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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/10/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1415/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AR
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Dott. ssa Susanna ZANDA Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 23/04/2025 da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] (C.F. ), doppia Parte_2 C.F._2 cittadinanza Argentina e Italiana, elettivamente domiciliati in Sassari via Maurizio Zanfarino n. 14, presso lo studio dell'Avv. Pietro Giua, (CF ), che li rappresenta e difende come C.F._3 da delega in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 23/04/2025, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito riportate:
“1) La casa familiare sita a Sassari via Baldedda n. 9/B, detenuta in locazione, resta assegnata alla sig.ra Parte_1
2) verserà a a titolo di contributo al mantenimento, la somma Parte_2 Parte_1 di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per i 5 mesi da maggio a settembre di ogni anno e di € 400,00
pagina 1 di 3 (quattrocento/00) per i 7 mesi da ottobre ad aprile di ogni anno, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, sulla carta postepay intestata alla sig.ra Parte_1
n. e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat costo vita NumeroDiPassa_1
3) L'autoveicolo CU ON SP targata GR952ZL, intestato al sig. resta a Parte_2 lui assegnato in piena ed esclusiva proprietà.
4) Il cane di razza SHIBA, femmina, munita di microchip n. 380260102550185 intestato alla sig.ra
resta a lei assegnato in piena ed esclusiva proprietà.” Parte_1
All'udienza del 09/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Parte_2 Parte_1
AR (SS) iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune (anno 2014, Atto 110, Parte
1) dalla cui unione non sono nati figli.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.p.c..
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda congiunta delle parti deve pertanto essere recepita.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art.
pagina 2 di 3 473- bis 19 comma 2 c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta dei rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c..
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), e nato a [...] il C.F._1 Parte_2
23/01/1987 (C.F. ), entrambi residenti in [...] i C.F._2
quali hanno contratto matrimonio civile il 09/08/2014 nel Comune di AR (SS) , (anno 2014,
Atto 110, Parte 1) alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR
(SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2- Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3- Provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Presidente rel. Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AR
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Dott. ssa Susanna ZANDA Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 23/04/2025 da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] (C.F. ), doppia Parte_2 C.F._2 cittadinanza Argentina e Italiana, elettivamente domiciliati in Sassari via Maurizio Zanfarino n. 14, presso lo studio dell'Avv. Pietro Giua, (CF ), che li rappresenta e difende come C.F._3 da delega in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 23/04/2025, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito riportate:
“1) La casa familiare sita a Sassari via Baldedda n. 9/B, detenuta in locazione, resta assegnata alla sig.ra Parte_1
2) verserà a a titolo di contributo al mantenimento, la somma Parte_2 Parte_1 di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per i 5 mesi da maggio a settembre di ogni anno e di € 400,00
pagina 1 di 3 (quattrocento/00) per i 7 mesi da ottobre ad aprile di ogni anno, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, sulla carta postepay intestata alla sig.ra Parte_1
n. e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat costo vita NumeroDiPassa_1
3) L'autoveicolo CU ON SP targata GR952ZL, intestato al sig. resta a Parte_2 lui assegnato in piena ed esclusiva proprietà.
4) Il cane di razza SHIBA, femmina, munita di microchip n. 380260102550185 intestato alla sig.ra
resta a lei assegnato in piena ed esclusiva proprietà.” Parte_1
All'udienza del 09/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Parte_2 Parte_1
AR (SS) iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune (anno 2014, Atto 110, Parte
1) dalla cui unione non sono nati figli.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.p.c..
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda congiunta delle parti deve pertanto essere recepita.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art.
pagina 2 di 3 473- bis 19 comma 2 c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta dei rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c..
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), e nato a [...] il C.F._1 Parte_2
23/01/1987 (C.F. ), entrambi residenti in [...] i C.F._2
quali hanno contratto matrimonio civile il 09/08/2014 nel Comune di AR (SS) , (anno 2014,
Atto 110, Parte 1) alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR
(SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2- Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3- Provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Presidente rel. Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
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