Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2003, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
- E N 6 6 8 O 9 5 I 1 . Z 7 4 A N / R с 62P - 6 T 2 A B S I . I . R R С . L G P L E A . A R D T . L U B A E POF LO LIANO00949/03 REPUBBLICA ITALIANA B A D D I T I R E 1 S A T I T N 3 1 E N R S . E E I S N T A E A LA CORTE SUPREM DICASS E M Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 565/00 Presidente 2695/00 Cron.1862 Dott. Enrico PAPA Consigliere Dott. Stefano MONACI © Consigliere Rep. Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Ud. 05/06/02 Dott. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S EN TENZA N. 67629 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE REG. ENTRATE LOMBARDIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI elettivamente 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 12, presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
GN VA;
- intimato e sul 2° ricorso n° 02695/00 proposto da: 2002 VA, elettivamente domiciliato in ROMA 2472 GN -1- VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO GAFFURI, giusta procura in calce;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato avverso la sentenza n. 191/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 03/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
uditi per il resistente, gli Avvocati GAFFURI E ROMANELLI, che hanno chiesto l'accoglimento del incidentale;
il rigetto del ricorso ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso l'accoglimento del ricorso principale;
il rigetto per : del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di primo grado di Mi- lano, con decisione n. 594/01/92, accolse, dopo averli riuniti, i ricorsi proposti da OV Ma- gnani contro gli avvisi di accertamento notificati- gli dall'Ufficio imposte dirette di Milano, I Uffi- cio, per il 1985 e il 1986, che riprendevano a tas- sazione i contributi per differenza canoni d'affit- to corrisposti al contribuente dal Credito Italiano in conformità del contratto collettivo di lavoro a favore del personale trasferito in altra sede. L'Ufficio propose appello, e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza depositata il 3 dicembre 1998, lo respinse. Contro la sentenza di appello l'Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con un unico mo- tivo, notificandolo il 22 dicembre 1999. Il contri- buente resiste con controricorso e ricorso inciden- tale con due motivi, notificato il 27 dicembre 2000. Successivamente il contribuente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi devono essere riuniti, in quanto proposti contro la stessa sentenza. Nel controricorso del contribuente si eccepisce l'inammissibilità del ricorso, perché questo doveva essere proposto dall'Ufficio distrettuale delle im- poste dirette di Alessandria, e non già dalla Dire- zione regionale delle entrate per la Lombardia, in- dicata in ricorso quale articolazione del Ministe- L'eccezione non ha fondamento. L'eccezionalero. legittimazione processuale degli uffici periferici del Ministero delle finanze, prevista dal d.lgs. n. 546 del 1992 per i giudizi che si svolgono davanti alle commissione tributarie, non è infatti estensi- bile al giudizio davanti alla Corte suprema di cas- sazione. Con il ricorso si denuncia la violazione e fal- applicazione dell'art. 48 d. P. R. 29/9/1973 n. sa 597, e dell'art. 12 delle preleggi, nonché l'insuf- ficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia;
si deduce che le somme corrisposte a titolo "differenza canoni di affitto" concorrevano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, essendo la dipendenza dell'emolumento dal rapporto di lavoro esclusa solo nel caso in cui il rapporto sia mera occasione per la corresponsione di somme che trovano il loro titolo in una causa del tutto autonoma, come nel caso del risarcimento danno da infortunio imputabile al datore di lavoro. Nel caso Il rel. est. dr. Aldo Ceccherini le somme riprese a tassazione derivavano in esame, genericamente dal rapporto di lavoro, bensì non proprio dalla prestazione di lavoro, concretamnte svolta in altra sede, e il contributo canoni di lo- cazione, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non aveva natura risarcitoria о indennitaria, ma retributiva. Il motivo ripropone una questione già risolta da questa Corte, dopo alcune iniziali incertezze, in senso favorevole alle tesi sostenute dalla parte ricorrente. Pertanto, sul punto è sufficiente, qui, richiamare le sentenze 8 marzo 2000 n. 2604 e marzo 2000 n. 2611. In particolare, la prima delle citate ha precisato che, in base due sentenze comma primo del d.P.R. 29 settembre dell'art. 48, 1973 n. 597 (e anche prima dell' emanazione del d. P. R. 22 dicembre 1986 n. 917) le indennità di trasferimento e le indennità similari, quale il rimborso, da parte del datore di lavoro, di parte del più consistente canone di locazione che il di- pendente debba pagare per acquisire il godimento di un confacente alloggio (cosiddetto "contributo affitto"), ossia le somme che il datore di lavoro eroghi al dipendente per alleviare la maggiore en- tità degli oneri generali connessi allo stabile spostamento territoriale dell'attività lavorativa, sono componenti del reddito tassabile, ai fini Irpef, per l'intero ammontare, anche se ricadono nei periodi d'imposta anteriori al 1988. Il motivo, pertanto, deve essere accolto. Con il ricorso incidentale si denunzia innanzi tutto la carenza di legittimazione passiva del re- sistente, dovendo la pretesa tributaria dell'Ammi- nistrazione essere fatta valere nei confronti del sostituto d'imposta. Il motivo è inammissibile, non ricollegandosi ad alcuna statuizione rinvenibile nella sentenza impugnata, e non essendo neppure formulato sotto il profilo dell'omessa pronuncia su una questione pro- posta dalla parte. In secondo luogo, nel ricorso incidentale si sostiene che, in ogni caso, dovrebbe trovare appli- cazione, a favore del contribuente, la disciplina più favorevole, in materia di sanzioni, sopravvenu- ta in corso di causa (d.lgs. n. 472/1997), che con- templa il principio di colpevolezza. Ma non si for- mula alcuna richiesta al riguardo, concludendosi per la conferma, anche con altra motivazione, della sentenza impugnata. Il motivo è inammissibile, oltre che per la sua genericità non essendo neppure indicata in modo specifico la norma dalla cui applicazione il con- Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini tribuente trarrebbe beneficio, tra quelle comprese nel nuovo sistema sanzionatorio perché non si è neppure tradotta in una censura contro la sentenza impugnata, nella quale, peraltro, nessuna statui- zione sul punto è rinvenibile. Nella memoria successivamente depositata, il contribuente oppone, a norma dell'art. 1306 cpv. c.c., il giudicato che si sarebbe formato tra l'Am- ministrazione finanziaria e il datore di lavoro, sostituto d'imposta, per gli anni d'imposta 1985 e 1986, sulla intassabilità delle somme corrisposte al lavoratore per il titolo in discussione Anche questo motivo, che doveva essere proposto in via di ricorso incidentale, è inammissibile, es- sendo stato formulato con memoria depositata dopo il deposito del controricorso. La questione pro- spettata, che peraltro attiene all'esecuzione e non può essere sollevata nel giudizio di impugnazione avverso l'accertamento (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 21 gennaio 1991 n. 535), non è di quelle rilevabili d'ufficio, e presuppone che, nel giudizio di meri- to, il debitore abbia espressamente chiesto che a lui si estendano gli effetti della sentenza resa nei confronti del condebitore (Cass. 15 febbraio 2000 n. 1681). In conclusione la sentenza deve essere cassata in relazione al ricorso accolto. La causa inoltre, non ricorrendo la necessità di ulteriori accerta- menti di fatto, può essere decisa in questa sede a norma dell'art. 384 cpv. c.p.c., e, in applicazione dei principi precedentemente enunciati, deve riget- tarsi il ricorso introduttivo del contribuente. L'esistenza di oscillazioni iniziali nella giu- risprudenza giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio. ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TRIBUTARIA MATERIA
P. q. m.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricor- so principale e dichiara inammissibile quello inci- dentale;
cassa in relazione al ricorso accolto e decidendo nel merito rigetta il ricorso introdutti- vo del contribuente;
compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 5 giugno 2002. Il Cons. est. Il Presidente. ного сил - (Aldo Ceccherini) (Francesco Cristarella Orestano) DEPOSITATO IN CANCEL IL CANCELLIGE com. rel. ust. GEN. 70% IL CANCELLIERE Arnaldo Casansane 22 EICC Aldo deepheLeceherini Oggi