CASS
Sentenza 5 dicembre 2023
Sentenza 5 dicembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2023, n. 48456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48456 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: CA LA, nato a [...] 1'11/11/1991, avverso l'ordinanza del 14/03/2023 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere EP RI;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FU Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito il difensore del ricorrente, Avv. Gianni Russano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 12 febbraio 2023, che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 48456 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 13/10/2023 in carcere in relazione ai reati di cui all'art. 416-bis cod.pen. e di detenzione di armi comuni da sparo in qualità di affiliato alla locale di ‘ndrangheta operante in OL (capi 1 e 11 della imputazione provvisoria). Il Tribunale ha basato il suo giudizio su alcune intercettazioni di conversazioni effettuate dallo stesso ricorrente mentre si trovava detenuto. 2. Ricorre per cassazione LA CA, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale rilevato l'assenza di autonoma valutazione degli elementi investigativi da parte del Giudice per le indagini preliminari, essendo state trascurate le censure difensive sul punto;
2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale ritenuto la sussistenza del bis in idem in fase cautelare, essendo i fatti storici contestati sovrapponibili a quelli per i quali il ricorrente ha già riportato condanna in altro procedimento (per furto e danneggiamento di un trattore); 3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale rilevato un caso di cosiddetta contestazione a catena, che avrebbe impedito l'emissione della misura cautelare e ne determinerebbe, ove provato, l'inefficacia. Il riferimento è all'ordinanza cautelare applicata il 25 luglio 2018 in relazione al furto e danneggiamento del trattore, evento a cui ira riferimento il precedente motivo di ricorso;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo mafioso contestato al capo 1. Il ricorso passa in rassegna, a partire dal fg. 14 del ricorso, le vicende dalle quali il Tribunale ha tratto elementi dimostrativi della sussistenza indiziaria del reato, criticandone l'interpretazione accusatoria che si sarebbe basata su travisamenti dei dati investigativi (vicenda del furto e danneggiamento del trattore, collegamenti del ricorrente con altri soggetti ritenuti sodali, come NT AN e ET LU); 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di detenzione di armi di cui al capo 11. Il ricorrente censura il fatto che il Tribunale abbia affermato che dai dialoghi intercettati - in particolare viene preso in esame il contenuto della conversazione del 5 ottobre 2018 e richiamato il dialogo del 9 ottobre 2018 - fossero rinvenibili riferimenti ad armi, mai ritrovate nella sua disponibilità nonostante la perquisizione effettuata;
6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod.pen. non evidenziandosi la portata associativa dell'eventuale detenzione di armi;
2 7) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza di esigenze cautelari, non essendosi valutato il decorso del tempo dall'ultimo fatto illecito contestato, commesso nel 2018. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato ed a tratti generico. 1. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha specificato, dopo una analisi dettagliata della struttura del provvedimento genetico impositivo della misura cautelare, come il Giudice per le indagini preliminari avesse dimostrato di aver svolto autonome valutazioni delle fonti indiziarie rispetto al contenuto della richiesta del Pubblico ministero. Sono state fatte precisazioni in ordine alla selezione operata dal primo giudice ed alle sue rielaborazioni dei dati fattuali che rispondono effettivamente a quanto contenuto nel provvedimento coercitivo, circostanza della quale in ricorso non si dà adeguato conto (cfr. fg. 4 dell'ordinanza impugnata). 2.In ordine al secondo motivo, il reato oggi contestato, come ha ben spiegato il Tribunale, è quello di cui all'art. 416-bis cod.pen., radicalmente diverso, nella previsione normativa dei suoi elementi costitutivi, da quello per il quale il ricorrente ha riportato condanna, costituito dal furto e dall'incendio di un trattore. Che quest'ultimo episodio possa essere stato considerato dal Tribunale come rivelativo di una condotta di rilievo associativo, non significa che il fatto storico sia identico, poiché il raffronto va fatto in astratto tra norme ai fini della verifica del rispetto del principio del bis in idem ed anche perché tale ultimo reato si connota di ulteriori condotte contestate (come il possesso di armi) che nulla hanno a che fare con il fatto già giudicato. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato e generico in quanto il Tribunale, affrontando il tema della contestazione a catena già sottoposto alla sua attenzione dal ricorrente, ha più volte specificato che la seconda ordinanza cautelare oggi di interesse si era basata su emergenze investigative successive alla prima, costituite da intercettazioni che il primo provvedimento non aveva potuto prendere in esame in quando ad esso successive e verificatesi proprio nel periodo della esecuzione della prima misura custodiale in carcere. Su tale dato oggettivo ed inequivocabile il ricorso sorvola. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato poiché il ricorrente censura il contenuto delle intercettazioni valorizzate dal Tribunale con argomenti che ineriscono al merito del giudizio nel momento in cui l'ordinanza ha offerto una ricostruzione priva di vizi logici e tendente ad evidenziare come, dalle conversazioni effettuate dall'indagato in carcere, fosse emerso non solo che 3 l'episodio del furto e danneggiamento del trattore avesse avuto rilevanza e scopo legati alla cosca criminale (finalizzato come era a costringere il Comune a certe scelte favorevoli a imprese compiacenti), ma che l'indagato era stipendiato dai maggiorenti del sodalizio con i quali aveva avuto contatti telefonici e custodiva armi nell'interesse del gruppo, condotta concreta individuata come reato-fine dal quale trarre la prova della sua partecipazione alla cosca di 'ndrangheta. Sfugge al ricorrente la portata dimostrativa di siffatto ineccepibile ragionamento giuridico, dal momento che in tema di associazione per delinquere (nella specie di stampo mafioso), è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso di essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/0.3/2016, Ficara, Rv. 266670). Il Tribunale, come era suo dovere, ha pertanto evidenziato più condotte di rilevanza associativa, concatenandole tra loro nel giudizio inerente alla sussistenza, peraltro allo stato meramente indiziaria, del reato di cui al capo 1 della imputazione provvisoria. 5. Anche in relazione al reato di detenzione di armi, il ricorrente trascura interi ed invero assai eloquenti passaggi delle intercettazioni captate, riportati dal Tribunale, con i riferimenti inequivoci - sebbene criptici e mai spiegati in chiave lecita dal diretto interessato - ad oggetti con caratteristiche compatibili con le pistole ("quella piccola, quella grande, quella nera") che necessitavano di essere tenuti nascosti dal ricorrente anche presso terzi e che dovevano essere spostati per assicurarne l'uso a soggetti a lui legati e parimenti ritenuti appartenenti alla cosca criminale, con superamento, per questo, anche della generica obiezione in ordine alla sussistenza dell'aggravante della finalità di agevolazione del clan, secondo quanto prospettato con il sesto motivo di ricorso. 6. Per quanto appena detto, quest'ultimo motivo è anch'esso manifestamente infondato. 7. Il settimo motivo è generico e non tiene conto che l'interruzione della condotta associativa ed inerente anche al reato-fine, come specificato dal Tribunale, si era realizzata solo attraverso l'arresto del ricorrente, in assenza di prova di dissociazione, al contrario essendosi evidenziata l'operatività della cosca, la gravità delle condotte associative dell'indagato, la loro reiterazione, la personalità negativa anche in relazione ai precedenti penali;
tutte circostanze sulle quali non vi è un adeguato confronto in ricorso e che sono idonee a supportare l'operatività, nel caso concreto, della presunzione assoluta di adeguatezza e proporzionalità 4 della massima misura coercitiva prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., siccome riveniente dalla contestazione del reato di cui all'art. 416-bis cod.pen.. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.10.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente EP RI OV VE
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere EP RI;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FU Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito il difensore del ricorrente, Avv. Gianni Russano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 12 febbraio 2023, che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 48456 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 13/10/2023 in carcere in relazione ai reati di cui all'art. 416-bis cod.pen. e di detenzione di armi comuni da sparo in qualità di affiliato alla locale di ‘ndrangheta operante in OL (capi 1 e 11 della imputazione provvisoria). Il Tribunale ha basato il suo giudizio su alcune intercettazioni di conversazioni effettuate dallo stesso ricorrente mentre si trovava detenuto. 2. Ricorre per cassazione LA CA, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale rilevato l'assenza di autonoma valutazione degli elementi investigativi da parte del Giudice per le indagini preliminari, essendo state trascurate le censure difensive sul punto;
2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale ritenuto la sussistenza del bis in idem in fase cautelare, essendo i fatti storici contestati sovrapponibili a quelli per i quali il ricorrente ha già riportato condanna in altro procedimento (per furto e danneggiamento di un trattore); 3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale rilevato un caso di cosiddetta contestazione a catena, che avrebbe impedito l'emissione della misura cautelare e ne determinerebbe, ove provato, l'inefficacia. Il riferimento è all'ordinanza cautelare applicata il 25 luglio 2018 in relazione al furto e danneggiamento del trattore, evento a cui ira riferimento il precedente motivo di ricorso;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo mafioso contestato al capo 1. Il ricorso passa in rassegna, a partire dal fg. 14 del ricorso, le vicende dalle quali il Tribunale ha tratto elementi dimostrativi della sussistenza indiziaria del reato, criticandone l'interpretazione accusatoria che si sarebbe basata su travisamenti dei dati investigativi (vicenda del furto e danneggiamento del trattore, collegamenti del ricorrente con altri soggetti ritenuti sodali, come NT AN e ET LU); 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di detenzione di armi di cui al capo 11. Il ricorrente censura il fatto che il Tribunale abbia affermato che dai dialoghi intercettati - in particolare viene preso in esame il contenuto della conversazione del 5 ottobre 2018 e richiamato il dialogo del 9 ottobre 2018 - fossero rinvenibili riferimenti ad armi, mai ritrovate nella sua disponibilità nonostante la perquisizione effettuata;
6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod.pen. non evidenziandosi la portata associativa dell'eventuale detenzione di armi;
2 7) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza di esigenze cautelari, non essendosi valutato il decorso del tempo dall'ultimo fatto illecito contestato, commesso nel 2018. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato ed a tratti generico. 1. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha specificato, dopo una analisi dettagliata della struttura del provvedimento genetico impositivo della misura cautelare, come il Giudice per le indagini preliminari avesse dimostrato di aver svolto autonome valutazioni delle fonti indiziarie rispetto al contenuto della richiesta del Pubblico ministero. Sono state fatte precisazioni in ordine alla selezione operata dal primo giudice ed alle sue rielaborazioni dei dati fattuali che rispondono effettivamente a quanto contenuto nel provvedimento coercitivo, circostanza della quale in ricorso non si dà adeguato conto (cfr. fg. 4 dell'ordinanza impugnata). 2.In ordine al secondo motivo, il reato oggi contestato, come ha ben spiegato il Tribunale, è quello di cui all'art. 416-bis cod.pen., radicalmente diverso, nella previsione normativa dei suoi elementi costitutivi, da quello per il quale il ricorrente ha riportato condanna, costituito dal furto e dall'incendio di un trattore. Che quest'ultimo episodio possa essere stato considerato dal Tribunale come rivelativo di una condotta di rilievo associativo, non significa che il fatto storico sia identico, poiché il raffronto va fatto in astratto tra norme ai fini della verifica del rispetto del principio del bis in idem ed anche perché tale ultimo reato si connota di ulteriori condotte contestate (come il possesso di armi) che nulla hanno a che fare con il fatto già giudicato. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato e generico in quanto il Tribunale, affrontando il tema della contestazione a catena già sottoposto alla sua attenzione dal ricorrente, ha più volte specificato che la seconda ordinanza cautelare oggi di interesse si era basata su emergenze investigative successive alla prima, costituite da intercettazioni che il primo provvedimento non aveva potuto prendere in esame in quando ad esso successive e verificatesi proprio nel periodo della esecuzione della prima misura custodiale in carcere. Su tale dato oggettivo ed inequivocabile il ricorso sorvola. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato poiché il ricorrente censura il contenuto delle intercettazioni valorizzate dal Tribunale con argomenti che ineriscono al merito del giudizio nel momento in cui l'ordinanza ha offerto una ricostruzione priva di vizi logici e tendente ad evidenziare come, dalle conversazioni effettuate dall'indagato in carcere, fosse emerso non solo che 3 l'episodio del furto e danneggiamento del trattore avesse avuto rilevanza e scopo legati alla cosca criminale (finalizzato come era a costringere il Comune a certe scelte favorevoli a imprese compiacenti), ma che l'indagato era stipendiato dai maggiorenti del sodalizio con i quali aveva avuto contatti telefonici e custodiva armi nell'interesse del gruppo, condotta concreta individuata come reato-fine dal quale trarre la prova della sua partecipazione alla cosca di 'ndrangheta. Sfugge al ricorrente la portata dimostrativa di siffatto ineccepibile ragionamento giuridico, dal momento che in tema di associazione per delinquere (nella specie di stampo mafioso), è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso di essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/0.3/2016, Ficara, Rv. 266670). Il Tribunale, come era suo dovere, ha pertanto evidenziato più condotte di rilevanza associativa, concatenandole tra loro nel giudizio inerente alla sussistenza, peraltro allo stato meramente indiziaria, del reato di cui al capo 1 della imputazione provvisoria. 5. Anche in relazione al reato di detenzione di armi, il ricorrente trascura interi ed invero assai eloquenti passaggi delle intercettazioni captate, riportati dal Tribunale, con i riferimenti inequivoci - sebbene criptici e mai spiegati in chiave lecita dal diretto interessato - ad oggetti con caratteristiche compatibili con le pistole ("quella piccola, quella grande, quella nera") che necessitavano di essere tenuti nascosti dal ricorrente anche presso terzi e che dovevano essere spostati per assicurarne l'uso a soggetti a lui legati e parimenti ritenuti appartenenti alla cosca criminale, con superamento, per questo, anche della generica obiezione in ordine alla sussistenza dell'aggravante della finalità di agevolazione del clan, secondo quanto prospettato con il sesto motivo di ricorso. 6. Per quanto appena detto, quest'ultimo motivo è anch'esso manifestamente infondato. 7. Il settimo motivo è generico e non tiene conto che l'interruzione della condotta associativa ed inerente anche al reato-fine, come specificato dal Tribunale, si era realizzata solo attraverso l'arresto del ricorrente, in assenza di prova di dissociazione, al contrario essendosi evidenziata l'operatività della cosca, la gravità delle condotte associative dell'indagato, la loro reiterazione, la personalità negativa anche in relazione ai precedenti penali;
tutte circostanze sulle quali non vi è un adeguato confronto in ricorso e che sono idonee a supportare l'operatività, nel caso concreto, della presunzione assoluta di adeguatezza e proporzionalità 4 della massima misura coercitiva prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., siccome riveniente dalla contestazione del reato di cui all'art. 416-bis cod.pen.. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.10.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente EP RI OV VE