Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2005, n. 34669
CASS
Sentenza 6 luglio 2005

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La sentenza di patteggiamento costituisce titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa con altra sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen., qualora la pena irrogata per il delitto anteriormente commesso (ma giudicato successivamente) cumulata con l'altra dichiarata sospesa, superi i limiti sanzionatori stabiliti dall'art. 163 cod. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2005, n. 34669
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34669
    Data del deposito : 6 luglio 2005

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