Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/2014, n. 9817
CASS
Sentenza 1 ottobre 2014

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La mancanza della sottoscrizione del pubblico ministero nella richiesta di emissione di decreto penale di condanna determina una nullità a regime intermedio, eccepibile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato le sentenze di primo e di secondo grado, con trasmissione degli atti alla competente Procura per l'ulteriore corso, ritenendo privo di effetto il decreto penale di condanna emesso in presenza di una richiesta priva della sottoscrizione sia del pubblico ministero sia dell'assistente giudiziario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/2014, n. 9817
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9817
    Data del deposito : 1 ottobre 2014

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