Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/2001, n. 7446
CASS
Sentenza 1 giugno 2001

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Benché l'art.42 cod. proc. civ., come novellato dalla legge n. 353 del 1990, preveda il regolamento necessario di competenza quale impugnazione proponibile sia avverso una decisione che abbia statuito esclusivamente sulla competenza, sia avverso il provvedimento che abbia dichiarato la sospensione del processo ai sensi dell'art.295 cod. proc. civ., i rimedi sono nettamente distinti e non esiste alcuna possibilità per la Corte, investita del regolamento avverso il provvedimento di sospensione, di provvedere direttamente - ne' di ufficio, ne' su istanza di parte - sulla competenza del giudice "a quo", in difetto di una decisione sulla competenza adottata da quest'ultimo.

Il provvedimento che accoglie o rigetta l'istanza di riunione di provvedimenti pendenti davanti allo stesso giudice o a sezioni diverse dello stesso Ufficio giudiziario, costituisce atto processuale di carattere meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio sulla competenza, in quanto non implica soluzioni di questioni relative alla "traslatio iudicii" e pertanto non è impugnabile con regolamento di competenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/2001, n. 7446
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7446
    Data del deposito : 1 giugno 2001

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