Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2004, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V.O.G., Verband der Sudtiroler Obstgenossenschaften - Federazione Cooperativa Frutticoitori Alto Adige soc. coop. s.r.l. , con sede in Laives, in persona del presidente sig. Franz Varesco, rappresentata e difesa dall'avv. Reinhart Volgger di Bolzano e dall'avv. Luigi Manzi presso il quale è elettivamente domiciliata nel di lui studio in via Federico Confalonieri 5;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI LAIVES, in persona del sindaco pro tempore, con sede in Laives, domiciliato presso l'avv. Carlo Bertacchi, Via L. da Vinci 10, 39100 Bolzano, difeso dall'Avv. Arnoldo LONGR di Bolzano ed elettivamente domicialiato presso lo studio dell'Avv. Salvatore Di Mattia, via F. Gonfalonieri 5/14, Roma;
- controricorrente -
SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bolzano, via Duca d'Aosta 53;
- intimati -
avverso la sentenza n. 128/11/98 del 13 ottobre 1998, pronunciata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, Sez. 2^, depositata il 4 ottobre 1999 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2003 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito, per la ricorrente, l'Avv. Coglitore (con delega) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per i resistenti, l'Avvocato dello Stato Di Mattia (con delega) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Augustinis Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'inizio degli anni Ottanta il Comune di Laives, insieme ai Comuni di Bolzano e di Bronzolo, costituiva un consorzio per lo smaltimento delle acque di rifiuto. Dalla costituzione del consorzio derivava la progettazione e realizzazione dell'impianto di smaltimento "Depuratore Fossa Grande" che entrava in funzione nel maggio del 1996.
In data 18 giugno 1997 veniva notificata alla V.O.G. una cartella esattoriale per l'importo complessivo di lire 1.381.139.223, di cui lire 1.352.269.000 per "acque reflue su consumi 1996" ed il residuo per acqua potabile.
Con ricorso del 30 luglio 1997 la V.O.G. impugnava detta cartella limitatamente alla parte in cui determinava la tariffa per lo smaltimento degli scarichi da attività industriale, ritenendo che non fosse stata tenuta in debito conto l'effettiva quantità di acqua reflua indirizzata verso il depuratore e che non fosse equa l'applicazione di tariffe omogenee indistinte per acque reflue scaricate ma non depurate e acque reflue scaricate e depurate. Si costituiva il Comune di Laives. Con sentenza 109/3/97 del 26 novembre 1997 la Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano accoglieva il ricorso della società disapplicando le delibere del comune di Laives poste a base del conteggio addebitato, che veniva pertanto ridotto a lire 729.431.651.
Avverso detta sentenza proponeva appello il Comune di Laives davanti alla Commissione Tributaria di Secondo grado di Bolzano che, con sentenza 128/11/98 depositata il 4 ottobre 1999, accoglieva i gravami dell'Amministrazione.
Ricorreva per Cassazione l'intimata società con ricorso corroborato da quattro motivi.
Resisteva con controricorso l'intimato Ufficio.
Depositavano memorie, ex art. 378 c.p.c., ricorrente e resistente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato la "insufficiente motivazione circa il punto decisivo della controversia relativo all'effettivo allacciamento alla pubblica fognatura", atteso che i giudici avrebbero ritenuto che la V.O.G. aveva provveduto all'allacciamento alla pubblica fognatura sin dal 1 gennaio 1996 basandosi su una lettura sommaria della denuncia annuale stilata dalla stessa società per l'anno 1996 e pervenuta al Comune di Laives. In particolare non avrebbero esaminato il verbale di sequestro allegato, datato 2 marzo 1993, dal quale si evincerebbe che la V.O.G. non era allacciata alla pubblica fognatura, mentre avrebbero considerato maggiormente attendibile l'autorizzazione provvisoria all'allacciatura alla pubblica rete fognaria rilasciata dal Comune di Laives in data 25 marzo 1993, deducendo da questa l'effettivo allaccio della Società alla fognatura pubblica. Il motivo è infondato, al limite dell'inammissibilità. Nel giudizio di legittimità presso questa Corte sussistono vizi di motivazione solo quando nella sentenza impugnata possa essere riscontrato il mancato esame di punti decisivi della controversia tanto da non consentire l'identificazione del procedimento logico che è alla base della decisione. E il ricorrente ha l'onere di indicare nel ricorso il preciso contenuto e la natura della risultanza che ritiene trascurata o mal vagliata, giacché tale specificazione risulta assolutamente necessaria affinché la Suprema Corte possa accertare la decisività del motivo.
La Corte di Cassazione non può valutare autonomamente il merito della causa, dacché il suo ruolo è esclusivamente quello di accertare se la decisione è coerente con l'esposizione delle ragioni e delle fonti del convincimento, essendo insindacabile in sede di legittimità la valutazione delle circostanze e delle ragioni poste alla base di tale convincimento. In tutti i casi, pertanto, in cui il giudice a quo abbia dato adeguata e sufficiente motivazione del suo convincimento, consentendo la verifica dell'iter logico seguito sia a riguardo dell'apprezzamento dei fatti dedotti che delle norme di legge e dei principi di diritto applicabili, non può necessariamente essere riesaminato il merito della questione (Cass. 7235/1995 - Cass. 2355/1982 - Cass. 3920/1981).
Nel caso di specie, leggesi nella sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado: "la quantità di acque reflue da processo produttivo posta a base dell'impugnata cartella esattoriale (330.341 me) è stata calcolata dal Comune di Laives sulla scorta delle stesse indicazioni fornite dalla V.O.G. nella denuncia annuale (cfr. doc. 3 fasc. ric.)"- E sulla circostanza che le acque conferite all'impianto di depurazione nell'anno 1996 erano state pari a 198.269 mc la Commissione ha asserito che il dato rilevante ai fini della determinazione del canone è la quantità delle acque immesse e non già quello delle acque effettivamente depurate. Nessuna censura fondata, quindi, è stata mossa alla Commissione Tributaria di secondo grado sulla motivazione in ordine alla quantità di acqua in relazione al canone. Il contrasto, sorto unicamente sull'individuazione del dato rilevante ai fini della determinazione del canone, ovverosia se esso deve basarsi sulla quantità dell'acqua immessa o su quella dell'acqua effettivamente depurata, è stato esaurientemente motivato.
Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato la "omessa motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla chiesta disapplicazione (parziale) delle delibere comunali n. 123 e n. 124 della Giunta Comunale di Laives. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 l. 36/1994, dell'art. 3 della delibera della Giunta Provinciale n. 5156/1995 in relazione agli artt. 5 e 6 della l. n. 2248/1865 all. E". A parere della ricorrente la sentenza avrebbe omesso di motivare la legittimità delle delibere comunali di riferimento per la determinazione della tariffa annuale, limitandosi esclusivamente ad un fugace cenno all'art. 14, quarto comma, della L. "Galli". Il motivo è inammissibile e comunque infondato. La censura non è stata riproposta nel giudizio di secondo grado e pertanto la stessa deve ritenersi inammissibile ex art. 56 del D.Lvo 32 dicembre 1992, n. 546.
È opportuno comunque sottolineare che le delibere de quibus ricalcavano pedissequamente il disposto legislativo dell'art. 14 della L. 5 gennaio 1994 n. 36 (Legge Galli), nella quale viene precisato al comma primo che la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, e al comma quattro che per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. La legge 36/1994, presentando indubbiamente i caratteri della "riforma economico sociale" ex art. 33 di detta normativa (Disposizioni di principio) ed ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, superava come tale i limiti imposti al legislatore statale dalla peculiare autonomia riconosciuta alla Provincia di Bolzano, ed era di immediata applicazione nel territorio anche provinciale.
Con il terzo motivo la V.O.G. ha denunciato la omessa motivazione sul punto decisivo della controversia relativo all'efficacia temporale dell'art. 10 L.P. 2/96 e all'efficacia nello spazio dell'art. 14 legge "Galli", atteso che la sentenza avrebbe omesso qualsiasi motivazione riguardo alla validità di queste due normative che pur sarebbe stata decisiva per la decisione della controversia per ciò che concerne l'applicazione della tariffa al periodo anteriore all'entrata in vigore della legge provinciale. Il motivo è in parte assorbito, e comunque infondato.
Richiamando quanto già detto in relazione al primo motivo, la determinazione temporale ai fini della definizione della quantità di acqua oggetto del tributo non ha specifica rilevanza dal momento che, come già detto, il canone è stato determinato sulla base della quantità di acqua precisata dalla stessa ricorrente. De resto anche alla luce della previgente normativa, questa Corte aveva rilevato che i canoni per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto di insediamenti industriali (art. 16 ss. della legge 319 del 1976, modif. dall'art. 3 del D.L. n. 38 del 1981, conv. nella legge n. 153 del 1981) hanno natura di entrate tributarie - trattandosi di prestazioni obbligatoriamente ed autoritativamente determinate dall'ente pubblico gestore del servizio, ricollegate al verificarsi delle situazioni di fatto previste dalla legge - e sono dovuti, quando nel comune siano in funzione gli appositi impianti (nella specie, gestiti in regime di "privativa" dall'ente locale), per la sola obiettiva possibilità di usufruire del servizio, a prescindere dalla sua effettiva utilizzazione (Cass. 9434/1994). Con il quarto motivo la società ha lamentato la "questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 legge "Galli" n. 35/1994 in riferimento agli articoli 3, 9, 32 e 53 Cost., atteso che detta normativa prevederebbe il pagamento della tariffa per il servizio di fognatura sul solo presupposto dell'allacciamento alla pubblica fognatura, ma non imporrebbe il pagamento di alcun tributo da parte di coloro che non hanno effettuato detto allaccio, indipendentemente dalla quantità e qualità del rifiuto idrico che essi producono e scaricano in natura.
Manifestamente infondata è l'eccezione di incostituzionalità dal momento che non tiene in debito conto la differenza esistente tra chi, pur producendo scarichi da depurare, non è allacciato alla pubblica fognatura e chi invece lo è. Nel primo caso infatti il soggetto dovrà dotarsi di impianto autonomo di trattamento delle acque reflue sostenendo in prima persona i costi per la tutela ambientale. Chi invece fa confluire le acque nella pubblica fognatura, come nel caso in esame, crea dei costi sociali che la legge citata stabilisce opportuno dividere tra tutti i produttori di scarichi da insediamento produttivo che necessitano trattamento, anche per realizzare degli impianti di depurazione idonei ad eliminare l'inquinamento dell'ambiente pubblico dove non esistenti. Il ricorso pertanto va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 9 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004