvenimento delle batterie non poteva comunque dimostrare un'attività di smaltimento nei termini descritti in imputazione. Si era trattato di un semplice deposito o accumulo temporaneo, rispetto al quale non sussisteva alcun obbligo di particolare stoccaggio. Il reato era comunque estinto per prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul fondamento delle dedotte ragioni di gravame va prelinarmente chiarito che l'indagine di legittimità circa la struttura della motivazione e, cioè, sul modo di costruire il discorso giustificativo della decisione, deve essere orientata entro un orizzonte circoscritto.
La Corte Suprema, invero, non è chiamata a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in ordine alle risultanze ed all'affidabilità delle fonti di prova, bensì a stabilire se detti giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
se ne abbiano compiuto un corretto apprezzamento, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti;
se i criteri logici seguiti nello sviluppo delle varie argomentazioni siano adeguati e coerenti alla definitiva selezione della alternative decisorie. Il vizio logico della motivazione, inoltre, deve essere riscontrabile nel testo stesso della motivazione, attraverso il diligente confronto tra le varie proposizioni che vi sono inserite, ma senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali. Ed è tal fine che il giudice del merito ha l'obbligo di indicare con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali fonda la propria decisione, per consentire all'interessato di formulare le più appropriate censure ed alla Corte di Cassazione di esercitare la funzione di controllo, che le è propria.
Osservate tali regole ed accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice ha seguito il corretto percorso valutativo, senza subire gli effetti di una riduttiva indagine conoscitiva o di un'imprecisa ricostruzione del contenuto della prova e che le obiezioni difensive hanno trovato sostantiva delibazione e pertinente risposta nell'impugnata decisione, lo scrutinio di legittimità deve ritenersi compiutamente esaurito. Ciò premesso, va rilevato che le censure del RR riguardino sostanzialmente la valutazione dei contenuti della prova e, dunque, il merito della scelta decisoria, che appare invece compiuta nel puntuale rispetto delle regole di giudizio ed all'esito di un indagine attenta alle obiezioni dell'incolpato ed al valore delle risultanze acquisite. Oltre tutto, le ragioni utilizzate per confutare le conclusioni della Corte territoriale non attengono a carenze desumibili dal testo del provvedimento impugnato, ma da una rilettura degli atti processuali che presupporrebbe - in questa sede - la rivisitazione del materiale probatorio e la formulazione di apprezzamenti fatalmente invasivi del merito della vicenda:
operazione decisamente estranea allo scrutinio di legittimità. Tutte le questioni dedotte appaiono inoltre manifestamente prive di fondamento. In particolare, con riferimento alla data di consumazione del fatto sub a), oggetto del primo motivo di gravame, i giudici del merito hanno correttamente osservato che il reato in contestazione era permanente ed a carattere omissivo, di talché - per determinare la cessazione della permanenza - doveva aversi riguardo al rilascio della prevista autorizzazione, unico mezzo per il controllo preventivo degli impianti inquinanti e per la rilevazione del venir meno della condotta antigiuridica. Sulla scorta di tale premessa, hanno ulteriormente osservato che alla data dell'accertamento (25 febbraio 1997) non erano state ancora effettuate le prescritte comunicazioni ed hanno pertanto ineccepibilmente concluso che la permanenza non poteva ritenersi in alcun modo cessata. Quanto alla questione sollevata con il secondo motivo, i giudici hanno accertato che - all'interno dell'area utilizzata per lo svolgimento delle attività produttive della società "Sud Conglomerati" - era stata collocata una piattaforma sulla quale si procedeva al lavaggio delle betoniere con immissione dei reflui in un bacino artificiale. Ed hanno coerentemente ritenuto - con giudizio di merito adeguatamente motivato e privo di vizi logici - che si trattava di scarichi provenienti da insediamento industriale, per i quali il RR avrebbe dovuto munirsi di preventiva autorizzazione.
Circa il terzo motivo, la Corte territoriale ha posto in evidenza che i reperti fotografici in atti, segnatamente quelli identificati con i numeri 5 e 6), offrivano la dimostrazione certa che le batterie erano state abbandonate lungo il muro di cinta, nei pressi del magazzino (e non all'interno dello stesso come sarebbe stato fatto qualora si fosse trattato di batterie da riutilizzare); erano state accatastate alla rinfusa sul terreno, senza sigilli, ed in evidente stato di abbandono. Il primo giudice, sul punto, aveva dal canto suo sottolineato che la condotta in concreto accertata, anche in ragione delle specifiche modalità del rinvenimento delle batterie, era riconducibile alla previsione dell'art. 52 D.L.vo 22/97, trattandosi di smaltimento di rifiuti pericolosi (all.to d) codice CER n. 1606), conservati oltre tutto in violazione delle norme sullo stoccaggio, senza cioè l'impiego di apposito contenitore.
Alla stregua di quanto precede appare evidente che la scelta decisoria compiuta nel doppio grado di giudizio è conforme alla corretta esegesi delle norme incriminatici in contestazione e frutto di un'organica ed attenta valutazione delle risultanze di prova, nitidamente spiegata in un apparato argomentativi del tutto immeritevole delle censure formulate dal RR. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, senza che possa farsi luogo all'accoglimento della richiesta subordinata di applicazione della prescrizione, avanzata in ordine a tutti e tre i reati in contestazione. Il relativo termine, infatti, non era ancora decorso al momento della pronuncia della sentenza impugnata. Di talché è evidente che il RR non allega un vizio di detta sentenza, ma tenta di far valere una causa estinta che non poteva più operare ormai formato il giudicato per l'intrinseca inidoneità del gravame ad instaurare un valido giudizio d'impugnazione (Cass. pen., sez. un., 30 giugno 1999, n. 15, Piepoli;
cass. pen. Sez. un., 22 novembre 2000 n. 32, De Luca). Alla pronuncia d'inammissibilità segue l'obbligo del ricorrente di provvedere al pagamento delle spese del procedimento di un a somma in favore della Cassa delle ammende, che viene determinata equitativamente come da dispositivo, non ravvisandosi un'ipotesi di ricorso incolpevole, nei sensi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 7-13 giugno 2000 n. 186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della somma di 500,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2003