Sentenza 12 agosto 2002
Massime • 1
Nel caso di spoglio posto in essere con più atti, il termine di un anno per l'esercizio delle azioni possessorie decorre dal primo atto quando quelli successivi risultino obiettivamente legati al primo, in dipendenza dei caratteri intrinseci e specifici degli atti stessi, così da profilarsi come progressiva estrinsecazione di un medesimo disegno dello stesso iter esecutivo o come manifestazione di una stessa ed unica situazione lesiva dell'altrui possesso secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice del merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/08/2002, n. 12173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12173 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. VINCENZO COLARUSSO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI IU IA, US AR AS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO NUZZACI, che li difende unitamente all'avvocato AR FIORENTINI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AL RO, EN NA AR, elettivamente domiciliati in ROMA VLE DELL'UNIVERSITÀ 11, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTO ERMETES, che li difende unitamente agli avvocati FRANCO M LEONCINI, LIONELLO MAZZONI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 687/99 del Tribunale di PISA, depositata il 11/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Vittorio NUZZACI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Lavinia Letizia TARTAGLIONE, per delega del'Avv. A. ERMETES, depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3/11/95 EN PP IA e SA AR UN chiedevano al pretore di Pontedera la reintegrazione nel possesso della porzione di corte di proprietà dei confinanti OM AU e IO NN AR sulla quale il OM nel settembre 1995 aveva apposto una catena così ostacolando il passaggio su tale corte esercitato da essi ricorrenti sin dall'acquisto del fondo di loro proprietà avvenuto con atto del 28/3/1990.
L'adito pretore, con ordinanza-sentenza 16/12/1997, rigettava il ricorso ritenendo tardivo l'esercizio dell'azione proposta. Avverso la detta decisione i soccombenti proponevano gravame al quale resistevano gli appellati.
Il tribunale di Pisa, con sentenza 11/9/1999, rigettava l'appello osservando: che con il ricorso introduttivo del giudizio gli appellanti avevano denunciato come atto di spoglio l'apposizione di una catena sulla corte in questione con conseguente impedimento del passaggio carrabile attraverso tale corte;
che, secondo quanto esposto nello stesso ricorso, i OM avevano in vario modo ostacolato l'esercizio del diritto di passo ingombrando la corte con auto, fioriere ed altro;
che tanto si evinceva anche dalla lettera del legale dei ricorrenti del 18/10/93 con la quale i OM erano stati invitati a liberare l'area della corte da tutto ciò che impediva il libero accesso ed il transito dei mezzi;
che il teste D'Onofrio Ferdinando, maresciallo in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Palaia, aveva tra l'altro testualmente dichiarato che "i EN si lamentavano perché i OM lasciavano un'autovettura in sosta dove ora è la catena e che pertanto essi non potevano transitarvi" e che "i OM ribadivano che i EN non dovevano passare"; che il detto teste aveva anche precisato di essere intervenuto "perché i OM impedivano ai EN di transitare in quel luogo"; che il riferito e coincidente insieme probatorio era stato valorizzato dal pretore per il quale la controversia aveva avuto inizio tempo prima del ricorso in possessorio con manifestazioni eclatanti;
che gli atti impeditivi del passaggio erano sostanzialmente i medesimi ma reclamati all'A.G. solo con l'ultimo di essi oltre l'anno da quando si erano realizzati gli altri atti;
che incombeva ai ricorrenti in reintegra l'onere di provare che il fatto posto a base dell'azione era distinto e diverso dagli altri fatti analoghi accaduti in precedenza;
che la detta prova non era stata fornita dagli appellanti;
che, anzi, dagli atti risultava una identità di situazioni nel tempo.
La cassazione della sentenza del tribunale di Pisa è stata chiesta da EN PP IA e SA AR UN con ricorso affidato a due motivi. li OM e la IO hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il EN e la SA denunciano violazione e falsa applicazione dell'articolo 1168 c.c. sostenendo che il tribunale è caduto in un macroscopico equivoco tra il concetto di spoglio e quello di semplice molestia. L'azione possessoria è stata proposta nel novembre 1995 mentre la catena in questione è stata apposta nel settembre 1995 ed è da tale ultima data e non da altra anteriore che deve essere computato il termine annuale per la proposizione dell'azione: solo da questa data, infatti, essi ricorrentì hanno perduto la possibilità di accedere alla porzione di corte posta al di là della catena e si è integrata la fattispecie dello spoglio in ordine all'esercizio della servitù di passo. Dagli atti risulta che prima dell'apposizione della catena essi ricorrenti transitavano nella parte di corte poi interclusa con la catena e che gli occasionali atti di disturbo non avevano mai ostacolato o impedito in modo sostanziale il passaggio. Non vi è poi identità di condotta nei OM prima e dopo l'apposizione della catena con la quale i vicini hanno dimostrato di voler impedire il transito sulla corte da parte di essi ricorrenti: gli atti precedenti (occasionali) concretizzano autonome turbative inidonee in quanto tali ad integrare lo spoglio non avendo impedito l'esercizio del passaggio.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata è corretta ed è conforme al principio più volte affermato da questa Corte secondo cui, nel caso di spoglio posto in essere con più atti, il termine di un anno per l'espletamento delle azioni possessorie decorre dal primo atto quando quelli successivi risultino obiettivamente legati al primo, in dipendenza dei caratteri intrinseci e specifici degli atti stessi, in guisa da profilarsi come progressiva estrinsecazione di un medesimo disegno dello stesso iter esecutivo e come manifestazione di una stessa ed unica situazione lesiva dell'altrui possesso (sentenze 15/7/1995 n. 775; 4/8/1990 n. 7865) secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice del merito (sentenza 24/4/1992 n. 4939). Nella specie il giudice di appello, con valutazione di merito sorretta da convincente motivazione, ha ritenuto provato il compimento da parte del OM di atti - antecedenti all'apposizione della catena e risalenti ad oltre un anno prima della proposizione del ricorso del EN - che avevano ostacolato o impedito il passaggio carrabile attraverso la corte. Il tribunale ha anche evidenziato che i suddetti atti apparivano "sostanzialmente i medesimi, ripetitivi nella loro essenzialità impediente": da ciò la conclusione che la controversia promossa con il ricorso in possessorio aveva avuto inizio molto tempo prima della presentazione di tale ricorso.
Il giudice di appello è giunto alle dette conclusioni sulla base di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze processuali e delle prove acquisite - con riferimento, in particolare, alle stesse allegazioni difensive del EN, ai documenti da questi prodotti, alle deposizioni dei testi escussi - e con valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, con le quali ha dato esauriente conto delle ragioni del suo convincimento. La sentenza impugnata si sottrae quindi alle critiche mosse con il motivo di ricorso in esame: la denunciata violazione di legge (articolo 1168 c.c.) è insussistente presupponendo una ricostruzione dei fatti di causa diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito.
Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, asseriscono che il tribunale ha errato laddove ha affermato che non era stata fornita la prova della diversità dell'atto lesivo lamentato rispetto agli altri fatti analoghi avvenuti in precedenza. Al contrario tutte le dichiarazioni testimoniali hanno confermato che prima dell'apposizione della catena il passaggio veniva esercitato con ogni mezzo. Nel ragionamento del giudice del merito è quindi riscontrabile un mancato o deficiente esame del punto decisivo della controversia relativo alla situazione di possesso esistente al momento dell'apposizione della catena. Anche questo motivo non è fondato posto che i ricorrenti, con le censure in esame, in sostanza prospettano inammissibilmente una diversa lettura delle risultanze processuali e del complessivo quadro probatorio (con particolare riferimento alle deposizioni dei testi escussi) dimenticando che l'interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali sono affidate al giudice del merito e costituiscono accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se sorretto - come nella specie - da sufficiente motivazione, scevra da vizi logici e giuridici: la sentenza non è impugnabile in cassazione ex articolo 360 n. 5 c.p.c. per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito non siano, secondo l'opinione di parte ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta. Le dette censure e critiche, circa l'errore in cui sarebbe incorso il tribunale nell'interpretare e nel valutare le dichiarazioni testimoniali, non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità.
Il ricorso è infatti carente per non aver i EN riportato e precisato il contenuto specifico e completo delle deposizioni dei testi indicati nel motivo in esame e che sarebbero state mal (o non) considerate dal giudice di appello, il che non consente di ricostruire - in base esclusivamente ad alcune ed isolate parti delle risultanze probatorie in questione - il senso complessivo della indicata prova testimoniale: ciò non permette di verificare l'incidenza causale del lamentato difetto di motivazione (in quanto omessa, o insufficiente o contraddittoria) e la decisività della prova non (o mal) considerata in quanto relativa a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, per cui la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base.
In proposito occorre ribadire che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa. Pertanto, nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie e delle circostanze di fatto acquisite al processo, ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto completo di dette risultanze probatorie e circostanze di fatto indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito vizio di valutazione: nella specie i ricorrenti non hanno ottemperato al detto onere.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida i complessivi Euro 88,00, oltre Euro 1.000,00 a titolo di onorari. Così deciso in Roma, il 30 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2002