Sentenza 13 maggio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2003, n. 7356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7356 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
¡ Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 07 356/es SEZIONE LAVORO Lavoro Comp Presidente R.G.N. 17556/00 Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere Cron. 16282 Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud.10/12/02 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TT MA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato 2002 GIOVANNI ANGELOZZI, che la rappresenta e difende, 5325 giusta delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 6364/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 01/03/00 R.G.N. 46521/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato ANGELOZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Roma confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 19 dicembre 1996, che - in accoglimento della domanda proposta da RI OL contro l'INPS - aveva dichiarato irripetibile la somma, che la stessa OL aveva indebitamente percepito dall'Istituto a titolo di integrazione al trattamento minimo relativa al periodo 1° maggio 1990/31 dicembre 1992 sebbene - avesse percepito nel 1995 un reddito superiore ai sedici milioni (per gli effetti, di cui all'art. 1, commi 260-265 della legge n. 662 del 1996) - in base al rilievo che non é configurabile, nella specie, un indebito ripetibile - in dipendenza della tardività del "recupero" da parte dell'istituto siccome - ritenuto dalla Corte costituzionale (nella sentenza n. 166 del 1996), che indica "quale criterio di orientamento nella determinazione di detto ragionevole ritardo" - il termine annuale (di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991), che risulta superato nella dedotta fattispecie (infatti, l'indebito risulta dall'Istituto conosciuto nell'ottobre 1992 ed il recupero avviato mediante comunicazione alla pensionata con nota datata 26 novembre 1994). Avverso la sentenza d'appello l'INPS propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L'intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione. denunciando violazione e falsa 1.Con l'unico motivo di ricorso - applicazione di norme di diritto (art.1, commi 260 ss. legge n. 662 del 1996), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - l'INPS censura la sentenza impugnata per avere ritenuto irripetibile la somma che l'Istituto aveva indebitamente erogata alla controparte a titolo di integrazione al trattamento minimo di pensione. Il ricorso é fondato. 1 2.Componendo il contrasto di giurisprudenza - insorto nell'ambito della sezione lavoro - le sezioni unite civili di questa Corte (sentenza n.30 del -2000) hanno enunciato i seguenti principi di diritto: "Le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del 1 gennaio 1996 sono ripetibili - secondo i criteri (posti dall'art. 1, commi 260, 261, 263 e 265, 1. 23 dicembre 1996 n. 662), che al riguardo sostituiscono per intero la precedente disciplina - con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza dei relativi presupposti, secondo la disciplina precedentemente applicabile. Tuttavia la normativa sopravvenuta (art. 1, commi 260, 261, 263 e 265, I. 23 dicembre 1996 n. 662, cit.) non si applica ai recuperi già avvenuti e, quindi, non giustifica, riguardo agli stessi, azioni di ripetizione in favore degli assicurati.". La stessa sentenza, poi, esplicitamente verifica - in motivazione - la compatibilità dei principi di diritto enunciati - con il "principio, da ritenere costituzionalizzato, di irripetibilità delle somme pagate per errore, quando questo sia addebitabile all'ente previdenziale pagatore" (enunciato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 166 del 1996) - pervenendo alla conclusione seguente: "la lacuna impropria (o teleologica) riscontrata (da Corte cost. n. 166 del 1996) – nell'art. 6, comma 11 quinquies, d.l. n. 463/1983 - riguardava un - caso di illimitata ripetibilità, che la Corte ritenne contrastante col principio generale di irripetibilità dell'indebito addebitabile al solvens;
ma diverso è il caso, come quello qui in esame, nel quale il legislatore, eccezionalmente e in via transitoria abbandoni il principio ora detto, bilanciando tale scelta con l'adozione di altri criteri quale quello delle condizioni di reddito e di parziale irripetibilità per i percettori di reddito meno basso.". Alla luce dei principi di diritto enunciati - che questa Corte intende ribadire – la sentenza impugnata merita le censure, che le vengono mosse dall'Istituto ricorrente_ 3.Sul presupposto della dedotta erogazione indebita di prestazione previdenziale (anteriore al 1° gennaio 1996) – il cui accertamento é passato in giudicato, non essendo investito da ricorso incidentale (ma soltanto contestato in controricorso) - la sentenza impugnata, infatti, ne ha escluso la ripetibilità, in asserita applicazione del principio enunciato dalla Corte costituzionale (nella sentenza n. 166 del 1996). Pertanto- mentre é precluso qualsiasi riesame, in ordine alla sussistenza del dedotto indebito contrasta, palesemente, con il principio di diritto - enunciato dalle sezioni unite (e ribadito da questa Corte) - che risulta compatibile, per quanto si é detto, con il principio enunciato dalla Corte costituzionale (nella sentenza n. 166 del 1996) – la negazione della ripetibilità - dello stesso indebito, dichiarata dalla sentenza impugnata. Il ricorso va quindi accolto, perché fondato.
4.In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata dev'essere cassata senza rinvio (art.384, 1° comma, 2° ipotesi, c.p.c.). - non essendo all'uopoInfatti la causa può essere decisa nel merito necessari ulteriori accertamenti di fatto - rigettando la domanda proposta da RI OL (attuale resistente) contro l'INPS (attuale ricorrente) per ottenere declaratoria che "non era tenuta a restituire gli importi richiesti dall'INPS con nota del 16 novembre 1994". Quanto al regolamento delle spese dell'intero processo - sulle quali deve provvedere questa Corte (art. 385, 2° comma c.p.c.) - la pensionata soccombente non va condannata alla rifusione (art.152 disp.att.c.p.c.). 3
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata;
Decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da RI OL contro l'INPS; Nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2002. Il Consigliere estensore II Presidente Лилия Не кий Vincenzo Millo Vilana Bum IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Depositato in Cancelleria REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA A oggi, 13. MAG 2003 M O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 E R P DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 U CANCELLIERE S T R O C