Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2002, n. 2613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2613 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBL02 6 1 3 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro cosa giudicata Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 9197/99 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron. 6260 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud. 08/11/01 Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17 ' presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PONTURO DOMENICO, CORRERA FABRIZIO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AZIENDA AGRICOLA DI DONATI GIANCARLO, in persona del 2001 legale rappresentante pro tempore, elettivamente 4294 domiciliato in ROMA TAROVIA 37, presso lo studio -1- dell'avvocato RAFFAELLI FRANCESCO, che lo rappresenta unitamente all'avvocato COLANTONI LUCIANA,e difende giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 284/98 del Tribunale di PESARO, depositata il 27/07/98 R.G.N. 2124/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato PULLI per delega CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SEN TENZA Ritenuto che con sentenza n. 1091 del 1994 il Tribunale di Ancona, affermando di giudicare in sede di rinvio dalla Cassazione, rigettava la domanda proposta dall'Azienda agricola Giancarlo Donati ed avente ad oggetto l'insussistenza dell'obbligo di versare al Servizio dei contributi agricoli unificati (Scau) contributi previdenziali relativi al periodo 1976-1985, trattandosi di azienda sita in zona svantaggiata (artt. 3 e 15 1. 27 dicembre 1977 n. 984); che con successivo ricorso, del 15 maggio 1995, al suddetto l'impresa proponeva nuova Pretore, col medesimo oggetto, ma fondata domanda sull'ubicazione dell'azienda in Zona "montana", tale dovendosi ritenere anche un territorio sito ad un'altitudine inferiore ai settecento metri sul livello del mare, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 1985; che, costituitosi il convenuto, la domanda accolta dal Pretore con decisione del 13 veniva luglio 1995, confermata con sentenza 27 luglio 1998 n. 2124 dal Tribunale, il quale negava che la domanda fosse preclusa dalla regiudicata contenuta nella suddetta sentenza del Tribunale di Ancona, 3 pronunciata su domanda caratterizzata da diversa sull'inesistenzacausa petendi, vale a dire per ubicazione indell'obbligazione contributiva zona svantaggiata, invece che in zona montana;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione l'Inps, succeduto allo Scau, mentre resiste con controricorso Giancarlo Donati, titolare dell'impresa omonima, il quale ha anche presentato memoria.
Considerato che
con l'unico motivo di ricorso l'Inps lamenta la violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. nonché vizi di motivazione, osservando che la cosa giudicata comprende il dedotto e il deducibile e in particolare non la sola causa petendi, intesa come situazione di fatto posta a base della domanda ed rappresentata al giudice, ma anche espressamente quella che avrebbe potuto o dovuto essere dedotta;
che pertanto, rigettata con sentenza passata in giudicato la domanda di restituzione di contributi previdenziali agricoli, asseritamente non dovuti per essere l'impresa ubicata in zona svantaggiata, era, ad avviso del ricorrente, preclusa la successiva domanda con identico petitum ma fondata sull'ubicazione in zona montana;
4 che il motivo non è fondato;
370 dicembre 1985 n. la che sentenzacon 30 Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 8 1. 25 luglio 1952 n. 991 e 7 d.
1. n. 942 del 1977, conv. in 1. n. 41 del 1978, nelle n l'esecuzione dal parti in cui non prevedevano pagamento dei contributi unificati in agricoltura anche per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore a settecento metri le sul livello del mare, purché sussistessero caratteristiche di bassa redditività; che su tale pronuncia è fondata la domanda introduttiva del presente processo;
che la regiudicata di rigetto, di cui sopra, si riferiva invece agli sgravi contributivi spettanti ad aziende site in zone svantaggiate, individuate ai sensi degli artt. 3 e 15 1. 27 dicembre 1977 n. (interventi pubblici per la valorizzazione di 984 terreni collinari e montani) (Cass. 1° aprile 1994 n. 3186, 11 aprile 2001 n. 5437); che per costante giurisprudenza di questa Corte uno degli elementi di identificazione della domanda, e quindi della regiudicata che su di essa si forma, è, insieme alle personae ed al petitum, la causa petendi, con la conseguenza che, proposta 5 una nuova domanda fondata su diversa causa petendi, non opera la preclusione posta dall'art. 2909 cod. civ. (Cass. 21 aprile 1989 n. 1892, 1° aprile 1993 n. 3939, 29 ottobre 1993 n. 10771); esattamente il Tribunale si è attenuto a che principio nella sentenza qui impugnata, questo avendo considerato la diversità delle situazioni di fatto invocate dall'attuale controricorrente a base delle pretese successivamente avanzate davanti al Pretore;
che la conferma di ciò è data anche dalle parole contenute nella sentenza passata in giudicato e riportate a pag. 4 del ricorso, con le o c i r e d e F quali il collegio giudicante (Trib. Ancona) nega di potersi pronunciare, quale giudice di rinvio, sulla situazione di fatto (zona di montagna) non dedotta in quel processo, così escludendola dall'ambito del proprio giudizio, poi divenuto definitivo;
che l'estensione, ripetutamente affermata da questa Corte (Cass. 1° febbraio 1994 n. 990, 5 giugno 1996 n. 5222, 9 febbraio 1995 n. 1460, 19 dicembre 1997 n. 12905, 6 settembre 1999 n. 9401, 14 gennaio 2000 n. 375) al "dedotto e deducibile" significa che la cosa giudicata si forma anche sulle ragioni delle pretese di parte che, seppure 6 non dedotte in forma espressa, si presentino come premessa О precedente logico della pronuncia giudiziale;
nesso logico insussistente fra due domande fondate su differenti situazioni di fatto;
che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in lire 30000/€ #15 49. oltre a lire tremilioni per onorario para ad € 1548 ,37 XX Così deciso in Roma 1'8 novembre 2001. il Presidente: Vincenzo Miles 11 Cans estonsore: Reduico Propelli Смаля eria 22 FEB.2002 XANCELLIEREpanelle T S I G E A R L L E D