Sentenza 23 aprile 2004
Massime • 1
La misura di prevenzione a carattere personale che il presidente del tribunale può applicare "in via provvisoria" (art. 6 legge 27 dicembre 1956, n. 1423), poiché comprime la libertà dell'interessato e non può avere durata illimitata, diventa inefficace qualora maturi inutilmente il termine di trenta giorni entro il quale il tribunale, a norma del comma 5 dell'art. 4 della legge n. 1423 del 1956, deve deliberare sulla richiesta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. (In motivazione la Corte ha specificato che detto termine, di natura ordinatoria per la procedura in merito alla quale è fissato, va considerato perentorio quanto all'efficacia della misura adottata in via provvisoria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2004, n. 26268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26268 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 23/04/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - N. 2012
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 39019/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI LU nato il [...].
Avverso il decreto del Tribunale di Verona del 10.9.2003;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Margherita CASSANO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. G. Izzo che ha chiesto in via principale il rigetto del ricorso e, in subordine, la sottoposizione della questione alle Sezioni Unite.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento datato 10.9.2003 il Presidente f.f. del Tribunale di Verona rigettava - ritenendo non ancora decorso il relativo termine di efficacia alla luce della sospensione dei termini feriali - l'istanza di restituzione del passaporto e di revoca della sospensione della validità ai fini dell'espatrio della carta di identità, avanzata dal difensore di UC LA. Nei confronti di quest'ultimo il Questore di Verona l'11.8.2003 aveva presentato proposta di applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, ex art. 11 n. 3 legge 1423/1956. Contestualmente il Questore aveva chiesto in via provvisoria il ritiro del passaporto.
Il decreto di ritiro del passaporto veniva adottato dal Presidente del Tribunale il 14.8.2003 Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, LA, il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto il termine di trenta giorni, fissato per la decisione in ordine alla proposta di applicazione della misura di prevenzione, assume funzione di termine finale di efficacia rispetto all'applicazione provvisoria di misura ex art. 6 della legge 1423/1956. (Sez. 1^, 2.6.1997, ric. Manfredi;
sez. 1^, 14.12.1995, ric. Spalletta;
Sez. 6^, 19.5.1992, ric. La Cognata;
Sez. 1^, 4.2.1991, ric. Versace). OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente il Collegio osserva che il provvedimento con il quale è disposta una misura di prevenzione di natura personale "in via provvisoria", siccome limitativo della sfera di libertà personale del destinatario, non può configurarsi di durata illimitata, ma, in ossequio alle garanzie costituzionali di habeas corpus, deve ritenersi soggetto a predeterminati confini temporali di efficacia che, pur nel silenzio del legislatore, possono individuarsi nel termine di trenta giorni analogo a quello prescritto dall'art. 4, comma quinto, della legge n. 1423 del 1956 per la decisione del tribunale nel procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
In base a questi principi il termine di trenta giorni, pur ordinatorio ai fini della procedura per cui è espressamente previsto, è da considerarsi perentorio quanto all'efficacia della misura applicata in via provvisoria (Sez. 1^, 2.6.1997, n. 0 3887, ric. Manfredi, riv. 207951).
In tale contesto il Collegio osserva che, alla data di presentazione dell'istanza (9.9.2003) e a quella di adozione del provvedimento impugnato (14.9.2003), il termine perentorio di trenta giorni non era ancora decorso. Sotto questo profilo, quindi, e nell'ambito dei principi in precedenza enunciati, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2004