CASS
Sentenza 10 febbraio 2023
Sentenza 10 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2023, n. 5763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5763 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IS NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EN SESSA;
Otto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY ce ha concluso chiedendo &.,21~-' ;A.A.4t„,„: udito il dif sore Penale Sent. Sez. 5 Num. 5763 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SESSA EN Data Udienza: 19/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 21 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Roma, che ha dichiarato inammissibile per aspecificità l'appello proposto nell'interesse di TO NÌ contro la decisione del Tribunale di Latina che lo aveva condannato per lesioni personali. 2. Contro la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore, che critica lo scrutinio di inammissibilità dell'appello, affermando che l'atto impugnatorio era diretto a rimarcare la mancanza di prove specifiche che potessero condurre alla condanna di AL. La condanna era stata pronunziata — prosegue il ricorso -- sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e l'appello era volto a sostenere che invece essa non era stata aggredita nè spinta. L'appello aveva rimarcato che la condanna era fondata solo sulle dichiarazioni della persona offesa e sulla consulenza medica trascurando sia le dichiarazioni del prevenuto che quelle dei testi a difesa. Era stato altresì rappresentato che nessuna delle persone che, secondo la vittima, sarebbe stata presente è stata citata e che la LI si è recata al pronto soccorso solo alla 3:45 dei 6 febbraio 2018. Con i motivi aggiunti si era sostenuto che la genesi delle lesioni non era certa;
la persona offesa aveva riportato lesioni solo alla spalla e non alla testa, sicuramente frutto della caduta. 3.Coi motivi aggiunti pervenuti il 9.12.2022 si sono ulteriormente illustrate le ragioni di ricorso, ribadendo in particolare che la condanna si fondava solo sulle dichiarazioni della persona offesa e che era stata pronunciata in assenza di prove certe. 4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. Occorre premettere che l'ammissibilità dell'appello nel caso di specie trattandosi di sentenza ed impugnazione successiva alla riforma di cui alla I. 103/2017 - il cui art. 1 comma 55 ha inciso anche sull'art. 581 codice di rito - deve essere valutata alla stregua della nuova formulazione dell'art. 581 del codice di rito. Rimangono comunque validi i precedenti insegnamenti di questa Corte in tema di esatta individuazione dei presupposti dell'ammissibilità dell'appello (essendosi la nuova formulazione normativa limitata a precisare con maggior chiarezza e puntualità i termini dell'appello in punto di indicazione delle richieste (ampliando a quelle istruttorie) e di specificazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, senza apportare innovazioni incompatibili con il precedente dettato normativo e quindi con la interpretazione giurisprudenziale che di esso aveva dato questa Corte). Soccorrono, in particolare, i dettami delle Sezioni Unite che, nel parificare l'appello al ricorso per cassazione, hanno affermato che esso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825/17 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 26882201). Nel caso in esame deve rilevarsi che la corte territoriale ha esaustivamente osservato come, a fronte dell'ampia ed esauriente ricostruzione del fatto svolta dal primo giudice sulla base di plurime emergenze processuali puntualmente passate in rassegna - che avevano acclarato senza ombra di dubbio la dinamica dell'azione posta in essere dall'imputato ai danni della persona offesa - l'impostazione innpugnatoria, senza confrontarsi con essa, si era limitata a ribadire la tesi difensiva secondo cui AL non avrebbe neppure toccato la persona offesa, che si era quindi procurata la lesione cadendo nel correre, e ad assumere che l'affermazione di responsabilità era intervenuta solo sulla base degli elementi portati dall'accusa senza tener conto delle dichiarazioni rese dai testi a difesa, laddove il tribunale non solo aveva valutato specificamente gli elementi a sostegno dell'accusa, ma aveva anche preso espressamente in considerazione le testimonianze addotte dalla difesa per affermarne la inattendibilità sulla base di specifica e puntuale argomentazione che l'appellante non aveva contrastato;
e quanto alle circostanze relative alla presenza dì altre persone e dell'orario di accesso al pronto soccorso da parte della persona offesa dedotte dall'appellante la sentenza impugnata ha poi opportunamente osservato come esse fosse prive di considerazioni specifiche e concrete da parte quanto alla rilevanza rispetto all'impianto accusatorio della sentenza, e anche alla luce di ciò, ha, correttamente, concluso che il motivo di appello, in tali termini articolato, si appalesasse inammissibile non vertendo su argomenti non condivisibili sul piano del diritto e della logica, essendo piuttosto esso, all'evidenza, del tutto aspecifico. 3 In altri termini, a fronte di un appello che prospettava genericamente circostanze di fatto ritenute ingiustamente pretermesse - senza neppure specificarsi se di esse fosse stato già investito il primo giudice - e si limitava a una critica non supportata da argomentati rilievi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della pronuncia di condanna, la corte territoriale correttamente si è limitata a rilevarne la irricevibilità ritenendo inaccessibile - in un certo qual modo superflua - la fase di merito in mancanza di argomenti che fossero realmente idonei a giustificare un diverso vaglio delle questioni in fatto e in diritto, non offerti dall'appellante. D'altronde a sostegno del ricorso vengono pedissequamente riproposti i temi aspecificamente dedotti in appello, come emerge dalla sintesi sopra riportata nel ritenuto in fatto, senza un effettivo confronto con gli argomenti posti a base della inammissibilità dell'appello nella pronuncia impugnata, siccè palese è l'inammissibilità del ricorso in scrutinio sotto ogni profilo. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod, proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2022,
udita la relazione svolta dal Consigliere EN SESSA;
Otto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY ce ha concluso chiedendo &.,21~-' ;A.A.4t„,„: udito il dif sore Penale Sent. Sez. 5 Num. 5763 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SESSA EN Data Udienza: 19/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 21 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Roma, che ha dichiarato inammissibile per aspecificità l'appello proposto nell'interesse di TO NÌ contro la decisione del Tribunale di Latina che lo aveva condannato per lesioni personali. 2. Contro la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore, che critica lo scrutinio di inammissibilità dell'appello, affermando che l'atto impugnatorio era diretto a rimarcare la mancanza di prove specifiche che potessero condurre alla condanna di AL. La condanna era stata pronunziata — prosegue il ricorso -- sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e l'appello era volto a sostenere che invece essa non era stata aggredita nè spinta. L'appello aveva rimarcato che la condanna era fondata solo sulle dichiarazioni della persona offesa e sulla consulenza medica trascurando sia le dichiarazioni del prevenuto che quelle dei testi a difesa. Era stato altresì rappresentato che nessuna delle persone che, secondo la vittima, sarebbe stata presente è stata citata e che la LI si è recata al pronto soccorso solo alla 3:45 dei 6 febbraio 2018. Con i motivi aggiunti si era sostenuto che la genesi delle lesioni non era certa;
la persona offesa aveva riportato lesioni solo alla spalla e non alla testa, sicuramente frutto della caduta. 3.Coi motivi aggiunti pervenuti il 9.12.2022 si sono ulteriormente illustrate le ragioni di ricorso, ribadendo in particolare che la condanna si fondava solo sulle dichiarazioni della persona offesa e che era stata pronunciata in assenza di prove certe. 4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. Occorre premettere che l'ammissibilità dell'appello nel caso di specie trattandosi di sentenza ed impugnazione successiva alla riforma di cui alla I. 103/2017 - il cui art. 1 comma 55 ha inciso anche sull'art. 581 codice di rito - deve essere valutata alla stregua della nuova formulazione dell'art. 581 del codice di rito. Rimangono comunque validi i precedenti insegnamenti di questa Corte in tema di esatta individuazione dei presupposti dell'ammissibilità dell'appello (essendosi la nuova formulazione normativa limitata a precisare con maggior chiarezza e puntualità i termini dell'appello in punto di indicazione delle richieste (ampliando a quelle istruttorie) e di specificazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, senza apportare innovazioni incompatibili con il precedente dettato normativo e quindi con la interpretazione giurisprudenziale che di esso aveva dato questa Corte). Soccorrono, in particolare, i dettami delle Sezioni Unite che, nel parificare l'appello al ricorso per cassazione, hanno affermato che esso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825/17 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 26882201). Nel caso in esame deve rilevarsi che la corte territoriale ha esaustivamente osservato come, a fronte dell'ampia ed esauriente ricostruzione del fatto svolta dal primo giudice sulla base di plurime emergenze processuali puntualmente passate in rassegna - che avevano acclarato senza ombra di dubbio la dinamica dell'azione posta in essere dall'imputato ai danni della persona offesa - l'impostazione innpugnatoria, senza confrontarsi con essa, si era limitata a ribadire la tesi difensiva secondo cui AL non avrebbe neppure toccato la persona offesa, che si era quindi procurata la lesione cadendo nel correre, e ad assumere che l'affermazione di responsabilità era intervenuta solo sulla base degli elementi portati dall'accusa senza tener conto delle dichiarazioni rese dai testi a difesa, laddove il tribunale non solo aveva valutato specificamente gli elementi a sostegno dell'accusa, ma aveva anche preso espressamente in considerazione le testimonianze addotte dalla difesa per affermarne la inattendibilità sulla base di specifica e puntuale argomentazione che l'appellante non aveva contrastato;
e quanto alle circostanze relative alla presenza dì altre persone e dell'orario di accesso al pronto soccorso da parte della persona offesa dedotte dall'appellante la sentenza impugnata ha poi opportunamente osservato come esse fosse prive di considerazioni specifiche e concrete da parte quanto alla rilevanza rispetto all'impianto accusatorio della sentenza, e anche alla luce di ciò, ha, correttamente, concluso che il motivo di appello, in tali termini articolato, si appalesasse inammissibile non vertendo su argomenti non condivisibili sul piano del diritto e della logica, essendo piuttosto esso, all'evidenza, del tutto aspecifico. 3 In altri termini, a fronte di un appello che prospettava genericamente circostanze di fatto ritenute ingiustamente pretermesse - senza neppure specificarsi se di esse fosse stato già investito il primo giudice - e si limitava a una critica non supportata da argomentati rilievi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della pronuncia di condanna, la corte territoriale correttamente si è limitata a rilevarne la irricevibilità ritenendo inaccessibile - in un certo qual modo superflua - la fase di merito in mancanza di argomenti che fossero realmente idonei a giustificare un diverso vaglio delle questioni in fatto e in diritto, non offerti dall'appellante. D'altronde a sostegno del ricorso vengono pedissequamente riproposti i temi aspecificamente dedotti in appello, come emerge dalla sintesi sopra riportata nel ritenuto in fatto, senza un effettivo confronto con gli argomenti posti a base della inammissibilità dell'appello nella pronuncia impugnata, siccè palese è l'inammissibilità del ricorso in scrutinio sotto ogni profilo. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod, proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2022,