Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2012, n. 8745
CASS
Sentenza 16 novembre 2012

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La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, si è pronunciata su un ricorso proposto da un soggetto, legale rappresentante della Affitalia Outdoor srl, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Cosenza. Quest'ultimo, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame, aveva revocato il decreto di convalida di sequestro emesso dal pubblico ministero in data 15 dicembre 2011, avente ad oggetto impianti pubblicitari di proprietà della società, limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 380 del 2001, ma confermando nel resto il provvedimento impugnato, ritenendo sussistente il fumus in ordine al reato di cui all'art. 633 c.p. Il ricorrente deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 25 Cost., 1 c.p., L. n. 689 del 1981, art. 9, D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 23, commi 13 quater, e D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 24. L'argomentazione centrale del ricorso verteva sull'assunto che l'attività di installazione di cartelloni pubblicitari fosse disciplinata esclusivamente da sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, come previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993 e dall'art. 23 del Codice della Strada, e che pertanto il principio di specialità, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 689 del 1981, dovesse escludere l'applicazione dell'art. 633 c.p. in favore delle sole disposizioni amministrative, citando a sostegno una sentenza delle Sezioni Unite.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha preliminarmente richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite, confermato dalla Corte Costituzionale, secondo cui il principio di specialità, disciplinato dall'art. 9 della L. n. 689 del 1981, opera tra fattispecie tipiche astratte e non tra fattispecie concrete. Ha quindi analizzato la struttura del reato di invasione arbitraria di terreni o edifici altrui (art. 633 c.p.) e delle violazioni amministrative contestate. La Corte ha evidenziato come l'art. 633 c.p. richieda una condotta di invasione con dolo specifico, finalizzata all'occupazione o al profitto, tutelando l'inviolabilità del patrimonio immobiliare. Al contrario, le disposizioni amministrative invocate disciplinano l'assetto di pianificazione del territorio e la sicurezza della circolazione stradale, sanzionando la collocazione di cartelli pubblicitari che possano creare confusione con la segnaletica o pericolo per la circolazione. Pertanto, la Corte ha concluso che le condotte descritte nell'art. 633 c.p. non hanno alcuna sovrapponibilità oggettiva e soggettiva con quelle sanzionate dalle norme amministrative relative alla circolazione stradale e alle pubbliche affissioni, escludendo così un rapporto di specialità tra le fattispecie. Di conseguenza, il Tribunale del riesame è stato ritenuto corretto nel non applicare il principio di specialità e nel giustificare il sequestro dei cartelloni pubblicitari. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

Non sussiste rapporto di specialità tra il delitto punito dall'art. 633 cod. pen. e l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 32, comma primo, cod. strada.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2012, n. 8745
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8745
    Data del deposito : 16 novembre 2012

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