Sentenza 18 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/01/2001, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
R EP UBB L00 69 9 / 01 IN NOME D POR O ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: appalto pubblico: ritardo dr. Pellegrino Senofonte Presidente pagamenti e risoluzione. R.G. N. 16633/98 dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere dr. Mario Adamo Consigliere Cron.1346 dr. Giuseppe Maria Berruti Consigliere Rep. 220 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Ud. 03.10.2000 ha pronunciato la seguente: SENT E NZA sul ricorso iscritto ai n. 16333 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1998, proposto: DA IMPRESA EDILE GEOM. RENZO DENTONI, in persona del ti- tolare, elettivamente domiciliato in Roma, V. Gregorio VII n. 396, presso l'avv. Edoardo Cristini, rappresen- Y tata e difesa dall'avv. Rodolfo Meloni del foro di Ca- gliari, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
AZIENDA U.S.L. N. 8 DI CAGLIARI, in persona del diret- tore generale, elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 10, presso l'avv. Lucio Ghia, 1500 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELLERIA UFFICIO COPIE 1714 Richiesta copia studio IL SOLE 24 OR dal Sig. 2000 3000 per diritti L.
1.8 GEN. 2001 IL CANCELLIERE 麗絲 009619 5 2 - rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Bellu di Ca- gliari, per procura a margine del controricorso e de- libera del Direttore Generale n. 5714 del 13.10.1998. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sez.civ., n. 142 del 6 marzo 21 aprile 1998. Udita, all'udienza del 3 ottobre 2000, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. Meloni e l'avv. Troia- ni, delegato dell'avv. Bellu, che chiedono l'accogli- mento delle rispettive difese e il P.M. dr. Libertino Alberto Russo che conclude per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda dell'Im- presa Geom. Renzo DE di risoluzione per inadempi- " mento dell'appalto per costruire un impianto montalet- tighe nell'Ospedale SS. Trinità della U.S.L. 21 della Sardegna, che aveva pagato in ritardo le rate d'accon- to e il saldo finale dei lavori, ultimati e consegnati nei termini;
per i giudici non v'era prova del diritto dell'attrice in mancanza del fascicolo di lei ritirato all'udienza di conclusioni mai ridepositato, risultan- do anzi dalla documentazione della U.S.L. e dalle me- morie difensive dell'impresa che dovevano pagarsi meno di £. 10.000.000 su un totale di circa £. 160.000.000 e che quindi l'inadempimento non era "grave". 2 3 La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 21 a- prile 1998, rigettava il gravame dell'impresa, condan- nata alle spese del grado%; ritenuta corretta la deci- sione di primo grado, per la mancanza di prova della domanda senza fascicolo di parte, s'escludeva un ina- dempimento grave e idoneo a dar luogo a risoluzione. Non rilevavano a tal fine i ritardi conseguenti a so- spensioni dell'appalto per modifiche al progetto e l' aumento dei lavori a £. 157.010.524, essendo state ta- li variazioni accettate nell'atto di sottomissione. La committente aveva adempiuto nei termini il 1° S.A. L. per £. 74.800.000 e IVA e tardivamente e a seguito di decreto ingiuntivo il 2° S.A. L. di £. 73.774.945, con interessi e spese;
all'atto della domanda vi era un omesso pagamento di £.10.000.000 circa che, nell'e- conomia del rapporto, non costituiva grave inadempimen- to, considerato anche che l'appaltatrice aveva chiesto l'IVA al 19% invece che al 4% e che l'imposta era sta- ta pagata come domandato con il 1° S.A.L. e si era do- vuta in seguito recuperare. La somma versata all'appaltatrice aveva adempiuto qua- si per intero l'importo dovuto e per il pagamento del residuo poteva solo proporsi azione giudiziaria di a- dempimento coattivo, in difetto di altre condotte ina- dempienti "gravi" come il ritardo del collaudo indica- to dall'impresa, che comportava il danno minimo di so- le £. 261.078 per il rinnovo delle fideiussioni. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'Impre- sa DE per tre motivi e resiste l'Azienda U.S.L. 8 di Cagliari con controricorso, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente lamenta falsa applicazione dell'art. 35 del D. P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, contrattualmente applicabile al caso e insufficiente motivazione su ta- le punto decisivo della controversia. La Corte territoriale non ha tenuto conto che, decorsi i termini di cui all'art. 35 D.P.R. 1063/62 per pagare acconti e saldo o allorchè le rate non pagate ammonta- no al quarto dell'importo contrattuale, v'è mora auto- ур matica della stazione appaltante e risoluzione legale, per l'ultimo comma della norma citata. I giudici di merito erroneamente quindi hanno qualifi- cato l'inadempimento di f. 11.214.000 inidoneo a dar luogo a risoluzione, senza rilevare il ritardo nel pa- gamento del saldo finale nel complesso delle obbliga- zioni sorte dall'appalto; per l'art. 7 di questo, all' appaltatore spetta il pagamento dei ratei da S.A. L. se l'ammontare del credito maturato in corso d'opera rag- giunge £. 30.000.000. - 5 II 1 S.A.L. è stato emesso tempestivamente mentre il certificato di pagamento del 2° S.A.L. già ritardato al 27 luglio 1992, non fu seguito dal titolo di spesa, da emettere entro il 26 agosto 1962. Solo dopo il decreto ingiuntivo del 15 febbraio 1993 per il pagamento di £.87.791.000 e interessi, la U.S. L. ha pagato il 31 marzo 1993 £. 65.010.960, rimanendo debitrice di £. 11.214.000, versate successivamente. L'Impresa DE, con lettera del 7 giugno 1993 e te- legramma del 13 gennaio 1995, ha comunicato all'altra parte la risoluzione legale del contratto per inadem- pimento della somma ancora dovuta e ritardo del paga- mento parziale precedente;
la richiesta di decreto che che è domanda d'adempimento convertita nel caso in al- tra di risoluzione, non esclude il ritardo della com- mittente nel pagare £. 65.000.000, somma maggiore del quarto dell'importo contrattuale e quindi alla scaden- za di tale obbligo l'appalto era legalmente risolto. Al 27 novembre 1992, 90 giorni dopo la data in cui do- veva aversi il pagamento, l'appalto era già risolto con la notifica del decreto ingiuntivo, valevole costitu- zione in mora;
irrilevante era l'adempimento in esecu- zione del decreto ingiuntivo in quanto i pagamenti co- stantemente tardivi e insufficienti nell'insieme dell' appalto sono di per sè "grave inadempimento". 6 1 1.2. Con il 1° S.A.L. furono pagate £. 88.964.400, con IVA in eccesso, al 19 invece che al 4%; il 27 luglio 1992, s'ebbe il 2° S.A. L. al quale doveva seguire ti- tolo di spesa entro il 26 agosto successivo, data da cui decorrevano gli interessi legali e, dopo altri 90 giorni, quelli moratori nella misura di cui al D.P.R. 1063/62, comprensivi di ogni danno, 11 secondo S.A.L. per £. 87.791.060 comprendeva anche esso IVA non dovu- ta al 19% e quindi la stazione appaltante giustamente detrasse l'IVA fatturata in eccesso nei due S.A.L. per £. 22.280.100 (£. 11.214.000 e £. 11.066.100 rispetti- vamente per il primo e il per il secondo S.A. L.), pa- gando £. 65.510.960 il 31 marzo 1993. Con l'esecuzione del decreto ingiuntivo, risultano pa- gate dalla committente £. 153.302.460, in luogo di £. £. 163.290.944 dovute (£. 157.010.524 + £.
6.280.420 per IVA) e solo dopo il pagamento della somma ingiunta l'impresa ha inviato il 7 giugno 1993 la lettera che dichiara risolto il rapporto d'appalto; il 14 dicembre 1995, la controricorrente ha versato il residuo debito per sorta capitale (£.3.708.064) e IVA (f. 6.280.420). Il tardivo adempimento, come rilevato dai giudici di merito, è di £.
9.988.584 e, anche a voler ritenere il decreto ingiuntivo costituzione in mora e presupposto della risoluzione prevista all'ultimo comma dell'art. : 35 D.P.R. 1063/62, 1'adempimento del dovuto, con ridu- zione delle somme domandate in eccesso per l'IVA, evi- ta la risoluzione di diritto di cui alla norma citata di capitolato generale, essendo stata pagata comunque una sorta capitale superiore al quarto contrattuale e derivando il ritardo nei pagamenti da incertezze nella liquidazione connesse alla misura dell'IVA. Esclusa la fondatezza della risoluzione legale, i giu- dici di merito hanno valutato la domanda come di riso- luzione costitutiva e proceduto ad accertare la gravi- tà dell'inadempimento, esclusa perchè la somma da pa- gare era inferiore al 10% dell'importo dell'appalto.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia viola- zione degli artt. 1453 1455 c.c., in relazione all' art. 1375 c.c., pure per insufficiente motivazione. La Corte sarda non ha rilevato inadempimento dell'ob- bligo di cooperazione della committente, che ha dato inizio ai lavori in ritardo e ha pagato il 2° S.A.L. oltre i termini, omettendo il pagamento del conto fi- nale e non attivando nei termini la procedura di col- laudo e ricezione dell'opera, dopo aver disposto l'u- tilizzo dell'impianto senza collaudo e senza dare ri- sposta alle diffide ad adempiere dell'impresa.
2.1. Giustificati i ritardi nei pagamenti per l'incer- ta liquidità del credito derivata dall'IVA, domandata ་ comunque in eccesso dall'appaltatrice, la Corte terri- toriale ritiene lievi inadempimenti gli effetti di ri- tardi nell'esecuzione dell'opera per ragioni tecniche o varianti;
solo la spesa di rinnovo delle polizze fi- deiussorie per £. 262.078 deriva dal ritardo nel col- laudo ed quindi irrilevante per la risoluzione. L'esame complessivo delle condotte dell'Azienda U.S.L. non solo è accertamento di fatto logicamente motivato quanto all a modestia dei danni per l'impresa allo connessi a detti comportamenti di controparte e quin- Consequente mancanza di un "grave" inadempimento.
3. In terzo luogo si denuncia omessa motivazione sul punto decisivo della controversia del rigetto della prova testimoniale articolata dall'appaltatrice. Il motivo di ricorso è anche esso infondato per il ri- getto degli altri, in quanto la Corte territoriale, a- vendo escluso in diritto l'esistenza dei presupposti della risoluzione per inadempimento, alcun rilievo po- teva dare all'articolata prova testimoniale tendente a dimostrare fatti in nessun caso idonei a dar luogo all'accoglimento della domanda.
4. Le spese di questa fase seguono la soccombenza e si pongono a carico della ricorrente, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
" La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare all'Azienda U.S.L. n. 8 di Cagliari le spese 1di questa fase che liquida in £. 226.000 €41 oltre a £.
4.500.000 per onorari. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 ottobre 2000. Il president Il содерigliere est stup 69000 310000 ILCANCELL Luisa Passinetti CORTE SUPREMA DI CASOZIONE June Punes. Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria _ 18 GEN. 2001 Juve IL CANCELLIERE он литі AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 1, 9 APR. 2004 Serie .4 1613 160.10 CENT (euro p. gent (Dott.ssa Mai Gran II Responsabile Bonifer Ciddi (Dr. M. RAC 004 EN TRAT