Sentenza 10 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2002, n. 10037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10037 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 3IN NOME L POR1 0 0 37/ 02 I, , D 0 REPUBBLICA ITALIANA 1 1 2 0 5 1 3 A 6 E A CORTE SUPR MADI CASSAZIONE C C Oggetto E L A SEZIONE LAVORO Lavoro L L A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. N. 22933/99 27306Cron. Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 26/03/02 Consigliere Dott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in IN persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SE FABIANI, VINCENZA GORGA, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DU AM, DI RT ES, * 2002 MARISA, ZA ES, GA MA PIA, PRATI 1319 SARA, RIGHI GIGLIOLA, RODINO' RITA, AI TO, -1- NI VA, TE MA RO, VA NO, TU RT IO, TU AR, DI AR, DI SE quali eredi di DI TI, MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, FONDO PER LA MOBILITA' DELLA MANODOPERA, FONDO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO;
- intimati avverso la sentenza n. 4/99 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 19/02/99 R.G. N. 9591/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica C -- udienza del 26/03/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito l'Avvocato COSSU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e rigetto degli altri motivi. J -2- Svolgimento del processo. Con ricorso al Pretore di Bologna, TE NI ed altri attuali ricorrenti convenivano in giudizio l'IN, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché il Fondo per la mobilità della manodopera ed il Fondo per la formazione del personale (costituiti presso lo stesso Ministero), per sentirli condannare al pagamento, in proprio favore, di quote del trattamento di fine rapporto maturate durante periodi di integrazione salariale, dei quali avevano fruito - quali dipendenti di imprese fallite - dopo il proprio licenziamento. Nel contraddittorio delle parti, il Pretore adito rigettava le domande in base al rilievo che, con il licenziamento, i dedotti rapporti di lavoro subordinato erano cessati e la formale prosecuzione dei rapporti medesimi – al solo fine di godere - delle integrazioni salariali non aveva consentito, tuttavia, la maturazione delle quote pretese del trattamento di fine rapporto. A seguito di gravame de lavoratori soccombenti, resistito dalle altre parti, il Tribunale di Bologna con la sentenza ora denunciata, per quel che ancora - interessa – condannava soltanto l'IN a corrispondere le quote del trattamento - di fine rapporto, relative a periodi d'integrazione salariale successivi al 23 marzo 1988, mentre per le quote - relative a periodi precedenti alla stessa data - condannava lo stesso Istituto, quale delegato per il pagamento, in solido con il Fondo per la mobilità della manodopera, quale "debitore originario". Osservava, infatti, il giudice d'appello: anche i lavoratori di imprese fallite hanno diritto alle quote del trattamento di fine rapporto (che ha sostituito l'indennità di anzianità), maturate durante periodi d'integrazione salariale successivi al proprio licenziamento, e l'onere relativo é a carico del Fondo per la mobilità (ai sensi dell'art.21, 5° e 6° comma, legge 675 del 1977), tali disposizioni, però, sono state successivamente abrogate (ai sensi dell'art.8, comma 2, d.l. n. 86, conv. in I. n. 160 del 1988); contestualmente, l'onere di dette quote del trattamento di fine rapporto é stato posto a carico della Cassa integrazione guadagni, gestita dall'IN (ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 8 appena citato); entrambe le disposizioni (non solo il comma 2, cioè, ma anche il comma 2 bis del citato art.8), tuttavia, si applicano (ai sensi del comma 8 dello stesso art.8) soltanto "per le domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i relativi periodi che siano successivi alla predetta data" (cioè dal 23 marzo 1988, giorno successivo all'entrata in vigore del decreto- legge n.86 del 1988, contestualmente alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n.68 del 22 marzo 1988, ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto); - per i periodi d'integrazione salariale precedenti al 23 marzo 1988, tuttavia, costituisce una "situazione anomala" - da dimostrare, in caso di contestazione - la "presentazione di domande con effetto retroattivo", con la conseguenza che, ai periodi medesimi, si applica la vecchia disciplina (di cui all'art.21, 5° e 6° comma, legge n. 675 del 1977, cit.); -> quando, poi, il periodo d'integrazione salariale sia iniziato prima del 23 marzo 1988, ma sia proseguito anche dopo tale data, restano "di competenza" del Fondo per la mobilità le quote del trattamento di fine rapporto, relative al periodo anteriore alla stessa data, mentre le quote, relativa al periodo successivo, ricadono nella "competenza" della Cassa integrazione guadagni;
- per le quote di trattamento di fine rapporto, relative a - tuttavia periodi d'integrazione salariale precedenti il 23 marzo 1988 - il Fondo per la mobilità é tenuto al pagamento, quale "debitore originario", mentre 2 I'IN é tenuto quale "delegato per il pagamento" (ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 80, conv. in legge n.215 del 1978) Avverso la sentenza d'appello, l'IN propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato da memoria. Gli intimati non si sono costituiti nel giudizio di cassazione. Motivi della decisione. -1.Con il primo motivo di ricorso denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.
2 - recte 8 - commi 2 e 2 bis, decreto-legge n. 86, conv. in legge n. 160 del 1988, 21, commi 5° e 6°, legge n. 675 del 1977) l'IN censura la sentenza impugnata per avere - ritenuto che, dopo essere state poste a carico del Fondo per la mobilità (ai sensi dell'art.21, commi 5° e 6°, legge n. 675 del 1977, cit.), le quote del trattamento di fine rapporto maturate, da dipendenti di imprese fallite, durante periodi di - integrazione salariale, dei quali avevano fruito dopo il proprio licenziamento fossero state poste a carico della Cassa integrazione guadagni (ai sensi dell'articolo 8, comma 2 bis, decreto-legge n. 86, conv. in legge n. 160 del 1988, cit.), sebbene quest'ultima disposizione riguardi le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alle integrazioni salariali per i contratti di solidarietà. Con il secondo motivo dello stesso ricorso denunciando violazione e falsa - applicazione di norme di diritto (art.8, commi 2 e 8 decreto-legge n. 86, conv. in legge n. 160 del 1988) nonché vizio di motivazione (art.360, n. 3 e 5, c.p.c.) - - l'Istituto ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere considerato che la disposizione (art.21, commi 5° e 6°, legge n. 675 del 1977, cit.) - che pone a carico del Fondo per la mobilità le quote del trattamento di fine rapporto, 3 cui si discute - é stata, bensì, abrogata (dall'art.8, comma 2, decreto-legge n. 86, conv. in legge n. 160 del 1988, cit.), ma l'abrogazione stessa (ai sensi del comma 8 del medesimo art. 8) riguarda soltanto le domande d'integrazione salariale presentate successivamente alla data (22 marzo 1988) di entrata in vigore del decreto- legge (n. 86/88) e per i relativi periodi successivi a tale data, con la conseguenza che per le domande presentate precedentemente - continua a trovare applicazione la disposizione abrogata, anche per i periodi d'integrazione successivi alla data medesima. Con il terzo motivo – denunciando violazione e falsa applicazione di norme di - diritto (art. 5, comma 1°, del decreto-legge n. 80, conv. in legge n.215 del 1978) nonché vizio di motivazione (art.360, n. 3 e 5, c.p.c.) Il'Istituto ricorrente censura la sentenza impugnata per averlo ritenuto obbligato, quale delegato per il pagamento, a corrispondere quote del trattamento di fine rapporto poste a carico del Fondo per la mobilità, in solido con il Fondo medesimo, sebbene il pagamento diretto, da parte dell'Istituto (ai sensi dell'art.5, comma 1°, del decreto-legge n. 80, conv. in legge n.215 del 1978, cit.), non riguardasse dette quote, ma soltanto il trattamento d'integrazione salariale, e, comunque, sebbene lo stesso rapporto obbligatorio si stabilisca tra lavoratori e Fondo, non già tra lavoratori ed Istituto, quale mero delegato per il pagamento o adiectus solutionis causa. Il ricorso é fondato.
2.Invero non é, nella specie, controverso e, comunque, risulta accertato con autorità di giudicato - in coerenza, peraltro, con la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 4171/2002, 9236/2001, alle quali si rinvia per riferimenti ulteriori) che le quote del trattamento di fine rapporto - maturate, da dipendenti di imprese fallite, durante periodi di integrazione 4 salariale, dei quali avevano fruito dopo il proprio licenziamento - sono poste a carico del Fondo per la mobilità della manodopera, in forza di disposizioni (art. 21, commi 5° e 6°, legge n. 675 del 1977) che sono state successivamente abrogate (dall'art.8, comma 2, del decreto legge n. 86, conv. in legge n. 160 - del 1988). Peraltro le stesse quote contrariamente all'avviso espresso dalla sentenza - impugnata, fondatamente censurata sul punto con il primo motivo di ricorso - non sono state poste a carico della Cassa integrazione guadagni (ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto - legge n.726, conv. in legge n. 863 del 1984, come modificato dall'art.8, comma 2 bis, decreto - legge n. 86, conv. in legge n. 160 del 1988), in quanto quest'ultima disposizione secondo la - giurisprudenza della Corte (vedine, per tutte, la sentenza n. 4171/2002, cit.) - - riguarda le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla "retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro", nel caso, affatto diverso da quello al nostro esame, di integrazioni salariali per contratti di solidarietà, "che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare (...) la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo più razionale impiego" (comma 1 dello stesso articolo 1 del decreto-legge n.726, conv. in legge n. 863 del 1984, cit.). Pertanto la decisione della presente controversia dipende, esclusivamente, dall'interpretazione della norma transitoria (di cui al comma 8 dello stesso articolo 8 del decreto - legge n. 86, conv. in legge n. 160 del 1988), laddove riguarda la disposizione (del precedente comma 2) recante l'abrogazione delle disposizioni (art. 21, commi 5° e 6°, legge n. 675 del 1977, cit.), che pongono le quote del trattamento di fine rapporto, di cui si discute, a carico del Fondo per la mobilità della manodopera.
5 -E l'interpretazione – che ne viene proposta dalla sentenza impugnata - merita le censure, che le vengono mosse con i secondo motivo di ricorso.
3.Infatti, ai sensi della stessa norma transitoria (di cui al comma 8 dell'articolo 8 del decreto legge n. 86, conv. in legge n. 160 del 1988, cit.), trova - applicazione soltanto "per le domande di integrazione salariale presentate - successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i relativi periodi che siano successivi alla predetta data" - (anche) la disposizione (di cui al precedente comma 2 dello stesso art.8) abrogatrice dell'imposizione, al Fondo per la mobilità della manodopera (ai sensi dell'art.21, commi 5° e 6°, legge n. 675 del 1977, cit.), delle quote del trattamento di fine rapporto, di cui si discute, con trasferimento dello stesso onere, che ne consegue, a carico della Cassa integrazione guadagni, gestita dall'IN. Ne risulta, a contrario, che la presentazione della domanda d'integrazione salariale in data precedente rispetto a quella (23 marzo 1988), - immediatamente successiva all'entrata in vigore (22 marzo 1988) del citato decreto-legge (n. 86 del 1988) – é sufficiente per escludere l'abrogazione ed il - correlato trasferimento di oneri, che sono stati prospettati, con la conseguenza che dette quote del trattamento di fine rapporto restano a carico del Fondo per la mobilità della manodopera (nello stesso senso, vedi, per tutte Cass, n. 4171/2002, 9236/2001, cit.). Tanto basta per accogliere il secondo motivo di ricorso. Parimenti fondato é il terzo motivo.
4.E' ben vero, infatti, che, "nei casi d'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in via eccezionale, il pagamento diretto ai lavoratori, da parte 6 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, delle relative prestazioni, con i connessi assegni familiari ove spettanti" (ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 80, conv. in legge n.215 del 1978). Il previsto "pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale", benché non sia limitato alle integrazioni periodiche, tuttavia non si estende - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine le sentenze n. 7209/92, 4171/2002, cit.) – alle quote del trattamento di fine rapporto, di cui si - discute, in quanto sono poste - e, per quanto si é detto, restano a carico del - Fondo per la mobilità della manodopera (ai sensi dell'art.21, 5° e 6° comma, della legge n. 675 del 1977, cit.), e non già della Cassa integrazione guadagni.
2.Il ricorso, pertanto, dev'essere integralmente accolto. Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia - uniformandosi ai principi di diritto enunciati - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente In die De Lume ہیںrecenzo Milco CANCEVOERE in selleria TOIVR 2007 DI Ошаy elle musia nelle