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Sentenza 26 aprile 2023
Sentenza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17331 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AG TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO plg ha concluso chiedendo le 71AleWo ciù-Q )udito il difens_orei c)Uf2 i Penale Sent. Sez. 2 Num. 17331 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 20/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Ricorre per Cassazione AR OB avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che il 10/05/2022 ha confermato la sentenza del tribunale di Torre Annunziata che il 19 maggio 2017 lo aveva condannato per riciclaggio di autovetture. 2. Deduce il ricorrente nullità della sentenza per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio. Si sostiene che il ricorrente non ha avuto conoscenza del processo celebratasi in sua assenza e con un difensore d'ufficio. X In particolare, la difesa rileva che il AR, trovato in possesso di due macchine, oggetto di riciclaggio, il 06/02/2014 era stato invitato a dichiarare o eleggere domicilio oltre che a nominare un difensore. In quella sede ha eletto (dichiarato) domicilio presso la sua abitazione sita in Santa Maria la Carità. Già dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini in seguito a ricerche condotte ai sensi dell'articolo 157 seguenti codice procedura penale è risultato trasferito o quantomeno irreperibile nel domicilio dichiarato. Per questo il pubblico ministero ha disposto la nomina di un difensore d'ufficio e la notifica a quest'ultimo dell'avviso ex articolo 415 bis. Nessun accertamento è stato fatto in merito all'eventuale esecuzione di misure cautelari. Il AR il 29/04/2014 era stato attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Nocera Inferiore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Il processo il primo grado si è celebrato in assenza dell'imputato assistito da difensore d'ufficio, Avv. Maurizio Toscano, non presente, sostituito ex articolo 97 comma quattro cod. proc. pen. Con ordinanza depositata il 24/9/2018 l'imputato, che aveva nominato difensore di fiducia l'Avv. Giuliano Sorrentino, veniva rimesso in termini per proporre appello. In sede di gravame il AR lamentava nullità della sentenza per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio e comunque non conoscenza del processo di primo grado celebratosi in assenza, con difensore d'ufficio che era stato sostituito in udienza ex art. 97 co 4 cod.proc.pen. 1 3. La Corte d'appello ha ritenuto di non accogliere i motivi di gravame sottolineando che l'avviso di conclusione delle indagini gli era stato notificato correttamente ex articolo 161 comma 4 c.p.p. posto che non aveva comunicato alcun mutamento di domicilio. Ha ritenuto che il AR fosse consapevole dell'esistenza di un procedimento a suo carico visto che nei suoi confronti e alla sua presenza era stato redatto verbale di elezione di domicilio e verbale di perquisizione e di sequestro. Ha evidenziato anche che nel procedimento che aveva determinato nei suoi confronti l'esecuzione di misura cautelare in carcere l'imputato aveva indicato lo stesso domicilio indicato nel presente procedimento. Ha ritenuto pertanto che il AR si fosse volontariamente o comunque colpevolmente sottratto alla conoscenza del processo. 4. Deve rilevarsi che le Sezioni Unite di questa Corte in plurime sentenze (Sez. U, Ismail del 2020, NA del 2019, PP del 2017, VR del 2021 e D del 2022) hanno affermato che la Novella del 2014 (L. 28 aprile 2014) ha stabilito che l'imputato deve essere portato a conoscenza della vocatio in ius restando in sua facoltà il non partecipare al processo. Solo in tale caso il processo si svolge in sua assenza, venendo rappresentato dal difensore. Nel caso in cui, invece, non sia acquisita la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio il processo deve essere sospeso. Occorre ora verificare se la pur valida notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. abbia consentito di procedere in assenza del AR e di ritenere regolare la costituzione del rapporto processuale e volontaria la rinuncia alla partecipazione. Se è vero che l'articolo 420-bis comma 2 cod. proc. pen. nell'ottica di una comprensibile facilitazione del compito del giudice ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica non effettuata a mani proprie dell'imputato, fra i quali rientra la dichiarazione e/o l'elezione di domicilio, è pur vero che non si tratta di una presunzione che consenta di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria alcuna verifica, ma di casi in cui, a date condizioni, può essere ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto, regolarmente notificato secondo le modalità previste dal codice. In tal senso si sono pronunciate le Sezioni unite con la sentenza Ismail n. 23940 del 2020 laddove hanno affermato che non appare sostenibile ritenere che gli indici di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. siano forme di presunzioni reintrodotte surrettiziamente proprio con quella normativa che intendeva superare definitivamente il sistema del processo in contumacia e della estrema valorizzazione del sistema legale delle notifiche. 2 5. Nel caso di specie dalla non controversa ricostruzione dei fatti si evince che l'imputato non ha avuto conoscenza della chiamata in giudizio e non emerge ragione di una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. Risulta infatti che si è proceduto in assenza a fronte di una notifica ex art. 161 comma 4 al difensore d'ufficio per irreperibilità del destinatario al domicilio dichiarato. È chiaro, inoltre, che non vi è stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra l'imputato e il difensore d'ufficio che, disertando le udienze, ha mostrato disinteresse alla difesa con conseguente impossibilità di ritenere realizzate le condizioni di un rapporto di informazione tra il legale e il suo assistito che consenta di ritenere che lo stesso avesse avuto effettiva consapevolezza dell'inizio del processo a suo carico. Considerata la necessità che la conoscenza da parte del destinatario dell'atto di citazione debba essere effettiva non può ritenersi sufficiente la notificazione sostitutiva al difensore in mancanza di un reale contatto informativo con l'assistito non solo al momento della nomina, ma per tutto il decorso processuale. Nel momento in cui si è proceduto in assenza dell'imputato non vi era pertanto la prova dell'effettiva conoscenza della vocatio in ius e la celebrazione del processo in assenza non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 420-bis commi 1 e 2 senza che il giudice abbia disposto la sospensione ai sensi dell'articolo 420-quater1 determina in virtù dell'articolo 604 comma 5-bis cod. proc. pen 5( la nullità della decisione che travolge tutti gli atti successivi e comporta la regressione del procedimento al giudice di primo grado. 6. La sentenza impugnata e la sentenza di primo grado devono pertanto essere annullate senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata con diverso giudice per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al tribunale di Torre Annunziata, per l'ulteriore corso. Così deliberato in Roma il 20.1.2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO plg ha concluso chiedendo le 71AleWo ciù-Q )udito il difens_orei c)Uf2 i Penale Sent. Sez. 2 Num. 17331 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 20/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Ricorre per Cassazione AR OB avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che il 10/05/2022 ha confermato la sentenza del tribunale di Torre Annunziata che il 19 maggio 2017 lo aveva condannato per riciclaggio di autovetture. 2. Deduce il ricorrente nullità della sentenza per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio. Si sostiene che il ricorrente non ha avuto conoscenza del processo celebratasi in sua assenza e con un difensore d'ufficio. X In particolare, la difesa rileva che il AR, trovato in possesso di due macchine, oggetto di riciclaggio, il 06/02/2014 era stato invitato a dichiarare o eleggere domicilio oltre che a nominare un difensore. In quella sede ha eletto (dichiarato) domicilio presso la sua abitazione sita in Santa Maria la Carità. Già dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini in seguito a ricerche condotte ai sensi dell'articolo 157 seguenti codice procedura penale è risultato trasferito o quantomeno irreperibile nel domicilio dichiarato. Per questo il pubblico ministero ha disposto la nomina di un difensore d'ufficio e la notifica a quest'ultimo dell'avviso ex articolo 415 bis. Nessun accertamento è stato fatto in merito all'eventuale esecuzione di misure cautelari. Il AR il 29/04/2014 era stato attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Nocera Inferiore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Il processo il primo grado si è celebrato in assenza dell'imputato assistito da difensore d'ufficio, Avv. Maurizio Toscano, non presente, sostituito ex articolo 97 comma quattro cod. proc. pen. Con ordinanza depositata il 24/9/2018 l'imputato, che aveva nominato difensore di fiducia l'Avv. Giuliano Sorrentino, veniva rimesso in termini per proporre appello. In sede di gravame il AR lamentava nullità della sentenza per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio e comunque non conoscenza del processo di primo grado celebratosi in assenza, con difensore d'ufficio che era stato sostituito in udienza ex art. 97 co 4 cod.proc.pen. 1 3. La Corte d'appello ha ritenuto di non accogliere i motivi di gravame sottolineando che l'avviso di conclusione delle indagini gli era stato notificato correttamente ex articolo 161 comma 4 c.p.p. posto che non aveva comunicato alcun mutamento di domicilio. Ha ritenuto che il AR fosse consapevole dell'esistenza di un procedimento a suo carico visto che nei suoi confronti e alla sua presenza era stato redatto verbale di elezione di domicilio e verbale di perquisizione e di sequestro. Ha evidenziato anche che nel procedimento che aveva determinato nei suoi confronti l'esecuzione di misura cautelare in carcere l'imputato aveva indicato lo stesso domicilio indicato nel presente procedimento. Ha ritenuto pertanto che il AR si fosse volontariamente o comunque colpevolmente sottratto alla conoscenza del processo. 4. Deve rilevarsi che le Sezioni Unite di questa Corte in plurime sentenze (Sez. U, Ismail del 2020, NA del 2019, PP del 2017, VR del 2021 e D del 2022) hanno affermato che la Novella del 2014 (L. 28 aprile 2014) ha stabilito che l'imputato deve essere portato a conoscenza della vocatio in ius restando in sua facoltà il non partecipare al processo. Solo in tale caso il processo si svolge in sua assenza, venendo rappresentato dal difensore. Nel caso in cui, invece, non sia acquisita la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio il processo deve essere sospeso. Occorre ora verificare se la pur valida notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. abbia consentito di procedere in assenza del AR e di ritenere regolare la costituzione del rapporto processuale e volontaria la rinuncia alla partecipazione. Se è vero che l'articolo 420-bis comma 2 cod. proc. pen. nell'ottica di una comprensibile facilitazione del compito del giudice ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica non effettuata a mani proprie dell'imputato, fra i quali rientra la dichiarazione e/o l'elezione di domicilio, è pur vero che non si tratta di una presunzione che consenta di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria alcuna verifica, ma di casi in cui, a date condizioni, può essere ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto, regolarmente notificato secondo le modalità previste dal codice. In tal senso si sono pronunciate le Sezioni unite con la sentenza Ismail n. 23940 del 2020 laddove hanno affermato che non appare sostenibile ritenere che gli indici di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. siano forme di presunzioni reintrodotte surrettiziamente proprio con quella normativa che intendeva superare definitivamente il sistema del processo in contumacia e della estrema valorizzazione del sistema legale delle notifiche. 2 5. Nel caso di specie dalla non controversa ricostruzione dei fatti si evince che l'imputato non ha avuto conoscenza della chiamata in giudizio e non emerge ragione di una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. Risulta infatti che si è proceduto in assenza a fronte di una notifica ex art. 161 comma 4 al difensore d'ufficio per irreperibilità del destinatario al domicilio dichiarato. È chiaro, inoltre, che non vi è stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra l'imputato e il difensore d'ufficio che, disertando le udienze, ha mostrato disinteresse alla difesa con conseguente impossibilità di ritenere realizzate le condizioni di un rapporto di informazione tra il legale e il suo assistito che consenta di ritenere che lo stesso avesse avuto effettiva consapevolezza dell'inizio del processo a suo carico. Considerata la necessità che la conoscenza da parte del destinatario dell'atto di citazione debba essere effettiva non può ritenersi sufficiente la notificazione sostitutiva al difensore in mancanza di un reale contatto informativo con l'assistito non solo al momento della nomina, ma per tutto il decorso processuale. Nel momento in cui si è proceduto in assenza dell'imputato non vi era pertanto la prova dell'effettiva conoscenza della vocatio in ius e la celebrazione del processo in assenza non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 420-bis commi 1 e 2 senza che il giudice abbia disposto la sospensione ai sensi dell'articolo 420-quater1 determina in virtù dell'articolo 604 comma 5-bis cod. proc. pen 5( la nullità della decisione che travolge tutti gli atti successivi e comporta la regressione del procedimento al giudice di primo grado. 6. La sentenza impugnata e la sentenza di primo grado devono pertanto essere annullate senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata con diverso giudice per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al tribunale di Torre Annunziata, per l'ulteriore corso. Così deliberato in Roma il 20.1.2023