Sentenza 22 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/2002, n. 5855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5855 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 05852702 IN NOME DEL POROLO ITALIANO Oggetto INDENNITA' OCCUPAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE TEMPORANEA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 2355/00 Dott. Giovanni OLLA Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rel. Consigliere Cron. 17.174 Dott. Mario ADAMO Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere Rep. 1310 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud. 16/01/2002 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: da!Sig. Sole 155 per diritti L. COMUNE DI MILAZZO, in persona del Sindaco pro tempore, il 2.2. APR. 2002 domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la IL CANCELLIERE CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONE SAIJA, CANCELLERIA giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
D'CO IA, elettivamente domiciliata in ROMA CANCELLERIA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa 2002 dall'avvocato GIUSEPPE GIUFFRIDA TAVIA NO, giusta 65 mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 100/99 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 15/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del primo, secondo e terzo motivo del ricorso e per il rigetto del quarto motivo del ricorso. Svolgimento del processo Con ordinanza in data 12.10.1992 il Sindaco del Co- mune di Milazzo disponeva l'occupazione d'urgenza di un appezzamento di terreno dell'estensione di mq.
4.585 di proprietà di FA D'MI, sito in contrada Ciantro o Contura distinto al locale catasto al f.8, particelle 621 e 276 già particelle n 276 e 276/A. Immessasi nel possesso del terreno, in data 10.11.1992, 1'Amministrazione non aveva provveduto а determinare o a fare determinare dall'apposita commis- sione alcuna indennità. n a l l y j Pertanto la D'AM conveniva avanti alla Corte di appello di Messina il Comune di Milazzo per sentir de- dal terminare la giusta indennità di occupazione, 10.11.1992 fino al 10.11.1997. 2 Con sentenza in data 15.3.1999 la Corte di appello di Messina determinava l'indennità di occupazione tem- poranea in complessive £ 203.170.000. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello di Messina propone ricorso fondato su quattro mo- tivi, il Comune di Milazzo. Resiste con controricorso FA D'AM. Motivi della decisione Con il primo motivo di cassazione l'Amministrazione comunale deduce, in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c. la violazione dell'art. 112 c.p.c. Assume che erroneamente la Corte territoriale ha determinato l'indennità di occupazione a decorrere dal 12.10.1992, data in cui è stata disposta l'occupazione temporanea, anzicchè dal 10.11.1992, data in cui il Co- mune si è effettivamente immesso nel terreno, come chiesto dall'attrice nell'atto di citazione. Il motivo è fondato e va pertanto accolto. Invero dall'atto di citazione, che si può esaminare in quanto è stato dedotta la violazione dell'art. 112 c.p.c., risulta che effettivamento la D'AM ha chie- sto che l'indennità di occupazione fosse calcolata a decorrere dal giorno 10.11.1992, talchè a tale data avrebbe dovuto fare riferimento la Corte territoriale, per non incorrere nel vizio di ultrapetizione, ciò a 3 prescindere da ogni considerazione in diritto, circa la data а decorrere dalla quale deve essere calcolata l'indennità di occupazione, considerazione non rilevan- te, nella specie, avendo la ricorrente fatto riferimen- to in fatto ad una data precisa. Va al riguardo rilevato altresì che a nulla rileva la correzione di data effettuata dalla D'AM con la comparsa conclusionale, posto che tale atto ha solo la finalità di chiarire e sostenere con adeguate argomen- tazioni le ragioni della domanda ma non di modificare l'atto di citazione le cui conclusioni, nella specie, L sono state richiamate all'atto della precisazione delle a conclusioni definitive, precisate nell'udienza all'uopo r fissata. n e Il primo motivo va quindi accolto. Con il secondo motivo il Comune di Milazzo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis L. 359/1992 e dell'art. 72 comma 4 della L. n 2359/1865. Rileva che la Corte territoriale nel determinare l'indennità di occupazione, con riferimento agli inte- ressi legali sull'indennità di espropriazione, non ha tenuto conto che l'indennità di espropriazione andava calcolata al netto del 40%, così come previsto dal ri- chiamato art. 5 bis L. 359/1992. In particolare il giudice di merito non ha conside- 4 rato che con ordinanza n 789 in data 6.11.1997, ritual- mente notificata alla controparte il Sindaco aveva de- terminato sia l'indennità di espropriazione dovuta sia l'indennità di occupazione, invitando l'espropriata ad accettare le indennità offerte, onde evitare la decur- tazione del 40% previsto dalla legge. La D'AM non aveva accettato l'indennità offerta- le, calcolata sulla base dell'art. 5 bis L. 359/1992, entrata in vigore prima dell'offerta, ragione per cui 1'indennità andava decurtata del 40%. Il motivo Va esaminato unitamente al terzo motivo al quale è strettamente connessO e con il quale l' Am- ministrazione lamenta omessa, insufficiente e contrad- dittoria motivazione circa un punto decisivo della con- troversia, attinente alla mancata decurtazione del 400/%/20 dell'indennità di espropriazione, ove la Corte avesse inteso riferirsi all'inattendibilità dell'offerta, sul- la base delle diverse indicazioni emergenti dal- l'istruttoria. I motivi sono infondati e vanno pertanto respinti. Si rileva infatti che dalla impugnata sentenza si evince che il giudice di merito ha accertato, con inda- gine in fatto, che l'indennità di espropriazione, of- ferta all'espropriata e da questa rifiutata non era stata determinata, in via amministrativa, nel rispetto 5 della normativa contenuta nell'art. 5 bis L. 359/1992. Ne consegue che la censura proposta dall'ammini- strazione ricorrente, consistente nella prospettazione di una diversa valutazione della vicenda processuale, desumibile dai documenti versati in atti, si sostanzia pertanto in una censura di merito, non proponibile nel giudizio di legittimità. Inesistente è altresì il lamentato vizio di insuf- ficiente motivazione ove si tenga conto che dalla moti- vazione dell'impugnata sentenza risulta all'evidenza uno stridente contrasto fra la somma accertata dal C.T.U. e quella determinata dal comune, circostanza n a questa che ha indotto la Corte territoriale a ritenere, l l i dandone atto, che in sede amministrativa non erano sta- B ti correttamente applicati i criteri previsti dall'art. 5 bis L. 350/1992, ritenuti, per implicito, rettamente applicati dal C.T.U. Non sussiste quindi il lamentato vizio motivaziona- le, tenuto conto che 1' iter argomentativo di un prov- vedimento giudiziario va sempre esaminato e valutato per intero e non con riferimento a singole frasi estra- polate dal contesto. Il secondo e il terzo motivo vanno quindi respinti. Con il quarto motivo, articolato in più censure, il Comune di Milazzo impugna la sentenza di merito per 6 violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis I₁. 359/1992, in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c., nonchè per insufficiente e contraddittoria motivazione circa la valutazione del terreno espropriato, in relazione all'art. 360 n 5 c.p.c. Rileva, con la prima censura, che la Corte territo- riale per valutare il valore del terreno avrebbe dovuto fare riferimento alla data di imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, coincidente con l'approva- zione del programma formulato ai sensi della L.R. n 15 del 9.8.1988 e non alla data in cui è intervenuta l'oc- cupazione temporanea o definitiva. Osserva poi l'Amministrazione, con la seconda cen- che il giudice di merito, al fine di correggere sura, ha ridotto del so- incongruenze contenute nella c.t.u., lo 10% il valore stimato dal C.T.U. senza tener conto che l'indice di fabbricabilità per le zone C2a era di 1,50 mc/mq. rispetto ad un indice di 3 mc/mq per le zo- ne Bla, tenuta presente dal C.T.U.stesso, ragione per cui il valore doveva essere ridotto del 50% e non del solo 10%. Con la terza censura osserva inoltre il Comune che la operata riduzione del 5%, in conseguenza dell'esten- sione del terreno, risulta priva di motivazione, ragio- ne per cui non è dato sapere a quali parametri sia sta- 7 ta la riduzione stessa collegata. Con la quarta censura rileva altresì la ricorrente che il giudice di merito ha omesso di considerare che ricadendo l'area in zona C2a, ai fini della sua concre- ta edificabilità, era necessaria la redazione di un piano di lottizzazione o di un piano particolareggiato la cui redazione richiede notevoli oneri per l'urbaniz- zazione delle aree nel piano stesso ricomprese. Il valore dell'area doveva quindi essere ridotto di ben oltre il 50% in precedenza indicato. Infine con la quinta censura evidenzia 1'Ammini- strazione comunale che la Corte territoriale ha omesso di motivare in ordine alla documentazione prodotta, con particolare riferimento a precedenti valutazioni della Corte stessa. Le censure sono infondate e vanno pertanto respin- te. Riguardo alla prima censura va rilevato che il ri- corrente si è limitato ad indicare il punto di diritto al quale la Corte di merito si sarebbe dovuta attenere, senza precisare quale siano state in concreto le conse- guenze, per lui negative, derivanti dal preteso errore evidenziato. La censura va quindi dichiarata inammissibile per carenza di interesse. 8 In relazione alla seconda censura si Osserva che, come esattamente rilevato dal controricorrente, l'indi- ce di edificabilità è uno degli elementi che concorrono a determinare il valore di un'area, valore che dipende anche dalla sua posizione, dalla maggiore o minore di- sponibilità di aree limitrofe, dall'urbanizzazione del- la zona e, più in generale, dalla conformazione natura- le del terreno. Consegue che la censura va disattesa in quanto, te- nuto conto delle variabili testè indicate, il valore del terreno non può essere determinato sulla base del rigido calcolo matematico, indicato dall'Amministrazio- Jullan ne ricorrente, riferibile solo all'indice di edificabi- lità dell'area. In ordine alla terza censura va considerato che 1'amministrazione ricorrente si è limitata solo a cen- surare il criterio adottato dalla Corte territoriale senza precisare a quali parametri la Corte stessa avrebbe dovuto fare rifermento, onde pervenire ad una valutazione dell'area più favorevole all'Amministrazio- ne stessa. Trattasi quindi di censura generica, fine a se stessa, е come tale inammissibile. Anche la terza censura va quindi respinta. Parimenti da disattendere è la quarta censura con 9 la quale l'Amministrazione oltre a sollevare una que- stione nuova, non dedotta nel giudizio di merito, pro- pone un accertamento di fatto non deducibile in cassa- zione. Inammissibile è infine anche la quinta censura po- sto che l'Amministrazione si è richiamata genericamente ad altri documenti, non specificamente indicati, per cui irrilevante appare la censura, certamente non ido- nea ad inficiare l'iter argomentativo posto dal giudice di merito a fondamento della decisione. Pertanto il ricorso va accolto limitatamente al ( primo motivo e, respinti gli altri, l'impugnata senten- za va cassata con rinvio alla Corte di appello di Cata- nia, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo, respinge gli altri, cassa 1'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Catania, anche per le spese del giudizio di legittimi- tà. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 16 gennaio 2002. 109T 129 11 Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Olia 456T 3099 Магі, рлаша Mario Adamo TOTA6010 IL CANCELLIERE Andrea Bianchi Depert 10 il 22 APR 2002 IL CANCELNERE