Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2004, n. 26268
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Sentenza 23 aprile 2004

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La misura di prevenzione a carattere personale che il presidente del tribunale può applicare "in via provvisoria" (art. 6 legge 27 dicembre 1956, n. 1423), poiché comprime la libertà dell'interessato e non può avere durata illimitata, diventa inefficace qualora maturi inutilmente il termine di trenta giorni entro il quale il tribunale, a norma del comma 5 dell'art. 4 della legge n. 1423 del 1956, deve deliberare sulla richiesta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. (In motivazione la Corte ha specificato che detto termine, di natura ordinatoria per la procedura in merito alla quale è fissato, va considerato perentorio quanto all'efficacia della misura adottata in via provvisoria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2004, n. 26268
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26268
    Data del deposito : 23 aprile 2004

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