CASS
Sentenza 9 ottobre 2023
Sentenza 9 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2023, n. 40994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40994 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARI dalla parte civile CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA IN A.S. nel procedimento a carico di: AS AN nato a [...] il [...] RR LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale, dott. PIETRO GAETA, che ha concluso chiedendo, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale e della parte civile, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. uditi: il difensore della parte civile, avvocato Dardes, che si riporta al ricorso presentato ne chiede l'accoglimento; gli avvocati Bellino e Vitulli, difensori di SC, chiedono il rigetto dei ricorsi presentati dal Procuratore Generale e dalla parte civile;
l'avvocato Malcangi per RO insiste per la conferma della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 40994 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 15/09/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28 aprile 2022 la Corte d'appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, ha assolto, per quanto ancora rileva:
1.1. TO SC dal delitto di bancarotta preferenziale, quale beneficiario di pagamenti apparentemente correlati a prestazioni successive al 7 novembre 2012, data di ammissione della Congregazione della Divina Provvidenza al concordato preventivo, ma, in realtà, riferibili a prestazioni antecedenti;
1.2. EL RO dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per il concorso, quale extraneus, nella dissipazione realizzata attraverso l'assunzione, da parte della Congregazione, della propria figlia, nonostante la crisi dell'ente e l'esistenza di procedure di licenziamento del personale in atto già dalla fine degli anni novanta. 2. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari e il difensore e procuratore speciale della Congregazione, costituitasi parte civile, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso del Procuratore generale Con un unico articolato motivo si lamenta assenza di motivazione per avere la Corte territoriale, con una scarna motivazione, inidonea a illustrare le ragioni delle diverse conclusioni raggiunte rispetto alla decisione di primo grado, isolato alcuni profili, trascurando di argomentare in relazione ad altri dati probatori che il Tribunale aveva posto motivatamente a base della decisione di condanna. Con riguardo alla posizione del SC si osserva che la coincidenza al centesimo di euro dell'importo richiesto con le fatture riportanti una diversa data della prestazione rispetto a quello oggetto della fattura inserita nel piano di concordato in relazione a prestazioni antecedenti all'ammissione alla procedura andava considerata tenendo conto del non equivoco tenore della conversazione telefonica n. 295 del 27 novembre 2012. Con riguardo alla posizione del RO, si aggiunge che, del pari, la sentenza impugnata, aveva trascurato di considerare che il pregiudizio derivante per la Congregazione dall'assunzione della figlia doveva essere correlato alle condizioni in cui l'ente versava. 4. Ricorso della parte civile. 4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale, in relazione alla posizione del SC, omesso di confrontarsi con le argomentazioni del giudice di primo grado, trascurando i dati fattuali menzionati sopra a proposito del ricorso del P.G. 4.1. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, anche in relazione alla posizione del RO, alla luce delle dichiarazioni dei testi LL e Lo Gatto, quanto alle ragioni della assunzione della figlia dell'imputato. 1 5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché conclusioni scritte dei difensori del SC, che hanno insistito per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dei ricorsi. 6. All'udienza del 15 settembre 2023 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Iniziando ad esaminare le articolazioni del ricorso del P.G. relative alla posizione del SC e il primo motivo del ricorso della parte civile, si osserva che le censure colgono nel segno, quando lamentano la mancata osservanza del canone della unitaria e non illogica valutazione degli elementi istruttori, da apprezzare, nel caso di specie, alla luce dei doveri argomentativi correlati al ribaltamento degli esiti della pronuncia di primo grado. Partendo da questo primo profilo, si osserva che, come è stato recentemente osservato (Sez. 6, n. 15869 del 16 dicembre 2021, dep. 2022, Tijani;
v. anche Sez. 5, n. 17095 del 16 marzo 2022, Jaouali, non massimate sul punto), la "perimetrazione dei passaggi obbligati", da parte del giudice di appello, «involge tematiche centrali del processo penale, quali quelle del ragionevole dubbio, dei lineamenti e delle finalità del giudizio d'appello, del principio del contraddittorio, della tendenziale cartolarità delle impugnazioni, e, soprattutto, della inesistenza di una regola per cui, in caso di riforma in appello, si possa affermare che il giudizio del secondo giudice sia per posizione, di per sé, "migliore", più corretto e più affidabile di quello del primo. Mentre infatti la c.d. doppia decisione conforme, si nota testualmente in dottrina, porta in sé una valenza rassicurante sull'aspettativa che il processo si sia davvero avvicinato alla verità, l'esistenza di decisioni radicalmente difformi trasmette un messaggio asimmetrico perché lascia sullo sfondo un insoluto quesito decisivo, quello che attiene alla individuazione della decisione giuridicamente corretta tra le due difformi. Si tratta di una questione che trova soluzione non in una regola generale e preventiva, ma in alcune garanzie finalizzate a sterilizzare il rischio che con la seconda decisione si realizzino effetti regressivi e gravi errori rispetto alla prima sentenza, ormai riformata». È per tale ragione che «il giudice di seconde cure che intenda mutare (integralmente o parzialmente) la decisione di primo grado deve partire dalla sua motivazione e ad essa fare ritorno mentre rivaluta l'intera vicenda». Il ragionamento del giudice d'appello, in altri termini, deve muoversi e svilupparsi dalla sentenza impugnata perché esiste «un nesso di stretta relazione tra la quantità e la qualità delle ragioni espresse nella motivazione del giudice con la quantità e la qualità degli argomenti e delle ragioni espresse 2 dall'impugnante, e, di conseguenza con il dovere di motivazione rafforzata del giudice di appello nel caso in cui decida di riformare la decisione impugnata». È stato, pertanto, affermato che «assolvere l'obbligo di motivazione rafforzata significa: a) dimostrare di avere compiuto un analisi stringente, approfondita, completa del provvedimento impugnato;
b) spiegare, anche in ragione dei motivi di impugnazione e del perimetro cognitivo devoluto, perché non si è condiviso il decisum;
c) chiarire quali sono le ragioni fondanti - a livello logico, probatorio, giuridico - la nuova decisione assunta» (Sez. 6, n. 15869 del 16 dicembre 2021, dep. 2022, Tijani cit.). Quest'ultima decisione aggiunge, sulla scia di Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01) che l'obbligo di motivazione rafforzata assume, poi, un contenuto argomentativo diverso a seconda che il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, condanni o assolva. Mentre la riforma della sentenza liberatoria postula la necessaria rimozione del ragionevole dubbio attraverso un ragionamento che ne dimostri, in negativo, l'insussistenza, nel caso di assoluzione che riformi una precedente sentenza di condanna è, invece, sufficiente argomentare in positivo, quanto all'esistenza di un dubbio ragionevole. Sotto il profilo metodologico, quindi, mentre nel caso di riforma peggiorativa di una sentenza di assoluzione il giudice di appello deve prima demolire il ragionamento probatorio culminato con la deliberazione del primo giudice e poi costruire un proprio ragionamento che dimostri, al di là di ogni ragionevole dubbio, il fondamento della tesi opposta, in caso, invece, di integrale riforma migliorativa di una sentenza di condanna il giudice di appello, seppur con una motivazione rafforzata, deve solo destrutturare il ragionamento del primo giudice, nel senso di configurare l'esistenza di un ragionevole dubbio che di per sé è destinato a destituire di fondamento la prospettiva accusatoria recepita dal primo giudice (sul tema cfr., Sez. 2, n. 41571, del 20/06/2017, Marchetta, in motivazione). La motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste, allora, nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, attraverso un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore. Ora, nel caso di specie, la motivazione concernente la posizione del SC si risolve in un frazionamento immotivato di elementi che il giudice di primo grado ha razionalmente considerato sia nella loro isolata consistenza sia nella capacità ricostruttiva dei fatti desumibile dal loro esame congiunto, tenuto conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il 3 giudice, nell'apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071). Ed, infatti, per un verso, la coincidenza degli importi richiesti e presentati come relativi a prestazioni successive alla data di deposito della domanda di concordato preventivo e gli importi relativi al contenzioso pregresso è un profilo che, per ragioni statistiche, avrebbe richiesto argomentazioni più pregnanti per sostenerne la semplice casualità, operando un attento raffronto con la natura delle prestazioni cui la pretesa si riferiva (e, infatti, il Tribunale non esamina soltanto le fatture ma considera che le attività professionali sottostanti); per altro verso, doveva necessariamente essere letto, come appunto il Tribunale ha fatto, alla luce di conversazioni che, pur intercorse tra soggetti diversi dall'imputato, riguardano proprio i compensi del SC e le modalità di predisposizione della fattura. In tale contesto, il dato dell'estraneità di quest'ultimo alle conversazioni stesse non consente di comprendere che lettura, alternativa a quella fornita dal primo giudice, abbia offerto la Corte al meccanismo della "attualizzazione" dei crediti anteriori al concordato, che, come ricorda la sentenza di primo grado, era stato in generale proprio predisposto per consentire il pagamento privilegiato di crediti sorti in data anteriore alla presentazione della domanda di concordato. Ciò posto, il vizio riscontrato, dal punto di vista penale, non può condurre ad altro che a prendere atto dell'intervenuto decorso del termine di prescrizione, tenuto conto che, per il delitto di bancarotta preferenziale, al termine di sette anni e mezzo (artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.), decorrenti dal 14 gennaio 2014, data della dichiarazione giudiziale di insolvenza, devono aggiungersi 475 giorni di sospensione della prescrizione, che conducono al 5 novembre 2022. Ne discende che, nei confronti del LL, la sentenza va annullata senza rinvio agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione, e il procedimento rinviato, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello il quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese. 2. Sono, invece, inammissibili il ricorso ,ilel P.G., con riguardo alle articolazioni che investono la posizione del RO, e il secondo motivo del ricorso della parte civile, per aspecificità, perché si sottraggono al confronto con l'argomento della 4 sentenza impugnata, secondo la quale non sarebbe emersa la prova della dissipazione, consistente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell'impiego dei beni in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell'azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti (v., ad es., Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550 - 0). I ricorrenti insistono nel sostenere che la dimostrata riconducibilità dell'assunzione della figlia del RO all'atteggiamento condiscendente assunto dal padre fonderebbe il carattere dissipativo della scelta negoziale, ma non indicano alcun elemento, positivamente correlato alle risultanze processuali, dal quale si possa desumere che l'attività svolta dalla RO fosse inessenziale rispetto all'attività concretamente svolta dalla Congregazione. Ne discende che le doglianze ripropongono assertive conclusioni inidonee a scalfire le argomentazioni della Corte territoriale, che si confrontano, a loro volta, con un apparato motivazione del primo giudice che non affronta in termini specifici il tema della assenza di utili competenza della RO, svolgendo considerazioni generali di sistema. 3. Dai superiori rilievi discende che la parte civile va condannata al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, nei confronti di SC TO, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti del predetto agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. nonché della parte civile nei confronti di RO EL e condanna la parte civile al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale, dott. PIETRO GAETA, che ha concluso chiedendo, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale e della parte civile, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. uditi: il difensore della parte civile, avvocato Dardes, che si riporta al ricorso presentato ne chiede l'accoglimento; gli avvocati Bellino e Vitulli, difensori di SC, chiedono il rigetto dei ricorsi presentati dal Procuratore Generale e dalla parte civile;
l'avvocato Malcangi per RO insiste per la conferma della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 40994 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 15/09/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28 aprile 2022 la Corte d'appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, ha assolto, per quanto ancora rileva:
1.1. TO SC dal delitto di bancarotta preferenziale, quale beneficiario di pagamenti apparentemente correlati a prestazioni successive al 7 novembre 2012, data di ammissione della Congregazione della Divina Provvidenza al concordato preventivo, ma, in realtà, riferibili a prestazioni antecedenti;
1.2. EL RO dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per il concorso, quale extraneus, nella dissipazione realizzata attraverso l'assunzione, da parte della Congregazione, della propria figlia, nonostante la crisi dell'ente e l'esistenza di procedure di licenziamento del personale in atto già dalla fine degli anni novanta. 2. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari e il difensore e procuratore speciale della Congregazione, costituitasi parte civile, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso del Procuratore generale Con un unico articolato motivo si lamenta assenza di motivazione per avere la Corte territoriale, con una scarna motivazione, inidonea a illustrare le ragioni delle diverse conclusioni raggiunte rispetto alla decisione di primo grado, isolato alcuni profili, trascurando di argomentare in relazione ad altri dati probatori che il Tribunale aveva posto motivatamente a base della decisione di condanna. Con riguardo alla posizione del SC si osserva che la coincidenza al centesimo di euro dell'importo richiesto con le fatture riportanti una diversa data della prestazione rispetto a quello oggetto della fattura inserita nel piano di concordato in relazione a prestazioni antecedenti all'ammissione alla procedura andava considerata tenendo conto del non equivoco tenore della conversazione telefonica n. 295 del 27 novembre 2012. Con riguardo alla posizione del RO, si aggiunge che, del pari, la sentenza impugnata, aveva trascurato di considerare che il pregiudizio derivante per la Congregazione dall'assunzione della figlia doveva essere correlato alle condizioni in cui l'ente versava. 4. Ricorso della parte civile. 4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale, in relazione alla posizione del SC, omesso di confrontarsi con le argomentazioni del giudice di primo grado, trascurando i dati fattuali menzionati sopra a proposito del ricorso del P.G. 4.1. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, anche in relazione alla posizione del RO, alla luce delle dichiarazioni dei testi LL e Lo Gatto, quanto alle ragioni della assunzione della figlia dell'imputato. 1 5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché conclusioni scritte dei difensori del SC, che hanno insistito per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dei ricorsi. 6. All'udienza del 15 settembre 2023 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Iniziando ad esaminare le articolazioni del ricorso del P.G. relative alla posizione del SC e il primo motivo del ricorso della parte civile, si osserva che le censure colgono nel segno, quando lamentano la mancata osservanza del canone della unitaria e non illogica valutazione degli elementi istruttori, da apprezzare, nel caso di specie, alla luce dei doveri argomentativi correlati al ribaltamento degli esiti della pronuncia di primo grado. Partendo da questo primo profilo, si osserva che, come è stato recentemente osservato (Sez. 6, n. 15869 del 16 dicembre 2021, dep. 2022, Tijani;
v. anche Sez. 5, n. 17095 del 16 marzo 2022, Jaouali, non massimate sul punto), la "perimetrazione dei passaggi obbligati", da parte del giudice di appello, «involge tematiche centrali del processo penale, quali quelle del ragionevole dubbio, dei lineamenti e delle finalità del giudizio d'appello, del principio del contraddittorio, della tendenziale cartolarità delle impugnazioni, e, soprattutto, della inesistenza di una regola per cui, in caso di riforma in appello, si possa affermare che il giudizio del secondo giudice sia per posizione, di per sé, "migliore", più corretto e più affidabile di quello del primo. Mentre infatti la c.d. doppia decisione conforme, si nota testualmente in dottrina, porta in sé una valenza rassicurante sull'aspettativa che il processo si sia davvero avvicinato alla verità, l'esistenza di decisioni radicalmente difformi trasmette un messaggio asimmetrico perché lascia sullo sfondo un insoluto quesito decisivo, quello che attiene alla individuazione della decisione giuridicamente corretta tra le due difformi. Si tratta di una questione che trova soluzione non in una regola generale e preventiva, ma in alcune garanzie finalizzate a sterilizzare il rischio che con la seconda decisione si realizzino effetti regressivi e gravi errori rispetto alla prima sentenza, ormai riformata». È per tale ragione che «il giudice di seconde cure che intenda mutare (integralmente o parzialmente) la decisione di primo grado deve partire dalla sua motivazione e ad essa fare ritorno mentre rivaluta l'intera vicenda». Il ragionamento del giudice d'appello, in altri termini, deve muoversi e svilupparsi dalla sentenza impugnata perché esiste «un nesso di stretta relazione tra la quantità e la qualità delle ragioni espresse nella motivazione del giudice con la quantità e la qualità degli argomenti e delle ragioni espresse 2 dall'impugnante, e, di conseguenza con il dovere di motivazione rafforzata del giudice di appello nel caso in cui decida di riformare la decisione impugnata». È stato, pertanto, affermato che «assolvere l'obbligo di motivazione rafforzata significa: a) dimostrare di avere compiuto un analisi stringente, approfondita, completa del provvedimento impugnato;
b) spiegare, anche in ragione dei motivi di impugnazione e del perimetro cognitivo devoluto, perché non si è condiviso il decisum;
c) chiarire quali sono le ragioni fondanti - a livello logico, probatorio, giuridico - la nuova decisione assunta» (Sez. 6, n. 15869 del 16 dicembre 2021, dep. 2022, Tijani cit.). Quest'ultima decisione aggiunge, sulla scia di Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01) che l'obbligo di motivazione rafforzata assume, poi, un contenuto argomentativo diverso a seconda che il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, condanni o assolva. Mentre la riforma della sentenza liberatoria postula la necessaria rimozione del ragionevole dubbio attraverso un ragionamento che ne dimostri, in negativo, l'insussistenza, nel caso di assoluzione che riformi una precedente sentenza di condanna è, invece, sufficiente argomentare in positivo, quanto all'esistenza di un dubbio ragionevole. Sotto il profilo metodologico, quindi, mentre nel caso di riforma peggiorativa di una sentenza di assoluzione il giudice di appello deve prima demolire il ragionamento probatorio culminato con la deliberazione del primo giudice e poi costruire un proprio ragionamento che dimostri, al di là di ogni ragionevole dubbio, il fondamento della tesi opposta, in caso, invece, di integrale riforma migliorativa di una sentenza di condanna il giudice di appello, seppur con una motivazione rafforzata, deve solo destrutturare il ragionamento del primo giudice, nel senso di configurare l'esistenza di un ragionevole dubbio che di per sé è destinato a destituire di fondamento la prospettiva accusatoria recepita dal primo giudice (sul tema cfr., Sez. 2, n. 41571, del 20/06/2017, Marchetta, in motivazione). La motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste, allora, nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, attraverso un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore. Ora, nel caso di specie, la motivazione concernente la posizione del SC si risolve in un frazionamento immotivato di elementi che il giudice di primo grado ha razionalmente considerato sia nella loro isolata consistenza sia nella capacità ricostruttiva dei fatti desumibile dal loro esame congiunto, tenuto conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il 3 giudice, nell'apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071). Ed, infatti, per un verso, la coincidenza degli importi richiesti e presentati come relativi a prestazioni successive alla data di deposito della domanda di concordato preventivo e gli importi relativi al contenzioso pregresso è un profilo che, per ragioni statistiche, avrebbe richiesto argomentazioni più pregnanti per sostenerne la semplice casualità, operando un attento raffronto con la natura delle prestazioni cui la pretesa si riferiva (e, infatti, il Tribunale non esamina soltanto le fatture ma considera che le attività professionali sottostanti); per altro verso, doveva necessariamente essere letto, come appunto il Tribunale ha fatto, alla luce di conversazioni che, pur intercorse tra soggetti diversi dall'imputato, riguardano proprio i compensi del SC e le modalità di predisposizione della fattura. In tale contesto, il dato dell'estraneità di quest'ultimo alle conversazioni stesse non consente di comprendere che lettura, alternativa a quella fornita dal primo giudice, abbia offerto la Corte al meccanismo della "attualizzazione" dei crediti anteriori al concordato, che, come ricorda la sentenza di primo grado, era stato in generale proprio predisposto per consentire il pagamento privilegiato di crediti sorti in data anteriore alla presentazione della domanda di concordato. Ciò posto, il vizio riscontrato, dal punto di vista penale, non può condurre ad altro che a prendere atto dell'intervenuto decorso del termine di prescrizione, tenuto conto che, per il delitto di bancarotta preferenziale, al termine di sette anni e mezzo (artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.), decorrenti dal 14 gennaio 2014, data della dichiarazione giudiziale di insolvenza, devono aggiungersi 475 giorni di sospensione della prescrizione, che conducono al 5 novembre 2022. Ne discende che, nei confronti del LL, la sentenza va annullata senza rinvio agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione, e il procedimento rinviato, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello il quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese. 2. Sono, invece, inammissibili il ricorso ,ilel P.G., con riguardo alle articolazioni che investono la posizione del RO, e il secondo motivo del ricorso della parte civile, per aspecificità, perché si sottraggono al confronto con l'argomento della 4 sentenza impugnata, secondo la quale non sarebbe emersa la prova della dissipazione, consistente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell'impiego dei beni in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell'azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti (v., ad es., Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550 - 0). I ricorrenti insistono nel sostenere che la dimostrata riconducibilità dell'assunzione della figlia del RO all'atteggiamento condiscendente assunto dal padre fonderebbe il carattere dissipativo della scelta negoziale, ma non indicano alcun elemento, positivamente correlato alle risultanze processuali, dal quale si possa desumere che l'attività svolta dalla RO fosse inessenziale rispetto all'attività concretamente svolta dalla Congregazione. Ne discende che le doglianze ripropongono assertive conclusioni inidonee a scalfire le argomentazioni della Corte territoriale, che si confrontano, a loro volta, con un apparato motivazione del primo giudice che non affronta in termini specifici il tema della assenza di utili competenza della RO, svolgendo considerazioni generali di sistema. 3. Dai superiori rilievi discende che la parte civile va condannata al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, nei confronti di SC TO, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti del predetto agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. nonché della parte civile nei confronti di RO EL e condanna la parte civile al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2023