Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2003, n. 5529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5529 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 05529/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ZIONE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 7391/01 Dott. Alberto SPANO' Consigliere 42245 Cron. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere 04.03/12/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel Consigliere F ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da! LOIACONO SRL, in persona del ¡L'ALIMENTARE DI NICOLA legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA B presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE LOIACONO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO i GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in регвода del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso2002 5043 dagli avvocati FRANCO QUARANTA, ADRIANA PIGNATARO, -1- i giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 23 marzo 2001, rEP. N. 56516; " controricorrente - avverso la sentenza n. 863/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 27/12/00 - R.G.N. 1162/2000; udita 1 a relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Aldo DĘudienza del 03/12/02 dal MATTEIS;
udito l'Avvocato QUARANTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso Ker il rigetto del primo e secondo motivo ed accoglimento del terzo motivo. -2- Svolgimento del processo* ΤΙ Pretore di Bari, giudice del lavoro, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla S.T.
1. ha L'Alimentare, annullato le cartelle esattoriali emesse dall' Inail 56 2452 e 5612460, notificato il 6.5.1997, ritenendo che da le ricevute di pagamento prodotte in causa risultasse l'avvenuto adempimento dell'obbligo contributivo. Il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello dell'Inail, ha rigettato l'opposizione. ן: Tribunale ha Osservato che la pretesa creditoria azicna a dal INAIL, Cranite i ruoli di riscossione A esattoriali, ha fondamento rei verbali ispettivi del 21/1/1994, con i quali venne accertato che la ditta non aveva denunciato la variazione di rischio dal 1985, dovuta alla introduzione di attrezzature meccaniche nel deposito, classificazione ed inquadramento di nonché la diversa del socio amministratore, per i quali dipendenti ricorreva l'obbligo assicurativo, perché usavano, non in via saltuaria, macchine e contabilizzatore elettrici. ha rilevato che gli importi delle ricevule di Ciò postO, pagamento prodotte in primo grado non corrispondevano a quelli delle cartelle opposte, né queste risultano richiamate nella causale dei versamenti, sicché i pacamenti ben possono riferirsi ad altre poste debitorie. Notava poi i Tribunale che la difesa della società in appello non 3 afferiva all'estinzione del credito, ma solo 三 dettagli formali (genericità dell'a to di appello E oneri probatori , che riteneva inconsistenti. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la s.r.l. L'Alimentare, con tre motivi. intimato Istituto si è costituito con controricorso, resistendo. Motivi della decisione Cor il primo motivo di ricorso la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 434 c.p.C., ed insufficiente motivazione su punto decisivo della Аник controversia (art. 360, an. 3 e 5 c.p.c.], censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che i motivi di appello dell' Inail fossero specifici. Il motivo non è fondazo. dedotto un vizio procedurale (art. 434 c.p.c.: Essendo indicazione specifica dei motivi di appello}, mancata questa Corte è abilitata a prendere visione dire ta degli atti processuali, dai quali risulta che l'Inaii aveva ben specificato i motivi di appello. La motivazione della sentenza impugnata, secondo cui "I motivi d'impugnazione, contrariamente all'assunto dell'appellata, sono indicati in modo specifico, con ogri dettaglio atto a ribaltare la pronuncia di primo grado, con 4 La indicazione di prove documentali precostituito risulta pertanto corretta. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 3, nд. 1 e 2, L.
7.8.1990 n. 241, insufficiente motivazion e punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il motivo di appello relativo alla mancata motivazione del provvedimento esattoriale. Anche questo motivo non è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, à sufficiente Адм cartella contenga solo in sintesi (come l'Inai. che assume di avere fatto gli elementi necessari e sufficienţi affinché i 1 destinatario possa individuare а quale infrazione si riferisca il pagamento richiesto ricollegando così infrazione e pagamento (Cass. Sez. I, sent. II. 13180 dol 28/11/1999). Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 434, comma 1°, e 414 Comma c.p.c. (art. 360. 3 c.p.c.) censura la sentenza impugnata per avere ammesso la produzione di documenti nuovi in appello non indicati nel ricorso. motivo è infondato, perché correttamente il Tribunale ha motivato che i verbali dell'Istituto fanno piena prova fino a querela di falso. Sussistono giusti motivi, atteso l'esito del presente giudizio, por la totale compensazione delle relative spese processuali.
p.q.m.
rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 3 dicembre 2002 il Presidente huzliche Camuly 1 Consigliere Estensore Aldo De Mattei IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria APR. 2003 oggi, IL CANDELIERE Qp\documenti nuovi in appello RG 7391/2001 6