Sentenza 8 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2004, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante Prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Clementina Pulli, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra per mandato speciale in calce al ricorso e con loro elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17, presso l'Avvocatura dell'Ente;
- ricorrente -
contro
BUTTAZZONI GIOVANNI, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima impresa edile, con sede in Plaino di Pagnacco (Udine),
- intimato -
nonché sul ricorso n^. 15950/01 proposto da:
BUTTAZZONI GIOVANNI, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima impresa edile, con sede in Plaino di Pagnacco (Udine), elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326, presso lo studio dell'Avv. Renato Scognamiglio, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Gianni Giunchi del foro di Udine come da procura a margine del controricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante Prof. Massimo Paci;
- intimato -
per la cassazione della sentenza n. 224/01 del Tribunale del Lavoro di Udine del 22.12.2000/19.2.2001 nella causa iscritta al n. 1510 del R.G. anno 1999.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.10.2003 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Claudio Scognamiglio, per delega Avv. Renato Scognamiglio, per il controricorrente AZ;
sentito:
il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Carlo Destro, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso indicidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4.3.1999 il Pretore di Udine accoglieva l'opposizione proposta da VA AZ contro l'ordinanza - ingiunzione dell'INPS n. 9706012 del 4.11.1997, con la quale gli era stato contestato di avere ritardato la registrazione a libro paga e matricola dei lavoratori FO, NI e CO, di avere pagato al FO un compenso "fuori busta" di L. 100.000 nette mensili e di avere errato il calcolo dei valori sostitutivi del pasto caldo non erogato ai dipendenti.
L'anzidetto giudice rilevava che, con riferimento alla posizione del CO, l'INPS non era stato in grado di dimostrare il proprio assunto, mentre, in relazione alla problematica concernente i contributi sul valore convenzionale del pasto caldo, la tesi dell'INPS non aveva fondamento normativo, in riferimento all'accordo integrativo provinciale del 27.11.1980, che non attribuiva al pasto caldo il valore di retribuzione in natura, ne' in modo espresso ne' in modo implicito.
Proposto appello principale da parte dell'INPS ed appello incidentale da parte del AZ, il Tribunale di Udine con sentenza n. 224 del 2001, in parziale riforma della decisione di primo grado in punto di motivazione e di spese, sosteneva che vi era un obbligo di corrispondere i contributi dell'assicurazione obbligatoria sulle somme erogate per il servizio mensa, indipendentemente dalla facoltatività dell'utilizzazione dello stesso servizio e dalla mancata previsione di un'indennità sostitutiva;
aggiungeva che alla fattispecie in questione doveva essere applicato il valore convenzionale del pasto caldo stabilito dai decreti ministeriali in esecuzione del T.U. sugli assegni familiari (D.P.R. n. 797 del 1955 e D.P.R. n. 1124 del 1965 - art. 30) e non l'art. 17 dell'accordo collettivo 27.11.1980, dal quale risultava chiaro che non vi era alcuna volontà delle parti di stabilire un valore convenzionale del pasto caldo.
Ciò premesso, il Tribunale concludeva affermando che l'appellato non era tenuto a rivalutare il valore convenzionale del pasto caldo, giacché il valore convenzionale, stabilito nel decreto ministeriale era inferiore all'importo giornaliero corrisposto ai dipendenti di L. 5000 ed interamente sottoposto a contribuzione dal AZ. L'INPS ricorre per Cassazione deducendo unico articolato motivo. Il AZ resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale, illustrato con memoria ex art. 378 C.P.C.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 C.P.C., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza.
2. Con l'unico motivo del ricorso l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, degli artt. 1362 e seguenti Cod. Civ., nonché vizio di motivazione;
il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C.. Il ricorrente sostiene l'erroneità della sentenza impugnata, in quanto tende ad escludere la validità del contratto integrativo 27.11.1980 in relazione all'imponibilità contributiva del servizio mensa, disattendendo l'indirizzo della Corte di legittimità alla cui stregua la mancata previsione dell'indennità sostitutiva non rileva ai fini dell'assoggettabilità a contribuzione.
Lo stesso ente previdenziale osserva che dall'art. 17 dell'anzidetto contratto e dalla prima e seconda dichiarazione risultava chiaramente la comune intenzione delle parti circa l'obbligo contributivo dell'impresa AZ al pagamento di L. 3000, con rivalutazione, in relazione al servizio mensa.
Da parte sua il AZ contesta tale assunto ritenendo che da una lettura sistematica dell'art. 17 risulti chiaro che non vi era alcuna volontà delle parti di stabilire un valore convenzionale del pasto caldo, in quanto il penultimo comma dello stesso art. 17 esclude espressamente che ai dipendenti, che non si avvalgono del servizio mensa, spetti una qualche indennità.
Ciò premesso sulle opposte linee difensive, questa Corte ritiene prive di pregio le censure del ricorrente.
L'INPS si è limitato a contestare l'interpretazione, data dal Tribunale alla clausola dell'accorso integrativo e delle richiamate dichiarazioni a verbale, sostenendo che dalla dizione letterale dell'accordo si desumeva la comune intenzione delle parti in modo certo ed immediato.
In questo modo la doglianza non coglie nel segno, atteso che con essa il ricorrente ha opposto una propria interpretazione a quella difforme del giudice di appello, il quale ha proceduto ad una lettura sistematica dell'art. 17 dell'accordo collettivo e ha fornito adeguata e coerente motivazione, giungendo alla conclusione che il AZ non doveva provvedere a rivalutare il valore convenzionale del pasto caldo corrisposto ai dipendenti.
3. Il AZ con il ricorso incidentale ha contestato l'impugnata sentenza di appello con riguardo all'efficacia retroattiva della norma (art. 116 n. 12 della legge n. 388 del 2000) abolitrice delle sanzioni amministrative, nonché alla violazione degli artt. 1362 e seguenti Cod. Civ., per non avere il Tribunale considerato che egli non era tenuto ai sensi del 3^ comma dell'art. 17 dell'accordo integrativo - non avendo occupato almeno trenta dipendenti - ad organizzare il servizio mensa e a corrispondere alcuna somma a titolo di indennità sostitutiva.
Tali censure non assumono una proprio autonomo rilievo ed in ogni caso appaiono infondate, alla luce delle considerazioni svolte in relazione al ricorso principale.
4. In conclusione i ricorsi sono destituiti di fondamento e vanno rigettati.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004