Sentenza 1 febbraio 2017
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 388, comma secondo, cod. pen., l'elusione del provvedimento del giudice può consistere anche in una condotta che ostacola dall'esterno un'attività esecutiva integralmente affidata ad altri ovvero in una inottemperanza di un obbligo coattivamente ineseguibile, per la cui esecuzione è indispensabile la collaborazione dell'obbligato. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, avverso la sentenza che lo aveva condannato per il suddetto reato, in quanto non aveva osservato il provvedimento adottato dal giudice civile, ex art. 700 cod. proc. civ., che lo obbligava a dare esecuzione ai contratti conclusi con la persona offesa, secondo cui la società dell'imputato doveva esporre per la vendita presso il suo supermercato i prodotti forniti dalla controparte contrattuale).
Commentario • 1
- 1. Art. 388 - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudicehttps://www.filodiritto.com/
1. Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. 2. La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/02/2017, n. 11952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11952 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2017 |
Testo completo
1 1952-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 01/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 183/2017 - Presidente - FRANCESCO IPPOLITO REGISTRO GENERALE -Rel. Consigliere - ANDREA TRONCI N.39126/2016 NA CRISCUOLO LI NA GIORDANO AL BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VA IR nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 05/06/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. LUCA TAMPIERI, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Аб RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 04.06.2016, emessa a seguito dell'appello proposto 1. dal P.G., la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del giudice monocratico di Catania sez. di Paternò, che aveva mandato assolto - IN VA dai reati ascrittigli ai sensi degli artt. 393 e 388 co. 2 cod. pen. elevati a suo carico per aver impedito con minacce, in concorso con - soggetti non identificati, l'accesso nei locali del supermercato RO SI al personale della G.L.A., che, in esecuzione dei contratti di fornitura in essere, doveva collocare i propri prodotti ortofrutticoli sui banchi di vendita dell'esercizio, così eludendo anche provvedimento adottato dal giudice civile ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., che aveva imposto ad RO SI s.p.a., a fronte del contestato recesso dalla stessa esercitato, di dare esecuzione ai contratti conclusi con la G.L.A. fino alla loro naturale scadenza dichiarava il detto imputato colpevole del solo addebito sub b), di mancata esecuzione dolosa di provvedimento del giudice, per l'effetto disponendone la condanna alla pena della multa di € 600,00, oltre spese processuali del doppio grado di giudizio.
2. Esponeva la Corte territoriale, a sostegno della statuizione adottata, che, ferma l'assenza di connotazioni minatorie nelle frasi pronunciate dall'imputato, dipendente con funzioni direttive di una nota catena di supermercati, lo stesso aveva avuto a propria disposizione tempo ampiamente sufficiente onde predisporre quanto necessario per l'esecuzione del provvedimento adottato in via d'urgenza dal giudice civile. Né poteva condividersi l'assunto difensivo, in ordine alla ritenuta estraneità di detto provvedimento a quelli a difesa della proprietà, del possesso e per quanto qui in particolare interessa - del credito, esulando pertanto dalla sfera di operatività della norma incriminatrice di cui all'art. 388 cpv. cod. pen.: ciò, per un verso, in quanto, "ai sensi dell'art. 1217 del codice civile, rappresenta un credito anche l'obbligazione di fare", quale quella ravvisabile nel caso di specie, per effetto della ricordata intimazione di cui al provvedimento del giudice;
e, per altro verso, poiché, conformemente all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, laddove l'obbligo posto a carico del debitore necessita per l'attuazione della sua necessaria collaborazione, è configurabile la violazione dell'art. 388 co. 2 cod. pen., atteso che "l'interesse tutelato dall'art. 388 cit. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale dieffettività della giurisdizione". Аб 3. Avverso detta pronuncia propone tempetiva impugnazione il difensore di fiducia dell'imputato, il quale rileva l'assenza di elementi di novità atti a legittimare una rilettura del quadro probatorio rispetto a quella compiuta dal primo giudice, operata dalla Corte territoriale sulla scorta dell'asseritamente non condivisibile interpretazione della sfera di operatività della norma incriminatrice, ai fini della quale ciò che "viene in rilievo" è "la tutela del credito ..., non già l'esecuzione dell'obbligazione il cui adempimento riceve tutela con altri mezzi dell'ordinamento". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto non è fondato, di talché se ne impone il rigetto, pur apparendo opportuna l'integrazione della motivazione della sentenza impugnata, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte.
2. Si premette che del tutto pacifica è la ricostruzione in fatto della vicenda, convergentemente eseguita da entrambe le sentenze di merito, la ragion d'essere dell'opposta statuizione cui è pervenuto il giudice d'appello risiedendo implicitamente nella constatazione che il Tribunale aveva soffermato la propria attenzione esclusivamente sulla condotta successiva a quella oggetto di contestazione: donde, appunto, la già illustrata conclusione del tempo sufficiente, in capo al VA, per predisporre quanto necessario ai fini dell'esecuzione dell'ordine del giudice, per l'effetto volontariamente disatteso. Ed infatti, non è questo il punto in contestazione, che verte esclusivamente sulla possibilità di invocare correttamente l'applicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 388 cpv. cod. pen. nella presente fattispecie.
3. Punto di partenza della vicenda non può che essere costituito dal contratto concluso fra la LA e la RO SI, per effetto del quale come leggesi nel ricorso della difesa la prima società assumeva l'obbligo di provvedere alla - fornitura di prodotti ortifrutticoli che la RO SI, per parte sua, s'impegnava ad esporre nei locali dei propri supermercati (con la previsione del passaggio di proprietà alla RO solo in coincidenza con la vendita dei prodotti medesimi, per effetto della emissione del relativo scontrino fiscale, da tanto discendendo il pagamento del corrispettivo in favore della LA). Avendo RO SI inteso avvalersi della facoltà di recesso, in effetti prevista nel contratto medesimo, la LA adiva il giudice civile, cui chiedeva, in via d'urgenza, "invocando la normativa che vieta l'abuso di posizione dominante, la manutenzione del contratto". Ed il giudice designato, in accoglimento del كة ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., ordinava ad RO SI di dare esecuzione all'anzidetto contratto, fino alla sua naturale scadenza.
4. Ciò posto, è principio di ordine generale che rientrano nella sfera di operatività della contestata norma incriminatrice solo i diritti di credito in senso stretto: vale a dire, non tutte le situazioni in cui un soggetto possa pretendere un certo comportamento da un soggetto, sulla base di un diritto non qualificabile come diritto di credito, bensì solo i casi in cui il provvedimento cautelare del giudice civile abbia ad oggetto la tutela di una prestazione oggetto di rapporto obbligatorio e suscettibile, per via diretta ed immediata, di valutazione economica (cfr. in parte motiva. Sez. 6, sent. n. 33907 del 19.06.2012, Rv. 253266). Coerentemente con siffatta impostazione, è stato quindi affermato esulare dall'ambito proprio dell'art. 388 co. 2 cod. pen. il provvedimento con cui il giudice intimi la cessazione dell'attività di concorrenza sleale, ex art. 2598 cod. civ., qualora lo stesso sia stato adottato non sul presupposto dell'intervenuta violazione di uno specifico patto contrattuale in tal senso, ma alla stregua dell'inottemperanza al canone generale del neminem ledere: ciò in quanto, in siffatta evenienza, si è al cospetto dell'applicazione delle norme ordinarie sull'illecito aquiliano, onde quella intrapresa è un'azione civile risarcitoria di natura extracontrattuale (cfr. Sez. 6, sent. n. 21305 del 07.05.2009, Rv. 244146; conf. Sez. 6, sent. n. 20179 del 19.04.2012, ric. Sisti 1 non massimata). Analogamente, è stata negata in passato la tutela penale apprestata dalla norma in esame, nell'ipotesi in cui, adottato dal giudice l'ordine di immediata reintegra del dipendente, il datore di lavoro corrisponda la retribuzione al lavoratore, senza consentirgli però lo svolgimento della relativa prestazione, atteso che l'interesse ad eseguire detta prestazione non si configura per il lavoratore come diritto di credito, costituendo semmai oggetto del principale dovere a suo carico, ferma la possibilità di invocare la tutela delle proprie ragioni sotto altro profilo, considerando siffatta condotta in violazione del diritto alla dignità della persona del lavoratore (v., per i relativi riferimenti giurisprudenziali, la già citata sentenza n. 33907 del 2012); laddove la tutela medesima è stata riconosciuta con riferimento all'ordine di reintegra di un pubblico dipendente nell'ufficio ricoperto, al quale era stato garantito un trattamento economico "quasi equivalente" a quello di cui in precedenza fruiva, per via dell'accertata lesione dei diritti patrimoniali ad esso direttamente connessi, appunto poiché, in tale eventualità, "il provvedimento giudiziale rientra nel novero delle misure cautelari a difesa del credito ... (così Sez. 6, sent. n. 39075 del 26.03.2014, Rv. 260812). 445 5. Facendo, quindi, applicazione degli enunciati criteri al caso in esame, si ha che, nella presente vicenda, gli obblighi contrattualmente previsti a carico di RO SI e, per essa, del VA di esposizione dei prodotti - - ortofrutticoli forniti dalla LA in funzione della successiva vendita alla clientela e, per l'effetto, di corresponsione alla società fornitrice del prezzo pattuito una volta perfezionata la vendita, sono fra loro intimamente connessi, sì da costituire un tutt'uno inscindibile, la cui evidente connotazione patrimoniale non ha bisogno di essere ulteriormente illustrata. Conseguentemente, ricorrendo qui, per via della necessitata attivazione cui era tenuto l'imputato, il carattere elusivo della condotta del soggetto agente, in ossequio al principio, espressamente richiamato dalla Corte territoriale e perfettamente aderente alla fattispecie concreta, per cui "Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'articolo 388, comma secondo, cod. pen. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l'obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua attuazione la necessaria collaborazione dell'obbligato ..." (così Sez. Un., sent. n. 36692 del 27.09.2007, Rv. 236937; conf., da ultimo, Sez. 6, sent. n. 51688 del 25.11.2014, Rv. 261450), del tutto corretta si palesa, in diritto, la decisione adottata con la sentenza impugnata, che merita quindi conferma.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1'01.02.2017 Il presidente lite Il consiglière est. Андиша 13 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GRADIZIARIO Piera Esposito 5