Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
Allorché venga in rilievo la responsabilità civile del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. - non operando l'esonero dalla predetta responsabilità ai sensi dell'art. 10, d.P.R. n. 1124 del 1965 - la natura di norma di chiusura del sistema infortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, il dovere di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12138 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE LV - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NUOVA SACELIT S.r.l., in persona del consigliere delegato Giorgio Sabelli elettivamente domiciliata in Roma, via G. B. Vico, n. 1, presso l'avv. Franco Prosperi Mangili, che, unitamente all'avv. Bruno Lucchini, la difende con procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
GU CE, AN NI, AN LV, ES CC e GN TO, elettivamente domiciliati in Roma, via Antonio Mordini, n. 14, presso l'avv. Manlio Abati, che li difende con procura speciale per notaio Calderone di Milazzo del 24.7.2000 (rep. 155280);
-resistenti -
e contro
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ' S.p.A., in persona dei legali rappresentanti Giorgio Riva e Andrea Cerretti, elettivamente domiciliata in Roma, via Panama, n. 88, presso l'avv. Giorgio Spadafora, che la difende con procura speciale apposta a margine del controricorso:
-resistente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 170 in data 27 gennaio 2000 (R.G. 98/99);
sentiti, nella pubblica udienza del 5.2.2003:
il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
gli avv. Lucchini, Abati e Spadafora;
il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. Renato Finocchi Ghersi che ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso, e per il rigetto del terzo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha confermato, rigettando l'appello della Nuova Sacelit SpA (poi trasformata in S.r.l.), la sentenza del Pretore della stessa sede - sezione distaccata di Milazzo -, nella parte in cui aveva condannato la società a risarcire il danno biologico cagionato ad alcuni lavoratori dipendenti - attuali resistenti - i quali, rimasti esposti nell'esecuzione della prestazione all'inalazione di polveri di amianto, si erano ammalati di asbestosi, nonché il danno biologico derivato ai dipendenti CE GU e NI BI dalla rumorosità dell'ambiente di lavoro, che aveva loro provocato ipoacusia;
la sentenza di primo grado è stata confermata anche nella parte in cui aveva giudicato priva di fondamento la pretesa della Nuova Sacelit di condanna della SpA Riunione Adriatica di Sicurtà al rimborso di quanto dovuto ai danneggiati, in forza del contratto di assicurazione contro la responsabilità civile verso i dipendenti.
I motivi dell'appello principale, limitatamente alle questioni che ancora rilevano, sono stati giudicati infondati perché il nesso causale tra esposizione alle polveri di amianto e insorgenza dell'asbestosi era statisticamente dimostrato e sussisteva la colpa dell'azienda datrice di lavoro, non avendo adottato le necessarie cautele, omesso di fornire tutti gli idonei mezzi di protezione individuale e di dare agli addetti alla lavorazione adeguate informazioni, verificato in maniera inadeguata le condizione dell'ambiente di lavoro e le condizioni di salute dei dipendenti, sebbene fosse da molto tempo noto il rischio delle lavorazioni dell'amianto; in relazione all'ipoacusia, il Tribunale ha fondato la decisione sul fatto che l'azienda non aveva tenuto comportamenti idonei ad assicurare il rispetto dell'obbligo di usare gli auricolari a cuffia;
quanto alla domanda di garanzia assicurativa, ha osservato la sentenza che la polizza non comprendeva la copertura di eventi verificatisi prima della sua operatività. La cassazione della sentenza è domandata dalla Nuova Sacelit S.r.l. con ricorso per tre motivi, al quale resistono con controricorsi i lavoratori e la Spa. Riunione Adriatica di Sicurtà. Tutte le parti hanno anche depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione dell'art. 2087 c.c., e vizio di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.
Si sostiene che il Tribunale ha affermato sussistere la colpa del datore di lavoro, senza individuare adeguatamente quali comportamenti si sarebbero dovuti adottare per evitare l'evento rappresentato dall'insorgenza dell'asbestosi (o ridurre le probabilità del suo verificarsi). Si deduce, in particolare, che il Tribunale ha ritenuto "alta" la percentuale degli ammalati di asbestosi nello stabilimento, senza che la circostanza fosse suffragata da elementi di prova;
ha considerato illogicamente attendibili le deposizioni di testi che avevano intentato giudizi analoghi e non quelle dei testimoni indicati dalla società; le gravi carenze di gestione addebitate all'azienda non si conciliavano con il regolare svolgimento dell'attività produttiva, conforme alle tecnologie disponibili all'epoca, nonché alle conoscenze scientifiche in ordine ai valori limite di soglia, ne' erano state omesse le periodiche visite annuali (le eventuali carenze andavano imputate soltanto ai medici).
1.1. Il motivo è infondato.
Va, preliminarmente, richiamato il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza della Corte, secondo il quale, allorché venga in rilievo la responsabilità civile del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. (non operando l'esonero dalla predetta responsabilità ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965), la natura di norma di chiusura del sistema infortunistico fa sì che sia imposto al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, il dovere di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore (cfr. ex plurimis, Cass., 9 maggio 1998, n. 4721) 1.2 Non si è discostato da tale principio il Tribunale nel ritenere, come emerge dalle complessive considerazioni svolte nella motivazione, che, se tutte le prescrizioni cautelative (in particolare, quelle concernenti la riduzione delle polveri nocive e comunque dei rischi), possibili secondo le conoscenze e le tecnologie disponibili all'epoca dello svolgimento dell'attività lavorativa, fossero state rispettate, si sarebbe, alla stregua di un giudizio probabilistico, sicuramente ridotto il rischio di contrarre la malattia.
1.3. Ed infatti, a sorreggere la decisione impugnata sono sufficienti, e non certamente illogiche, le argomentazioni basate sull'accertamento di fatto delle caratteristiche del ciclo di lavorazione (contatto diretto con l'amianto, insaccato mediante badili e trasportato a spalla;
intasamento frequente e scarsa manutenzione dei filtri a maniche;
guasti frequenti alle tubazione di trasferimento del materiale, con fuoruscita di amianto a pressione;
pulizia degli ambienti con l'utilizzo di scope e badili), siccome idonee a comprovare la notevole esposizione alle polveri di amianto e l'insufficienza ed inidoneità dei mezzi di protezione generalizzata (impianti di depurazione) e individuale (maschere, tute).
1.4. In relazione a questi accertamenti di fatto, il motivo di ricorso in esame, per un verso oppone, inammissibilmente ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., una diversa ricostruzione dei fatti: si insiste, in particolare, sulle risultanze della prova testimoniale offerta, trascurando di considerare che il Tribunale ha esaurientemente e logicamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto priva di rilievo la deposizione dell'ing. CC (in quanto non a diretta conoscenza dei fatti) e inattendibili altri testimoni (in quanto diretti responsabili del rispetto delle norme di prevenzione a tutela della salute dei lavoratori).
1.5. Per l'altro, censura la sentenza impugnata con riferimento a parti della motivazione che non assumono rilievo effettivo nell'economia della decisione (visite mediche eseguite superficialmente), ed all'omesso esame di circostanze di cui non risulta il carattere della decisività (visite ispettive dell'Inail, tecnologie adeguate alle conoscenza dell'epoca), ove considerate alla stregua delle accertate anomalie del ciclo di lavorazione proprio in relazione alle misure di protezione che PA aveva ritenuto di adottare.
2. Il secondo motivo del ricorso denuncia violazione dell'art. 2087 c.c., e vizio di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.
Si sostiene che il Tribunale ha affermato sussistere la colpa del datore di lavoro in merito all'insorgenza della malattia professionale "ipoacusia da rumore", per i dipendenti GU e BI, senza considerare che i lavoratori erano stati forniti degli adeguati strumenti di protezione individuale ed il datore si era attivamente adoperato per costringerli ad usarli. Si richiama, in particolare, la deposizione del teste indicato dai lavoratori (Italiano), che aveva riferito: "dopo dieci anni mi è stata data la cuffia e ricordo di essere stato multato perché non la sopportavo".
2.1. Il motivo non può essere accolto.
Il Tribunale ha accertato in fatto che l'ambiente di lavoro era molto rumoroso (sul punto non vi è censura) e che l'uso degli auricolari a cuffia, anche se prescritto, non veniva osservato, senza che l'azienda applicasse sanzioni al fine di costringere i dipendenti a rispettare l'obbligo protettivo.
Tale accertamento di fatto non può essere validamente contestato per avere il Tribunale trascurato di considerare che, almeno in un'occasione, vi era stata l'irrogazione di una sanzione disciplinare. Si tratta all'evidenza di un elemento non decisivo in quanto non idoneo ad inficiare la valutatone del comportamento complessivo tenuto dall'azienda.
3. Il terzo motivo denuncia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia per avere il Tribunale respinto la domanda di condanna della SpA Riunione Adriatica di Sicurtà, senza considerare che la polizza di assicurazione contro la responsabilità civile, operativa dall'1.1.1990, recava la pattuizione (art. 6, punto n. 4) secondo cui per manifestazione della malattia professionale doveva intendersi il momento in cui all'assicurato pervenga richiesta di risarcimento del danno.
3.1. Il motivo non può essere accolto.
Il Tribunale ha respinto la domanda di garanzia rilevando che l'insorgenza delle malattie professionali era ben precedente la data di operatività della garanzia assicurativa, e l'evento noto alla società in tutte le sue componenti, siccome l'Inail aveva provveduto in tempo di molto precedente alla costituzione delle rendite. La ricorrente oppone che la copertura assicurativa operava anche per fatti accaduti prima, avendo gli stipulanti individuato il rischio nella concreta richiesta di risarcimento dei danneggiati, pacificamente formulata dopo la stipulazione del contratto.
3.2. La società ricorrente, però, sebbene richiami un articolo della polizza, non ne riporta il contenuto (su tale onere, in relazione al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione:
Cass. 9717/2002; 14728/200 11), ne' specifica violazioni dell'art. 1362 ss. c.p.c. Si limita, pertanto, ad affermare che sarebbe stato concluso un contratto di assicurazione dal contenuto non certamente usuale, tanto è vero che la ricorrente stessa ammette i dubbi circa la validità della clausola "a richiesta fatta" (la compatibilita con i contenuti precettivi degli art. 1895 e 1917 c.c. delle clausole del contratto di assicurazione sulla responsabilità civile che estendano la garanzia a fatti accaduti prima della sua operatività, è esclusa, in linea generale, dalla giurisprudenza della Corte: Cass. 7300/1991;
8460/1994; con diffusa applicazione del principio, in particolare, alle assicurazioni sociali obbligatorie: Cass. 718/1977; 825/1985), ma non offre sufficienti indicazioni circa gli elementi che avrebbero dovuto essere valutati per giungete, a tale risultato interpretativo.
3.2. Per di più, a sostegno della tesi, richiama disposizioni legislative e orientamenti giurisprudenziali concernenti la diversa materia della prescrizione del diritto nato dal contratto di assicurazione per la responsabilità civile e fatta decorrere dalla legge (non dal fatto ma) dalla richiesta di risarcimento avanzata dal terzo (art. 2952, comma secondo, c.c.). E questo vale a confermare che la Corte non è stata messa in grado di verificare l'effettiva sussistenza del vizio di omessa motivazione su di un punto decisivo, costituito dall'estensione della copertura assicurativa anche a fatti verificatosi prima della stipulazione del contratto, dal momento che la considerazione della richiesta di risarcimento del danneggiato ben avrebbe potuto riferirsi al disposto dell'art. 2952 c.c., norma che presuppone ovviamente insorto il diritto alla garanzia.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al rimborso delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, nella misura determinata in dispositivo nei confronti, in solido, dei lavoratori;
la Corte ritiene di compensare per giusti motivi le spese nei confronti della società di assicurazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al rimborso delle spese, in euro 43,50; e degli onorari, in euro 3.000, in favore di CE GU e degli altri litisconsorti in solido;
compensa interamente le spese del giudizio di cassazione tra la società ricorrente e la R.A.S. SpA..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2003. Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003