Sentenza 22 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/02/2002, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
E C.C. 69779 N 6 8 O I 9 1 Z / A 4 / R 6 T . 2 S N I . R G V I L POPOLO ĮTA0 25 28/02 . E P B . R D A L L L T A E A U D D B I E B I S T N R FE SUPREMA DI CASSAZIONE T E A N T S I 1 E Oggetto I S 3 R A 1 E E SEZIONE TRIBUTARIA T Tributaria N A Aloe Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SACCUCCI Presidente Dott. Bruno R.G. N. 10635/00 Cron. 6175 Dott. Giovanni PAOLINI Bel Consigliere Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. DI PALMA Consigliere Ud. 12/11/01 Dott. Salvatore ConsigliereDott. Francesco Antonio GENOVESE ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
ZA PE DI PE MARIO C. -- intimato avversO la sentenza n. 70/99 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 2001 07/04/99; . N 2234 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 12/11/01 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GIACOBBE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza in data 7 aprile 1999, ui impugnata, ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello prodotto dal 1° Ufficio distrettuale II.DD. di Napoli avverso la decisione della, già operante, Commissione tributaria di primo grado di Napoli n.818/10/94 del 3 marzo 11 ottobre 1994, recante parziale accoglimento di impugnativa, a suo tempo, interposta dalla ZA PE di US IO & C. s.a.s contro atto impositivo emessO dall'ufficio finanziario suindicato. La commissione tributaria regionale ha motivato la così resa statuizione osservando che e n a J "dall'appello dell'Ufficio si evince chiaramente la (relativa) tardività in quanto è stato redatto il giorno 30.10.1995, protocollato allo stesso ufficio il giorno 02 novembre 1995 con il n.644923 di protocollo pervenuto alla Commissione Tributaria di I° grado il giorno 29 dicembre 1995. La decisione I ° grado fu della Commissione Tributaria di notificata il 27 luglio 1995, pertanto l'Ufficio doveva provvedere a presentare appello entro e non oltre il 10 novembre 1995 e non come tardivamente 3 presentato in data 29 dicembre"; puntualizzando, quindi, che "la data scritta a penna del 4 novembre 1995 non ha alcun valore scritta sull'atto di appello e riportata anche nell'avviso di trattazione, così pure la data del 2 novembre 1995 che risulta dal timbro apposto dall'Ufficio delle Imposte Dirette", perché "il deposito, così sancisce la legge vigente, andava fatto nei termini presso la Commissione tributaria di 1° grado e non presso il protocollo dell'Ufficio II. DD. di Napoli, 1° Ufficio". Il Ministero delle finanze ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza surrichiamata, assunta, non notificata. La ZA PE di US IO & C. s.a.s., cui il ricorso stato notificato il 13 maggio 2000, non ha svolto attività difensiva nella presente sede. La p.a. ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Ministero delle finanze, con il motivo articolato per suffragare il ricorso, deduce che la pronuncia nei termini illustrati resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria regionale della Campania dovrebbe essere ravvisata passibile di cassazione perché inficiata da "violazione e falsa applicazione degli artt. 22 del d.p.r. 636/72 e 53 del d.l. 546/92 in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.": più specificamente, sulla premessa che "i Giudici della C.T.R. hanno evidentemente confuso le norme vigenti all'epoca dell'appello (d.p.r. n. 636/72) e le norme attuali (d.l. 546/92)", omettendo, in particolare, di tener conto del dato che "l'art. 22 del d.p.r. n. 636/72 secondo comma, nel testo in vigore fino al 31.3.1996 (re) cita testualmente che l'atto di appello, con allegata una copia in Carta semplice, è proposto mediante consegna с spedizione secondo 17le modalità di cui al primo comma dell'art. (cssia, in plico, senza busta, raccomandato con ricevimento) alla segreteria dellaavviso di Commissione Tributaria che ha emesso la decisione impugnata", accampa che "dall'avviso di trattazione che la C.T.R. ha inviato alla parte, si evince chiaramente che l'appello è stato proposto mediante spedizione avvenuta in data 04.11.1995, ricevuta n.8240, per cui l'appello, prodotto nei termini di cui all'art. 327 del c.p.c. (cioè entro il 10.11.1995), (è) tempestivo, ed irrilevante appare la data in cui la C.T. di Primo Grado di 5 Napoli ha provveduto ad effettuare la protocollazione"; puntualizza, in definitiva, che "è, pertanto, evidente, l'errore in cui è incorsa la Commissione, per cui la sentenza deve essere annullata". censura, si In ordine alla così formulata impongono i seguenti rilievi. A) L'addebito mosso dalla p.a. ricorrente al - giudice del merito di aver "confuso le norme vigenti all'epoca dell'appello (d.p.r. n.636/72) le norme attuali (d.
1. n.546/92)" è destituito di fondamento. In proposito, giova evidenziare che, giusta dal testo, sul punto quanto è dato ricavare della sentenza impugnata, lainequivocabile, commissione tributaria regionale ha ravvisato tempestivo, ed ha, conseguenzialmente, dichiarato inammissibile, l'appello discusso sul rilievo che l'atto introduttivo di tale gravame venne inoltrato alla segreteria della commissione tributaria di primo grado che aveva pronunciato la decisione appellata nella già maturata scadenza del termine sessanta giorni dalla comunicazione, di notificazione, di detta decisione. Nel contesto dato, risalta che la commissione 6 tributaria regionale ha definito la vertenza facendo applicazione del dettato dell'art. 22 d.p.r. 26.X.1972 n.636, da avere per suscettibile di operare nella situazione in argomento ratione temporis, il quale prevedeva appunto, che, nel quadro del contenzioso tributario dell'epoca, l'appello dovesse essere presentato (mediante consegna diretta о inoltro a mezzo della posta) alla segreteria del giudice di primo grado, e del tutto ignorando, invece la, successivamente intervenuta, normativa di cui al d.lgs. 31.XII.1992 n.546, regolante con modalità tutt'affatto diverse le forme della proposizione del gravame di cui trattasi. B)-E' del tutto inconferente l'assunto, prospettato nel ricorso, secondo il quale l'appello in questione dovrebbe essere ritenuto tempestivo ed ammissibile in quanto prodotto nel rispetto del termine annuale, decorrente dalla data di stabilitopubblicazione della sentenza impugnata, dall'art. 327 cod. proc. civ.. La contestata declaratoria dell'inammissibilità del gravame considerato nella sentenza qui impugnata risulta correlata, di fatti, alla riscontrata inosservanza, non già di detto termine 7 ma, di quello di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione di primo grado, stabilito dall'art. 22, comma 1, d.p.r. n. 636 del 1972, cit.. deduzione delC) -Non può essere attesa la ministero ricorrente secondo la quale, in contrasto con quanto ritenuto dal giudice del merito, l'appello in discorso sarebbe da ravvisare tempestivamente prodotto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza appellata, incontestatamente avvenuta il 27 luglio 1995, per essere stata perfezionata la relativa proposizione secondo lemediante spedizione postale, prescrizioni dell'art. 221 comma 3, del ridetto 1995, ed.p.r. 26.X.1972 n. 636, il 4 novembre perciò, vagliarsi la tempestività deldovendo, gravame con riferimento alla data, non già dell'arrivo alla p.a. destinataria della relativa ricezione ma, della spedizione cennata. In proposito, è sufficiente rilevare che non risulta acquisita agli atti la certificazione dell'ufficio postale - che, a' sensi del ripetuto art. 22, 3, d.p.r. n. 636 del 1972, dovrebbe comma far corpo con l'atto di appello documentante la dedotta spedizione e la sua data, e che, in una 8 situazione siffatta, contrariamente a ciò che sostiene la parte ricorrente, tale data non può essere individuata sulla base di annotazioni, di provenienza non verificata e non obiettivamente verificabile, riscontrante scritturate sull'atto in discussione. D) Corollario delle considerazioni fin qui svolte è che il ricorso, siccome sorretto da assunti tutti inaccoglibili, deve essere rigettato. La società intimata si è astenuta da ogni attività difensiva nella presente sede, e, perciò non si deve provvedere su sue spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di IL RELATORE, ད°vemb illium for Cini, cassazione, il 12 novembre 2001. IL PRESIDENTE Ромина исчис dibenion E N IL CANCELLIERE C1 O I 6 8 Z Arnaldo Garanc 9 A 1 R / 5 4 T . / S 6 I N 2 G - . E A .R B R I P . . R L D A L A D A L T E . E DEPOSITATO IN CANCELLERIA D B U T I A B S I N T N E A R 1 E S I S 3 T Oggi E 1 R L IL CANCELLIERE C A E Arnaldo Casano T N A B