Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2014, n. 50004
CASS
Sentenza 8 maggio 2014

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La condotta di chi, in occasione di manifestazioni sportive, lancia fumogeni, razzi o corpi contundenti atti ad offendere, cagionando danni a cose di proprietà pubblica, integra il reato previsto dall'art. 6-bis, comma primo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e non anche quello di danneggiamento di cui all'art. 635, comma secondo, cod. pen., attesa la "clausola di riserva" ("salvo che il fatto costituisca più grave reato") contenuta nella prima disposizione.

La sospensione condizionale della pena, quando si procede per il reato previsto dall'art. 6-bis, comma primo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, può comunque essere subordinata, a norma dell'art. 165 cod. pen., all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, senza necessità che il giudice indichi specifiche o particolari modalità per l'esecuzione di tale adempimento.

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    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 gennaio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2014, n. 50004
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50004
Data del deposito : 8 maggio 2014

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