Sentenza 22 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2001, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBL0258 9 /0 1 IN NOME DE POLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 7399/98 Consigliere Cron .5330 Dott. Giovanni PRESTIPINO Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Consigliere Ud. 18/12/00 Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA “CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SEN TENZA dal Sig IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 22 FEB 2001 TL CANCELLIEREINPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, CANCELLERIA rappresentato e difeso dagli avvocati GORGA VINCENZA, FABIANI GIUSEPPE, PICCIOTTO UMBERTO LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente contro elettivamente domiciliata in ROMA FIORIO ROSA RITA, DEI MELLINI 39, presso lo studio 2000 LUNGOTEVERE D'ANGELANTONIO CLAUDIO, che la 5523 dell'avvocato -1- . rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIACENTINO GIORGIO, giusta delega in atti;
controricorrente - avversO la sentenza n. 265/97 del Tribunale di PINEROLO, depositata il 04/11/97 R.G.N. 105/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato D'ANGELANTONIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- " SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 27.6.1996 Rosa RI IO conveniva davanti al Pretore di Pinerolo l'Inps per ottenere l'indennità di mobilità “lunga" prevista dall'art. 7 della legge 23.7.1991, n. 223, sussistendo entrambi i requisiti di 28 anni di contribuzione ed il compimento del 45mo anno di età alla data del 10.8.1993. Costituitosi il contraddittorio, resistente l'Istituto convenuto, il Pretore, con sentenza n. 442/1996, accoglieva la domanda condannando l'Inps a corrispondere l'indennità richiesta, con gli accessori, a decorrere dal gennaio 1996. Su appello dell'Istituto previdenziale, costituitasi l'assicurata, il Tribunale di Pinerolo, con sentenza del 4.11.1997 confermava integralmente la pronuncia di primo grado. Osservava il Giudice del gravame, per quanto qui interessa, che la cessazione del rapporto di lavoro della IO doveva ritenersi intervenuta in data 10 agosto 1993, così come affermato dal pretore, mentre la diversa data del 9 agosto 1993 era frutto di errore. Essendosi, pertanto, alla cessazione del rapporto di lavoro, maturato il 45mo anno di età per la IO - nata il [...] – sussistevano tutti i requisiti richiesti dal citato art.7 della legge n. 223/91. Per la cassazione di questa sentenza, l'Inps propone ricorso affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso seguito da memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE -Con l'unico motivo di ricorso deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art.7 della legge n.223 del 1991 - lamenta l'Istituto ricorrente l'erroneità della sentenza impugnata nell'aver collocato la risoluzione del rapporto della IO alla data del 10 agosto 1993, atteso che in questa stessa data 3 aveva avuto inizio il trattamento di mobilità. Secondo l'Istituto ricorrente il Tribunale avrebbe dovuto rendere conto sia del perché la IO non fosse stata retribuita per quel solo giorno dalla società, sia del perché l'indennità di mobilità non le sia stata corrisposta a far data dal successivo 11 agosto 1993. A sostegno della sua tesi l'Istituto richiama alcuni riscontri documentali (il modello DS 21, compilato dalla stessa lavoratrice, il provvedimento di iscrizione nelle liste di mobilità con decorrenza 10 agosto 1993, e il modello DS 22 nel quale era riportata la data del 10 agosto come “inizio mobilità”. Il motivo non può essere accolto. Lungi dal prospettare un vizio interpretativo della norma di legge citata, la doglianza dell'Istituto si limita, in sostanza, a prospettare una valutazione delle risultanze processuali alternativa rispetto a quella già compiuta da entrambi i giudici di merito, la quale si traduce unicamente nell'individuazione della data di of cessazione del rapporto di lavoro della IO, diversa da quella ritenuta dalla sentenza impugnata, circostanza, questa, decisiva per l'attribuzione dell'indennità di mobilità “lunga” prevista dall'art.7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Ai sensi di detta norma, “ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 (termine prorogato al 31 dicembre 1994 dall'art. 5, c.4 del d.l. 16 maggio 1994, n. 299 convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451) che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia (per le donne, 55 anni), e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità....". ° Non essendo in discussione gli altri requisiti prescritti dalla disposizione appena richiamata, l'unica questione che oppone le parti concerne il raggiungimento o meno del quarantacinquesimo anno di età da parte della IO in costanza del rapporto di lavoro. Orbene, sul punto, entrambi i giudici di merito hanno confermato quest'ultimo dato, facendosi carico di superare talune discordanze documentali dalle quali risulterebbe la data del 9 agosto 1993 quale “ultimo giorno" del rapporto, non coincidente, pertanto, con il raggiungimento del quarantacinquesimo anno da parte della lavoratrice, nata il [...]. In particolare, secondo la sentenza impugnata, la circostanza che il rapporto lavorativo della IO sia cessato il 10 agosto e non il 9 agosto 1993 trova conferma sia nella deposizione del teste RO - responsabile, all'epoca, della gestione del personale presso la società Indesit, datrice di lavoro - sia nelle annotazioni apposte dalla stessa datrice di lavoro nel libretto di lavoro e nel modello DS22, in cui appare come data di licenziamento il 10.8.1993. Infine, lo stesso Istituto ricorrente - avverte la sentenza di appello aveva riconosciuto, nella comunicazione 2.11.1994 di diniego della indennità di mobilità “lunga" inviata alla IO, che questa, "alla data del licenziamento, avvenuto il 10.8.1993", non aveva maturato 28 anni di contributi da lavoro dipendente. Ne conseguiva - a giudizio del Tribunale - che l'indicazione del 9.8.1993 come data di cessazione del rapporto era il frutto di un "semplice errore materiale". TIPS Il ricorso della B rio, oltre a limitarsi - come già rilevato a riproporre una diversa lettura delle acquisizioni istruttorie, di per sé inammissibile in questa sede di legittimità, non individua precisi vizi logico-giuridici della motivazione, né omissioni cognitive di punti decisivi che avrebbero certamente condotto ad una diversa ricostruzione del fatto. Per i motivi che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizio di legittimità restano a carico dell'Istituto ricorrente nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico dell'Inps le spese del presente giudizio pari a € 1.000 oltre a £. 3.000.000 (tre milioni) per onorari. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2000 Il Consigliere estensore Il Ateside да IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancellaria 2 2 FEB. 2001 oggi, OL IL COLLABORATORE A M E OL CANCELLERIA R P 16