Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12138
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Sentenza 19 agosto 2003

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Allorché venga in rilievo la responsabilità civile del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. - non operando l'esonero dalla predetta responsabilità ai sensi dell'art. 10, d.P.R. n. 1124 del 1965 - la natura di norma di chiusura del sistema infortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, il dovere di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12138
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12138
    Data del deposito : 19 agosto 2003

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