Sentenza 1 giugno 2001
Massime • 2
Benché l'art.42 cod. proc. civ., come novellato dalla legge n. 353 del 1990, preveda il regolamento necessario di competenza quale impugnazione proponibile sia avverso una decisione che abbia statuito esclusivamente sulla competenza, sia avverso il provvedimento che abbia dichiarato la sospensione del processo ai sensi dell'art.295 cod. proc. civ., i rimedi sono nettamente distinti e non esiste alcuna possibilità per la Corte, investita del regolamento avverso il provvedimento di sospensione, di provvedere direttamente - ne' di ufficio, ne' su istanza di parte - sulla competenza del giudice "a quo", in difetto di una decisione sulla competenza adottata da quest'ultimo.
Il provvedimento che accoglie o rigetta l'istanza di riunione di provvedimenti pendenti davanti allo stesso giudice o a sezioni diverse dello stesso Ufficio giudiziario, costituisce atto processuale di carattere meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio sulla competenza, in quanto non implica soluzioni di questioni relative alla "traslatio iudicii" e pertanto non è impugnabile con regolamento di competenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/2001, n. 7446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7446 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso per
REGOLAMENTO DI COMPETENZA
proposto da:
RI AR, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Adriana n. 15, presso l'avv. Adriano Cerquetti, che lo difende unitamente all'avv. Pierlui Medei, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA NAZIONALE DELL'AGROCOLTURA S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore della filiale di Macerata, LI GU e EA BI, elettivamente domiciliati in Roma, Foro Traiano n.
1 - A, presso l'avv. Paolo Vitali, difesi dall'avv. Giancarlo Nascimbeni, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso l'ordinanza 10 maggio 2000 del tribunale di Macerata nel procedimento n. 1391/99 R.G.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2001 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni Russo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, con declaratoria di continenza del presente giudizio in quello pendente innanzi al tribunale di Roma. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 3 agosto 1999 RI AR conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, la Banca Nazionale dell'Agricoltura. Premesso di avere prestato fideiussione a favore di alcuni conti correnti intestati alla S.r.l. Sapori D'Abruzzo e che a fronte di tali fideiussioni con lettera 8 luglio 1999 la Banca convenuta gli aveva chiesto l'immediato pagamento della complessiva somma di lire 851.771.352, l'attore chiedeva che l'adito tribunale, dichiarata la nullità delle clausole contrattuali relative ai contratti garantiti da esso attore, accertasse le vere risultanze contabili di dare e avere tra le parti, con la condanna della convenuta al pagamento di tutti i danni patiti, attesi gli inadempimenti, gli illeciti e i comportamenti lesivi posti in essere dalla convenuta stessa, danni da liquidare nella misura minima di lire un miliardo o in quella diversa, maggiore o minore ritenuta dal giudice in esito all'espletanda istruttoria.
Nelle more di tale giudizio con decreto notificato il 28 settembre 1999 il presidente del tribunale di Macerata ingiungeva al RI, alla SAPORI D'ABRUZZO S.r.l., nonché alla PERFIN S.r.l. e a PANTANO Enrico, il pagamento della somma di lire 851.771.352, oltre interessi e accessori.
Proposta opposizione dal PERTICARARARI con atto 28 ottobre 1999, il quale eccepiva la litispendenza o la continenza tra la causa pendente innanzi al tribunale di Roma e questa, innanzi al tribunale di Macerata, il giudice istruttore di quest'ultima con ordinanza 10 maggio 2000 disponeva la riunione del giudizio (di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal RI) ad altro, pur pendente innanzi a lui, ordinandone la sospensione sino all'esito di quello proposto dinanzi al tribunale di Roma con citazione 3 agosto 1999 e del giudizio penale indicato nell'atto di citazione promosso dal PANANO.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza RI AR, affidato a due motivi, e chiedendo che questa Corte dichiari la competenza del tribunale di Roma a conoscere della controversia e conseguentemente la nullità e la inefficacia del decreto emesso dal presidente del tribunale di Macerata. Resiste, con memoria la Banca Nazionale dell'Agricoltura. Il P.G. ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Come accennato in parte espositiva con l'ordinanza in questa sede impugnata, il giudice istruttore presso il tribunale di Macerata, ha disposto:
a) ai sensi dell'art. 274 c.p.c., la riunione di due giudizi, pendenti innanzi a sè;
b) a norma dell'art. 295 c.p.c., la sospensione delle cause previamente riunite, sino all'esito di quella proposta dinanzi al tribunale di Roma dal PERTICARARARI contro la Banca Nazionale dell'Agricoltura con citazione 3 agosto 1999 nonché del giudizio penale indicato nell'atto di citazione promosso dal PANANO. Pacifico quanto sopra è palese, come anticipato, la inammissibilità del proposto regolamento di competenza.
È pacifico, infatti, in primis, che il provvedimento che accoglie o rigetta l'istanza di riunione di procedimenti pendenti davanti allo stesso giudice o a sezioni diverse dello stesso ufficio giudiziario costituisce atto processuale di carattere meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio sulla competenza, in quanto non implica soluzioni di questioni relative alla traslatio iudicii e, pertanto, non è impugnabile con regolamento di competenza (Cass. 23 aprile 1996, n. 3830, nonché Cass., 16 settembre 1995, n. 9785). Quanto, ancora, all'ordinanza con la quale il giudice di merito sospende il processo con esplicita applicazione dell'art. 295 c.p.c. è noto che lo stesso è soggetta a regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., senza che rilevi la correttezza o meno dell'applicazione del citato art. 295 (Cass., 1 settembre 2000, n. 11496). Certo quanto sopra, si osserva, peraltro, che nella specie parte ricorrente non censura sotto nessun profilo tale provvedimento. Il ricorrente - in particolare - denunzia l'ordinanza 10 maggio 2000 assumendo che il giudice adito doveva dichiarare la propria incompetenza, essendo competente il tribunale di Roma. Atteso, peraltro, che il giudice adito non ha adottato, sulla questione specifica relativa al giudice competente a conoscere della controversia ora in esame di opposizione a ingiunzione alcun provvedimento (limitandosi a sospendere il giudizio pendente innanzi a sè sino alla definizione di altri procedimenti pendenti innanzi ad altri giudici) è palese che fa difetto in radice un provvedimento suscettibile di impugnazione con l'istanza di regolamento di competenza.
Come già affermato da questa Corte, a sezioni unite, in una fattispecie sotto molti profili identica alla presente, infatti, deve ribadirsi che benché l'art. 42 c.p.c., come novellato dalla l. n. 353 del 1990, preveda il regolamento necessario di competenza quale impugnazione proponibile sia avverso una decisione che abbia statuito esclusivamente sulla competenza, sia avverso il provvedimento che abbia dichiarato la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., i rimedi sono nettamente distinti e non esiste alcuna possibilità per la corte, investita del regolamento avverso il provvedimento di sospensione, di provvedere direttamente - o di ufficio o su istanza di parte - sulla competenza del giudice a quo, in difetto di una decisione sulla competenza adottata da quest'ultimo (Cass., sez. un., 19 giugno 1996, n. 5631, resa appunto in una fattispecie in cui, proposto ricorso contro il provvedimento di sospensione, la parte intimata costituendosi aveva eccepito la litispendenza tra la causa in cui era stata pronunciata l'ordinanza di sospensione e quella pendente dinanzi al giudice a quo, reputata pregiudiziale).
Si assume, specie da parte del P.G. che il giudice del merito, nel sospendere il giudizio, ha implicitamente escluso che nella specie operasse l'istituto della continenza, da cui la facoltà, per il RI di proporre regolamento di competenza. L'assunto, come anticipato, è infondato.
Sono suscettibili, infatti, di regolamento di competenza esclusivamente i provvedimenti che pronunzino sulla competenza e nella specie, come evidenziato un tale provvedimento è nella specie assolutamente carente, atteso che la circostanza che il giudice a quo abbia sospeso il giudizio innanzi a sè - in attesa della definizione di altri giudizi ritenuti pregiudiziali - non implica affatto una pronunzia, implicita, sulla competenza (nè sulla continenza) (cfr., tra le tantissime, Cass. 28 aprile 1979 n. 2497). Alla declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente RI al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in lire 250.000=, oltre lire 1.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 6 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2001