Sentenza 30 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2004, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO FINANZE UFFICIO ENTRATE ROMA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
BENVEGNÙ NELLO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 107/99 della Commissione Tributaria Regionale di ROMA, depositata il 15/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/03 dal Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo motivo del ricorso;
FATTO
NV LL impugnava innanzi alla C.T.P. di Roma il silenzio- rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso IRPEF 1989, riscossa mediante ritenuta sul trattamento d'incentivo all'esodo dall'ente datore di lavoro, OL SP, perché ritenuta non soggetta ad imposizione ai sensi dell'art. 48, comma secondo, lett. f., D.P.R. n. 917/1986. La Commissione adita accoglieva il ricorso,ritenendo sussistenti i presupposti richiesti dalla norma invocata. L'Ufficio delle entrate di Roma proponeva impugnazione avverso detta pronuncia, eccependo, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, l'incompetenza territoriale della D.R.E. del Lazio e l'intempestività dell'istanza perché presentata il 12.5.1995 e, quindi, oltre il termine di diciotto mesi, previsto dall'art. 38 D.P.R. n. 602/1073, rispetto alla ritenuta effettuata il 24.3.1989.
Sosteneva, inoltre, l'assoggettabilità di detta indennità all'IRPEF, non avendo la stessa natura di liberalità. Il contribuente non si costituiva.
La C.T.R. del Lazio respingeva l'appello, ritenendo inapplicabile il termine di cui all'art. 38 D.P.R. cit., trattandosi, nella specie, "di prelievi operati autoritariamente dai sostituti d'imposta sugli emolumenti spettanti al personale dipendente" e, pertanto, confermava in toto la sentenza di primo grado.
Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione il Ministero delle finanze, in persona del Ministro in carica, articolando due motivi. Non risulta costituito il contribuente.
DIRITTO
Con il primo motivo l'Amministrazione finanziaria lamenta la violazione dell'art. 38 D.P.R. n. 602/1973, nonché la falsa applicazione dell'art. 37 st. D.P.R., sostenendo che ha errato la C.T.R ritenendo applicabile l'art 37 che statuisce la competenza territoriale ed il termine di decadenza " delle ritenute dirette" anziché l'art. 38 st. D.P.R. che disciplina i "versamenti diretti". Nella specie, infatti, si verterebbe nell'ipotesi di versamenti diretti effettuati dal sostituto d'imposta in adempimento di un'obbligazione propria, con successivo diritto di rivalsa sul percettore.
Con la seconda censura si denuncia la violazione dell'art. 16 TUIR, nonché la falsa applicazione dell'art. 48, comma secondo, lett. f), D.P.R. n. 917/1986, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che l'indennità di incentivo all'esodo abbia natura assimilabile alle somme erogate dal datore di lavoro ai propri dipendenti per le finalità di cui all'art. 65, primo comma, D.P.R. n. 917/1986, richiamato dall'art. 48, secondo comma, lett. f), st D.P.R., erogazione di somme effettuate dal datore di lavoro ai dipendenti in costanza del rapporto e strumentali ad esso che non andrebbero a formare il loro reddito perché vincolate nella destinazione per quei fini di cui all'art. 65 cit., mentre, a giudizio della ricorrente Amministrazione, l'indennità per incentivare l'esodo è assimilabile alle indennità di fine rapporto di cui all'art. 16, primo comma, lett. a), TUIR ed è, pertanto, imponibile ai fini IRPEF e va sottoposta a tassazione separata.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza impugnatala disatteso la deduzione difensiva articolata dall'Amministrazione finanziaria sul rilievo che "... il termine di decadenza fissato dal citato art. 38, può trovare applicazione solo nel caso di versamenti diretti d'imposta eseguiti dai contribuenti o dal correlativo sostituto d'imposta non già in quelli di prelievi operati autoritariamente dai sostituti d'imposta sugli emolumenti spettanti al personale dipendente. Nella fattispecie la OL SP, erogando ai dipendenti collocati in pensione le indennità in questione, quali incentivi all'esodo, esercita funzioni proprie dello Stato ... e non assolve il ruolo di sostituto d'imposta, riferibile esclusivamente a un soggetto estraneo alla P.A. ...". Il Ministero delle finanze sostiene che erroneamente il giudice anzidetto avrebbe ravvisato riscontrabile nel caso esaminato ipotesi di ritenute dirette, identificandosi queste in quelle operate solo da amministrazioni statuali - e non di versamenti diretti, rimborsabili solo su istanze prodotte ex art. 38 D.P.R. n. 602 del 1973 nel termine, decadenziale, di diciotto mesi.
Questa censura è fondata.
La richiesta di rimborso delle ritenute di IRPEF eseguite, come sostituto d'imposta ex art. 23 D.P.R. 29.9.1973 n. 600 dal datore di lavoro, privato o pubblico (non statuale), sulle somme corrisposte, a vario titolo, ai dipendenti trova la sua disciplina nell'art. 38 D.P.R. 29.9.1973 n. 602, e, quindi, a mente del comma secondo di tale disposizione, deve essere presentata dal percettore nel termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, senza che in relazione ad essa possa trovare applicazione la norma dell'art. 37 D.P.R. n. 602 del 1973, prec. cit., che riguarda esclusivamente le ritenute operate dalle Amministrazioni dello Stato, alle quali è concesso di avvalersene nei confronti dei dipendenti, per attuare la compensazione fra il credito dell'Amministrazione e il credito del contribuente (cfr., in merito, ex multis,
Alla stregua del condivisibile principio enunciato, segue l'applicazione al caso "esaminato, concernente ritenute di IRPEF operate da soggetto sicuramente estraneo all'amministrazione statuale, della norma dell'art. 38 D.P.R. n. 602 del 1973, mentre l'art 37 st. D.P.R. risulta indiscutibilmente eterodosso. Tutto ciò premesso, la Corte accoglie il primo motivo e, dichiarato assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito ex art. 384 c.p.c., rigettando il ricorso introduttivo di NV LL.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, dichiarato assorbito il secondo, cassa la sentenza;
decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;
concluse le spese. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004