Sentenza 18 ottobre 2000
Massime • 1
In tema di maltrattamenti in famiglia, il reato di cui all'art. 572 cod. pen. è configurabile anche al di fuori della famiglia legittima in presenza di un rapporto di stabile convivenza, in quanto suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza. (Nella specie la Corte ha peraltro ritenuto irrilevante, ai fini penali, la circostanza che tra l'imputato e la persona offesa esistesse un matrimonio contratto all'estero nel paese di comune origine non dichiarato efficace in Italia, posto che le disposizioni regolatrici della materia - art. 17, primo comma, disp. prel. cod. civ. e art. 28 l. n. 218 del 1995 - rinviano per la validità del matrimonio alla legge del luogo in cui esso è stato celebrato o alla legge nazionale dei coniugi al momento della celebrazione).
Commentari • 2
- 1. Art. 572 c.p.: la nuova disciplina dei maltrattamenti contro familiari e conviventiLudovica Ionà · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Minaccia: il reato è assorbito nel delitto di maltrattamenti in famiglia (Cassazione Penale n. 17599/2021)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2023
La vicenda processuale Con sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, l'imputato veniva condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minacce e violenza privata ai danni della convivente, alla pena complessiva di un anno, 4 mesi e 20 giorni di reclusione, oltre al risarcimento del danno alla parte civile. Il ricorrente presentava diversi motivi di ricorso. Nel primo motivo, contestava l'applicazione dell'articolo 572 del codice penale, sostenendo che i fatti contestati erano avvenuti prima della modifica della norma che estendeva la definizione di "famiglia". Sul punto, la Corte ha ribadito che la giurisprudenza già riconosceva la configurabilità del reato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/2000, n. 12545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12545 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 18/10/2000
1. Dott. RAFFAELE LEONASI Consigliere SENTENZA
2. " GIANGIULIO AMBROSINI " N. 1644
3. " ES IA " REGISTRO GENERALE
4. " ADOLFO DI VIRGINIO " N. 23625/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AB ME
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia in data 4.4.2000, con la quale veniva confermata la sua condanna per il reato di cui all'art. 572 c.p.. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Adolfo Di Virginio;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
O S S E R V A
Con sentenza in data 4.4.2000 la Corte d'Appello di Venezia confermava la condanna di TO ME per il reato di cui all'art. 572 c.p., commesso in danno della moglie convivente KR DI. Riteneva la Corte irrilevante il fatto che il matrimonio non fosse stato mai trascritto in Italia, dal momento che esso esisteva comunque nel paese di comune origine dell'imputato e della persona offesa;
ed osservava che l'art. 572 c.p. trova comunque applicazione anche ai rapporti di semplice convivenza. Riteneva altresì che la deposizione della persona offesa, confortata da diversi elementi di conferma, attestasse l'esistenza di una serie indeterminata di atti di vessazione da valutare unitariamente e idonei ad integrare, nel loro complesso, gli estremi del reato contestato.
Ricorre l'imputato, deducendo erronea applicazione dell'art. 572 c.p.. A suo avviso, non si pub parlare di famiglia in assenza di un matrimonio "celebrato davanti all'autorità amministrativa oppure trascritto"; ne' può il regime della famiglia essere esteso a qualsiasi convivenza, trattandosi di interpretazione della norma penale equivalente ad una inammissibile applicazione analogica. Farebbe comunque difetto l'elemento oggettivo del reato, data l'episodicità dei fatti.
Sono manifestamente infondati i rilievi del ricorrente circa il presupposto del reato. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che il reato di cui all'art. 572 c.p. possa configurarsi anche al di fuori della famiglia legittima e possa trovare il suo presupposto anche in un rapporto di stabile convivenza, in quanto suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza. Ciò non rileva peraltro nel caso in esame, essendo pacifico che tra l'imputato e la persona offesa esisteva un matrimonio contratto nel paese di comune origine;
ed invero, come risulta dalla sentenza di primo grado, proprio per l'esigenza di ricongiungimento col coniuge la KR aveva ottenuto il visto di ingresso in Italia. La tesi del ricorrente sulla necessità di un provvedimento dichiarativo dell'efficacia in Italia di un matrimonio tra stranieri all'estero contrasta, d'altronde, con le disposizioni di legge regolatrici della materia (art. 17 C. 1 disp. prel.ri cod. civile, art. 28 L. 31.5.1995 n. 218), le quali rinviano rispettivamente per lo stato e la capacità delle persone e per i rapporti di famiglia alla legge dello Stato di origine, e per la validità formale del matrimonio alla legge del luogo in cui esso è stato celebrato, o alla legge nazionale dei coniugi (o di uno almeno di essi) al momento della celebrazione, o alla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Gli ulteriori rilievi del ricorrente sono connotati dalla genericità più assoluta e non sono idonei a porre in discussione le argomentazioni sulla base delle quali i giudici di merito sono pervenuti all'affermazione di responsabilità: si limita invero il TO a dedurre il carattere episodico degli atti attribuitigli, senza neppure tentare una confutazione della motivazione della sentenza, che ha ritenuto il contrario sul punto.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 500.000, determinata secondo equità in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 500.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all'udienza, il 18 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2000