Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 marzo 1951 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2021 |
Commentari • 3
- 1. Art. 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)https://www.brocardi.it/
- 2. Nuove disposizioni contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 dicembre 2007
- 3. Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite.Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 12 settembre 2006
Giurisprudenza • 13
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 22/11/2024, n. 4878Provvedimento: Sentenza n. 4878/2024 Depositato il 22/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 11/11/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: AV AR IA, Presidente ONORATO AR TERESA, Relatore QUARANTA ENRICO, Giudice in data 11/11/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 2303/2024 depositato il 08/04/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto …Leggi di più...
- tassazione separata·
- rimborso IRPEF·
- art. 19 T.U.I.R.·
- giurisprudenza Corte di Cassazione·
- indennità equipollente·
- contributi previdenziali·
- silenzio rifiuto·
- giurisprudenza Corte di Giustizia Tributaria·
- deduzione forfettaria·
- principio di capacità contributiva
- 2. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 17/03/2025, n. 2268Provvedimento: Sentenza n. 2268/2025 Depositato il 17/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il 06/03/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: PERRINO ANGELINA, Presidente LUCREZI FRANCESCO MARIA, Relatore GALASSO GIOVANNI, Giudice in data 06/03/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 6065/2024 depositato il 21/09/2024 proposto da Ricoorente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso E-mail_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta elettivamente domiciliato presso …Leggi di più...
- art. 17 TUIR·
- giurisprudenza di legittimità·
- art. 19 TUIR·
- art. 115 c.p.c.·
- tassazione separata·
- riduzione base imponibile·
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- indennità equipollente·
- contributi lavoratori dipendenti·
- Fondo di previdenza MEF
- 3. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 29/10/2024, n. 4413Provvedimento: Sentenza n. 4413/2024 Depositato il 29/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 21/10/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: ROSSI NI, Presidente ONORATO MARIA TERESA, Relatore ACCONCIA RENATO, Giudice in data 21/10/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 3032/2024 depositato il 06/05/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto …Leggi di più...
- tassazione separata·
- rimborso IRPEF·
- art. 17 d.P.R. 917/1986·
- giurisprudenza Corte di Cassazione·
- indennità equipollente·
- contributi previdenziali·
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- art. 19 d.P.R. 917/1986·
- principio di capacità contributiva
- 4. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 05/06/2024, n. 2309Provvedimento: Sentenza n. 2309/2024 Depositato il 05/06/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 27/05/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: DI CAPRIO VINCENZO, Presidente ONORATO MARIA TERESA, Relatore QUARANTA ENRICO, Giudice in data 27/05/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 1303/2024 depositato il 29/02/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE elettivamente …Leggi di più...
- tassazione separata·
- rimborso IRPEF·
- art. 17 d.P.R. 1034/1984·
- art. 19 T.U.I.R.·
- compensazione spese·
- indennità equipollente·
- silenzio rifiuto·
- deduzione forfettaria·
- capacità contributiva
- 5. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 02/05/2024, n. 1659Provvedimento: Sentenza n. 1659/2024 Depositato il 02/05/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 22/04/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: ROSSI EUGENIO, Presidente e Relatore ONORATO MARIA TERESA, Giudice QUARANTA ENRICO, Giudice in data 22/04/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 914/2024 depositato il 16/02/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE …Leggi di più...
- giurisprudenza di legittimità·
- tassazione separata·
- contributi dipendenti·
- rimborso IRPEF·
- indennità equipollenti·
- Fondo di Previdenza Ministero Economia e Finanze·
- silenzio-rifiuto·
- art. 17 comma 1 lett. a) D.P.R. n.917/86·
- giurisprudenza di merito
Versioni del testo
- Art. 1.
Nei casi in cui le leggi tributarie prevedono la partecipazione degli accertatori delle violazioni alle leggi medesime nella ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie ed ammente, la ripartizione stessa, detratto il 10 per cento per le spese inerenti alla riscossione, viene effettuata come segue:
a) il 60 per cento all'Erario;
b) il 20 per cento ai fondi di previdenza o assistenza delle Amministrazioni civili e dei Corpi di polizia cui appartengono gli accertatori;
c) il 10 per cento da dividersi in eguale misura fra gli accertatori, fino all'assegnazione a ciascuno di essi di un massimo di lire 50.000 per ogni accertamento;
d) il 10 per cento da devolversi a speciali fondi, costituiti presso le Amministrazioni civili ed i Corpi di polizia cui appartengono i funzionari, ufficiali ed agenti partecipanti all'accertamento, per la distribuzione di premi al personale delle Amministrazioni e dei Corpi medesimi che si sia distinto per particolari meriti.
Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute agli accertatori ai sensi del presente articolo, lettera c), provvedono i fondi, di cui alla lettera d). Qualora detti fondi non siano costituiti, le somme stesse sono versate all'ufficio cui spetta la riscossione dei proventi delle pene pecuniarie o delle ammente, il quale provvede a rimetterle agli aventi diritto per il tramite delle Amministrazioni cui essi appartengono.
Ai fondi di cui alla lettera d) sono devolute le somme eccedenti il limite individuale fissato per ciascun accertatore.
Qualora l'Amministrazione cui gli accertatori appartengono, non abbia costituito al momento della ripartizione i fondi di cui alle lettere b) e d), le quote attribuite ai fondi stessi ai termini del presente articolo sono devolute all'Erario. - Articolo 2Art. 2.
Nei casi di violazione della legge doganale e delle altre leggi che ad essa si richiamano agli effetti della ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie e del ricavo della vendita delle cose confiscate, restano ferme le disposizioni per tale ripartizione contenute nella legge doganale medesima e nel relativo regolamento. - Art. 3. (( 1. Se gli accertatori sono militari del Corpo della guardia di finanza, le quote previste dall'articolo 1, primo comma, lettere c) e d), e terzo comma, e quelle spettanti agli accertatori nei casi indicati dall'articolo 2 sono assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la distribuzione ai militari del medesimo Corpo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, le quote di cui al comma 1 del presente articolo sono integralmente distribuite in premi ai militari del Corpo della guardia di finanza secondo modalita' e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comandante generale del medesimo Corpo ))