Sentenza 1 ottobre 2014
Massime • 1
La mancanza della sottoscrizione del pubblico ministero nella richiesta di emissione di decreto penale di condanna determina una nullità a regime intermedio, eccepibile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato le sentenze di primo e di secondo grado, con trasmissione degli atti alla competente Procura per l'ulteriore corso, ritenendo privo di effetto il decreto penale di condanna emesso in presenza di una richiesta priva della sottoscrizione sia del pubblico ministero sia dell'assistente giudiziario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/2014, n. 9817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9817 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 01/10/2014
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 1768
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 18610/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI DA N. IL 15/10/1973;
avverso la sentenza n. 2443/2011 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 15/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado con trasmissione degli atti al P.M.. Udito il difensore Avv. CANDELORI che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
MI AM, imputato ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2 sexies, ricorre per cassazione, per il tramite del difensore, avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, del 15 aprile 2013, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Giulianova, del 13 gennaio 2011, ha ridotto la pena inflitta dal primo giudice, sostituendola con il lavoro di pubblica utilità e concedendo il beneficio della non menzione, avendo quindi confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato.
Avverso detta sentenza ricorre, dunque, il MI, che deduce:
A) Violazione di legge e nullità della richiesta di decreto penale di condanna perché priva della sottoscrizione del pubblico ministero richiedente e nullità delle sentenze di ambedue i gradi del giudizio di merito. Precisa il ricorrente di avere tempestivamente eccepito la dedotta nullità fin dall'avvio del procedimento e fino al giudizio di appello, ottenendo dai giudici del merito sempre decisioni di rigetto;
B) Nullità, per mancanza di motivazione, della ordinanza con la quale il giudice di primo grado ha respinto l'eccezione di nullità della richiesta di decreto penale di condanna;
C) Nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione sulla riproposta eccezione di nullità;
D) Violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo a taluni aspetti della sollevata eccezione di nullità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per il primo, assorbente, motivo. Nel respingere la censura formulata dall'imputato, la corte territoriale ha osservato che, contrariamente a quanto disposto per il decreto di citazione diretta a giudizio, per il quale l'art. 552 c.p.p., lett. h), espressamente prevede la sottoscrizione del pubblico ministero, per la richiesta di decreto penale di condanna tale sottoscrizione non è espressamente prevista dall'art. 459 c.p.p.. Per detta richiesta, ha sostenuto la predetta corte, l'unico requisito imprescindibile è l'imputazione (art. 405 c.p.p.), attraverso la cui formulazione il PM esercita l'azione penale, mentre l'assenza di sottoscrizione integrerebbe una mera irregolarità, mancando una normativa analoga a quella dell'art. 552 c.p.p.. Orbene, osserva la Corte che, se è vero che il richiamato art. 459 c.p.p. non prevede espressamente che la richiesta di decreto penale di condanna debba contenere la sottoscrizione del pubblico ministero richiedente, è anche vero che la necessità di tale sottoscrizione è implicita nel sistema, in quanto correlata alla necessità di individuare l'organo da cui l'atto proviene;
per cui non può, evidentemente, ritenersi regolarmente emesso un qualunque provvedimento giudiziario che manchi della firma del magistrato che lo adotta. Invero, la sottoscrizione del documento, attraverso la quale lo stesso magistrato viene individuato ed assume la titolarità e la responsabilità dei relativi contenuti, costituisce elemento necessario almeno per la riconoscibilità dell'atto medesimo, se non anche perché ad esso possa attribuirsi rilevanza giuridica e piena efficacia esterna.
Ciò può, certamente, ancor più ritenersi con riguardo alla richiesta del pubblico ministero al Gip di emissione del decreto penale di condanna, con la quale lo stesso PM decide, attraverso una manifestazione di volontà che allo stesso compete in via esclusiva, di avviare, come peraltro rileva la stessa corte territoriale, l'azione penale nei confronti di un soggetto, formulando il relativo capo d'imputazione. Volontà che, per avere piena validità nel sistema processuale, anche per il forte rilievo esterno che assume il documento che la contiene, non può prescindere dall'apposizione della firma del magistrato che la manifesta, la cui mancanza non può ritenersi indifferente rispetto al sistema processuale e non può certo farsi rientrare nella semplice categoria delle irregolarità formali, prive di qualsivoglia rilievo. Una tale assenza non può non assumere l'aspetto di una evidente anomalia, di un vizio intervenuto nel processo formativo dell'atto che, se non sanato, non può non ripercuotersi sulla validità dello stesso.
Ciò a maggior ragione deve ritenersi nel caso di specie, ove si consideri che l'atto in questione - del quale la Corte ha ritenuto prendere in visione per valutare la fondatezza del ricorso - è anche privo della firma dell'assistente giudiziario, che ne certifichi la provenienza e la data di deposito, di guisa che l'atto in questione si identifica solo per la formale, e certamente insufficiente, intestazione del documento alla "Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo".
Non può, quindi, discutersi sulla necessità, ai fini della piena validità della richiesta in questione, della sottoscrizione del pubblico ministero;
ne' può dubitarsi, in caso di assenza della stessa, della evidente incompletezza dell'atto, e dunque della presenza di un vizio processuale che da quell'assenza consegue;
unico argomento di discussione potendo riguardare solo la individuazione della natura del vizio e delle conseguenze di esso.
Sotto tale profilo, ritiene la Corte che il vizio rilevato debba inquadrarsi, in ragione della esigenza di garantire un consapevole intervento in giudizio da parte dell'imputato, e dunque di rispetto delle esigenze di difesa che al corretto processo formativo dell'atto sono connesse, nell'ambito delle nullità relative a regime intermedio che, se tempestivamente dedotte -come nel caso di specie- determinano la nullità dell'atto e di tutti quelli successivi, fino a giungere alle sentenze di merito. Tanto, anche alla stregua di quanto la prevalente giurisprudenza di questa Corte ha statuito nei confronti del decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal PM e dallo stesso non sottoscritto, in considerazione del rilievo che assume tale provvedimento, con il quale, attraverso la formulazione del capo d'imputazione, l'organo dell'accusa manifesta la volontà di avviare l'azione penale;
così come avviene anche nel caso della richiesta del decreto penale di condanna.
Alla stregua di tali osservazioni, la sentenza impugnata e quella di primo grado devono essere, in conseguenza, annullate senza rinvio, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica preso il Tribunale di L'Aquila per l'ulteriore corso, dovendosi inoltre ritenere, alla stregua delle argomentazioni sopra svolte, privo di effetto il decreto penale di condanna.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica preso il Tribunale di L'Aquila per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2015