Sentenza 9 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, la motivazione del decreto con il quale il P.M. ha disposto il ricorso ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria può essere integrata, in punto di ricorrenza delle relative condizioni legittimanti, con un successivo provvedimento dello stesso P.M., che il giudice possa considerare, unitamente al primo, quando sia chiamato a valutare l'utilizzabilità delle comunicazioni intercettate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2005, n. 7722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7722 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 09/02/2005
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 240
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 35856/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1 - MO LI;
2 - LI AL;
avverso l'ordinanza in data 11-8-2004 del Tribunale di Brescia. Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
FATTO
1.1.-. Con ordinanza in data 11-8-2004 il Tribunale di Brescia, adito ex art. 309 c.p.p., ha revocato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di ID AL limitatamente al capo A) della rubrica (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), confermando nel resto la citata misura sia nei confronti del ID che nei riguardi di LI AL.
1.2.-. Avverso la suindicata ordinanza dell'11-8-2004 hanno proposto ricorso per Cassazione ID AL e LI AL, tramite il loro difensore, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e per carenza di motivazione.
Ad avviso dei ricorrenti, le intercettazioni telefoniche, sulle quali è basata la misura custodiate, sarebbero inutilizzabili per violazione dell'art. 268, comma 3, c.p.p., in quanto le operazioni captative sarebbero state svolte con l'utilizzo di impianti diversi da quelli esistenti in Procura in assenza di un provvedimento del Pubblico Ministero ad hoc. Non sarebbe, infatti, legittimo il provvedimento datato 23-6-2004, emesso "postumo" dal Pubblico Ministero, in quanto con esso non si sarebbe operato un "completamento motivazionale di atti tempestivamente emessi" (consentito dalla giurisprudenza di legittimità), ma si sarebbe provveduto a emettere in un momento successivo (a distanza di mesi dalla fine delle operazioni) un atto autorizzativo mai precedentemente disposto.
DIRITTO
2.1.-. I ricorsi sono infondati.
Risulta dagli atti del procedimento (v. ordinanza del Tribunale di Brescia, pronunciata sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di El RI HA) che il provvedimento originario relativo atte ragioni giustificatrici della impossibilità di utilizzo degli impianti di registrazione presso gli uffici della Procura della Repubblica era "incorporato in ogni decreto dispositivo delle operazioni del Pubblico Ministero conseguente al decreto autorizzativo o a quello di convalida... emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari".
In riferimento a tale provvedimento presupposto è poi intervenuto, in data 23-6-2004, il decreto del Pubblico Ministero di integrazione, con il quale si è ovviato alle carenze motivazionali da cui era affetto l'atto originario, tempestivamente emesso. Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, con il decreto del 23-6-2004 si è in effetti completata la motivazione di un atto autorizzativo precedentemente preso.
Ciò in perfetta aderenza alla giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato che la motivazione del decreto con il quale il Pubblico Ministero ha disposto che le operazioni di intercettazione siano compiute con impianti esterni e diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica può essere integrata dallo stesso Pubblico Ministero, a proposito della ricorrenza delle condizioni che legittimano il ricorso a detti impianti, mediante un provvedimento diverso e successivo, che il giudice può considerare unitamente all'altro, quando è chiamato a valutare l'utilizzabilità delle comunicazioni intercettate (sez. 6^, sent. 7691 del 21-1-2004, rv. 229004; sent. 49119 del 25-9-2003, rv. 227709; sez. 4^, sent. 0 3986 del 17-11-1999, rv. 215658). 2.3.-. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2005