Sentenza 10 maggio 2016
Massime • 1
La natura eminentemente sanzionatoria della confisca per equivalente impone al giudice dell'esecuzione, qualora sia stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, di revocare ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. la sentenza irrevocabile di condanna anche nella parte relativa alla confisca, salvo che questa non abbia ancora avuto esecuzione, con restituzione dei beni all'avente diritto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto "per equivalente" la confisca di somme di danaro disposta contestualmente alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10-ter D.Lgs. n. 74 del 2000).
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- 1. Art. 322-ter - Confisca (1)https://www.filodiritto.com/
- 2. La confisca per equivalente: pena principale, pena accessoria oGiuseppe Biondi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto. Per leggere il testo dei provvedimenti commentati, clicca sui link seguenti: Cass., Sez. III, ord. 43397/2015 - Cass., Sez. II, sent. 45324/2015 - Cass., Sez. III, sent. 38857/2016 Abstract. La giurisprudenza della Corte di cassazione appare ondivaga su un tema particolarmente delicato come la confisca per equivalente. Le tre sentenze qui in commento stimolano una breve riflessione sulla natura giuridica dell'istituto, indubbiamente ibrido. Invero, l'attribuzione alla confisca per equivalente generalmente della natura “eminentemente sanzionatoria” non sembra condurre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2016, n. 38857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38857 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2016 |
Testo completo
3885 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.1208 Elisabetta Rosi - Presidente - Enrico Manzon - Relatore - CC 10/05/2016- Aldo Aceto R.G.N. 50476/2014 Antonella Di Stasi Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AF PA nata a [...] il [...] avverso la ordinanza del 22/10/2014 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
letta la requistoria del PG che chiede il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 22/10/2014 il Tribunale di Genova revocava la sentenza in data 18/04/2013 emessa dal medesimo Tribunale con la quale AF PA era stata condannata per il reato di cui all'art. 10 ter, d.lgs. n. 74/2000, ma ne respingeva l'istanza di restituzione delle somme confiscate. Osservava il Tribunale che la revoca della sentenza dovesse necessariamente essere pronunciata a seguito della abolitio criminis conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, qualora i versamenti omessi non superassero, come nel caso di specie, la somma di euro 103.291,38. Di contro rilevava che non poteva accogliersi detta istanza di restituzione somme, in adesione a quanto statuito dalla SC di Cassazione a SU con la sentenza n. 2/1998, secondo la quale la confisca è un effetto irretrattabile della condanna, ancorchè successivamente revocata, come nel caso in esame, per effetto di abolitio criminis.
2. Avverso tale decisione, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione la AF, deducendo un unico motivo.
2.1 Si duole la ricorrente di violazione di legge, non condividendo la lettura data dal GE del Tribunale di Genova alla ordinanza n. 97/2009 della Corte costituzionale, in virtù della quale, diversamente appunto da quanto affermatosi nell'ordinanza impugnata, stante la natura "eminentemente sanzionatoria" della confisca (per equivalente) essa non potesse essere più ricondotta alla categoria delle misure di sicurezza, non coperta quindi dal principio di irretroattività delle sanzioni penali ex art. 25, Cost. Sicche sostiene che la confisca de qua debba cessare come tutti gli effetti penali della condanna ex art. 30, L. 87/1953. Sotto ulteriore profilo contesta che i beni confiscatile "per equivalente" siano stati acquistati a titolo originario dallo Stato per effetto del relativo provvedimento giudiziale, essendo la sua posizione, per effetto dell' abolitio criminis, assimilabile a quella di un qualsiasi terzo estraneo al reato, altrimenti realizzandosene una ingiustificata disparità di trattamento con le persone che ab origine hanno tale qualifica.
3. Il PG ha depositato richiesta scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, ribadendo che, essendo il rapporto processuale da considerarsi "esaurito", come ad esempio nel caso di una pena scontata, per effetto della irrevocabilità del provvedimento di confisca i beni confiscati sono stati acquistati dallo Stato a titolo originario, con atto istantaneo ad effetti definitivi e non sono quindi restituibili.
4. Con memoria depositata nelle more del processo in cassazione la AF insiste per l'accoglimento del ricorso con ogni statuizione consequenziale, ribadendo le ragioni già esposte, ma con particolare riguardo alla natura sanzionatoria della misura ablatoria de qua, con conseguente effetto retroattivo della abolitio(nes) criminis, peraltro essendo stata sospesa dal G.E. l'esecutività del provvedimento di confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato.
2. Va anzitutto ribadito l'orientamento ormai consolidato di questa Corte secondo il quale la confisca "per equivalente" ha natura essenzialmente sanzionatoria e perciò ad essa è applicabile, in via esclusiva, il regime giuridico delle pene e non quello delle misure di sicurezza (per tutte, v. Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037). Ne consegue che anche nel caso di specie -in particolare- vale la previsione normativa di cui all'art. 30, u.c., L. 87/1953, essendo stata dichiarata 2 incostituzionale con sentenza n. 80/2014 della Corte costituzionale la norma incriminatrice illo tempore e ratione temporis applicata in relazione alla soglia di punibilità.
3. La questione è però se di conseguenza, oltre alla già disposta revoca della sentenza di condanna emessa nei confronti della AF quanto alle statuizioni penali principali, debba altresì disporsi la revoca della pronuncia di confisca contestualmente disposta con la sentenza medesima. Il Tribunale di Genova ha opinato in senso contrario, pur prendendo atto di detto orientamento di questa Corte sulla natura giuridica della misura ablativa in oggetto, rilevando che la stessa viene definita "eminentemente sanzionatoria", non quindi "essenzialmente/esclusivamente" sanzionatoria. Deve di contro ritenersi fondata l'opposta tesi sostenuta dalla ricorrente. Dirimentemente, per la ragione chiaramente esposta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che la ricorrente stessa cita (ordinanza n. 97/2013, peraltro richiamata dalle SU Adami) -secondo la quale appunto la natura "eminentemente sanzionatoria" della confisca in oggetto ne implica la sottrazione dal principio di retroattività e di contro l'assoggettamento ai contrari principi di irretroattività e del favor rei, quali emergenti dal citato art. 30, u.c., L. 87/1953 nonché dagli artt. 2, secondo comma, cod. pen., 673, comma 1, cod. proc. pen.- basandosi il giudice delle leggi sugli artt. 25, Cost., 7, CEDU. Dunque nel caso, come quello che occupa, di pacifico venir meno del reato, avendo la diposta confisca natura omologa alle sanzioni penali principali, non ne possono che egualmente venir meno ("cessare") sia gli effetti che l'eseguibilità/esecuzione. Quanto poi al limite di revocabilità dell' "esaurimento degli effetti", evocato dal PG nella propria requisitoria e peraltro pacifico nella giurisprudenza di legittimità (v. per tutte, Sez. U., n. 27614 del 29/03/2007, PM in proc. Lista, Rv. 236535), lo stesso non risulta evocabile nel caso che occupa. La ricorrente ha infatti comprovato (v. allegati alla memoria difensiva) che la confisca non è stata ancora eseguita, essendo anzi stata disposta la sospensione della esecuzione della medesima con provvedimento interinale dello stesso G.E. genovese. Non vi è dunque finora stato alcun trasferimento/acquisto al patrimonio dello Stato per effetto della confisca in esame, sicchè detto limite non può valere.
4. In virtù delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla mancata revoca della confisca, che deve essere disposta, con i consequenziali provvedimenti.
P.Q.M.
3 Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata revoca della confisca, revoca che dispone e, per l'effetto, ordina la restituzione dei beni in sequestro all'avente diritto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Così deciso il 10/05/2016 C Il Consigliere estensore II. Presidente Ro hrico Manzon Elisabetta Rosi DEPOSITATA IN CANCELLERIA L 20 SET 2015 CANCELLERE