Sentenza 3 dicembre 2007
Massime • 1
Non può assumere la qualità di persona offesa dal reato un Comitato Civico di Quartiere, trattandosi di un ente non riconosciuto e privo dei requisiti previsti dall'art. 91 cod. proc. pen., che rappresenta in modo generico interessi non qualificabili, nè qualificati, e non rientra, peraltro, nell'ambito delle previsioni della L. 8 luglio 1986, n. 349, che individua le associazioni di protezione dell'ambiente. (Fattispecie in cui è stata ritenuta inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione per il reato di cui all'art. 328 cod.pen., proposta dal rappresentante di un Comitato Civico di Quartiere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2007, n. 5683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5683 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 03/12/2007
Dott. AMBROSINI Gian Giulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO VA - Consigliere - N. 2150
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 017305/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) COMITATO CIVICO QUARTIERE COSTALUNGA;
contro
2) ON OV TT;
3) RI VA;
avverso DECRETO del 17/03/2007 GIP TRIBUNALE di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSINI GIANGIULIO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Gip del Tribunale di Venezia, con decreto 17.3.2007, disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di ON VA IS e RI OV, indagati per il reato di cui all'art.328 c.p.. Riteneva inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M. proposta da SS RU, in qualità di rappresentante del Comitato Civico del Quartiere Costalunga di Bassano del Grappa, essendo le indagini suppletive richieste inconferenti rispetto al thema decidendum e non essendo indicati i mezzi istruttoria. Riteneva inoltre infondata la notizia di reato essendo stato verificato l'intervento ripetuto delle autorità regionali per verificare l'eventuale superamento dei limiti di emissione di onde elettromagnetiche.
Ricorre SS RU, nella qualità sopraindicata, per difetto di motivazione in ordine alle indagini richieste, in particolare circa l'acquisizione di dati sull'inquinamento elettromagnetico, la presenza di patologie conseguenti, la persistenza del fenomeno. Lamenta, inoltre, la mancata configurazione di altre ipotesi di reato, come quella di cui all'art. 323 c.p.. Con memoria ex art. 611 c.p.. RI OV eccepisce la mancanza di legittimazione ex art. 410 c.p.p., del Comitato civico e l'inammissibilità del ricorso per molteplici ragioni, fra le quali l'omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorso è inammissibile per una molteplicità di considerazioni.
2. La prima concerne il soggetto che propone il ricorso, il Comitato Civico di Quartiere. Detto ente, non riconosciuto, è privo dei requisiti previsti dall'art. 92 c.p.p., rappresentando in modo del tutto generico interessi non qualificabili (nè qualificati), cosi da escludersi la qualità di parte offesa dal reato, non rientrando peraltro sotto la previsione della L. 8 luglio 1986, n. 349, che individua le associazioni di protezione dell'ambiente.
3. La seconda riguarda il merito del ricorso, laddove come bene sottolinea il P.G. presso questa Corte nelle sue conclusioni - da un lato gli approfondimenti investigativi richiesti appaiono inconferenti e, soprattutto, riguardano l'acquisizione di dati relativi a situazioni "che lo stesso ricorrente descrive come meramente ipotetiche conseguenze dell'asserita inerzia della P.A.", Dall'altro lato perché la pretesa notitia criminis appare infondata alla luce degli stessi elementi addotti dalla parte denunciante, che subordina la fondatezza della notizia stessa ad accertamenti non chiaramente individuati, ne' individuabili, e comunque riconosce esservi stati plurimi interventi e verifiche a livello regionale per contrastare il fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico.
4. La dichiarata inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, stante la pretestuosità del ricorso stesso, al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si reputa equo stabilire in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2008