Sentenza 6 luglio 2005
Massime • 1
La sentenza di patteggiamento costituisce titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa con altra sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen., qualora la pena irrogata per il delitto anteriormente commesso (ma giudicato successivamente) cumulata con l'altra dichiarata sospesa, superi i limiti sanzionatori stabiliti dall'art. 163 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2005, n. 34669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34669 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 06/07/2005
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 00870
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 041937/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
UR AL N. IL 11/06/1979;
avverso ORDINANZA del 13/10/2004 TRIBUNALE di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE MAIO GUIDO;
lette le conclusioni del P.G., rigetto del ricorso;
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 21.11.2004, emessa su richiesta delle parti ex art. 444 cpp, irrev. il 24.10.2002, il Gip del Tribunale di Taranto
applicò a UR UA la pena di anni uno e mesi otto di reclusione e lire un milione di multa in relazione ai delitti di furto ed estorsione commessi il 26 e il 30.6.2000.
In seguito a tale sentenza, il PM presso quel Tribunale chiese in sede esecutiva la revoca del beneficio della sospensione condizionale già concesso all'UR con ben sei sentenze precedenti: 1) sent. ex art. 444 cpp Tribunale di Taranto 15.12.1999, irrev. 11.2.2000, pena di anni uno mesi quattro di reclusione e L. 500.000 di multa;
2) decreto GIP Tribunale di Taranto 6.4.2000, irrev. 31.5.2001, pena L.
2.250.000 di multa;
3) sentenza C.A. per i Minori di Taranto 22.9.2000, irrev. 21.2.2002, pena di anni uno di reclusione e L. 600.000 di multa;
4) sent. ex art. 444 cpp Tribunale di Taranto, sez. di Mandria, 21.12.2000, irrev. 121.5.2001, pena di mesi uno di reclusione e L. 3000.000 multa;
5) sent. ex art. 444 cpp Trib. Taranto, sez. di Manduria, 6.3.2001, irrev. 27.9.2001, pena di mesi tre di reclusione e L. 2000.000 di multa;
6) sent. ex art. 444 Trib. di Brindisi, sez. Francavilla Fontana, 11.6.2001, irrev. 18.7.2001, pena di mesi dette reclusione e L. 2000.000 multa.
Il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, revocò i citati benefici della sospensione condizionale, ritenendo integrata la fattispecie di cui all'art. 168 co. 1 n. 2 cp. con ordinanza in data 11.7.2003 avverso la quale l'UR propose ricorso per Cassazione. Questa Corte, in accoglimento del ricorso, annullò il provvedimento impugnato con rinvio enunciando il principio secondo cui "...la sentenza emessa a seguito di rito alternativo ex art. 444 cpp, non avendo natura di sentenza di condanna, perché prescinde dall'accertamento giudiziale della responsabilità, non costituisce titolo atto a consentire la revoca, ai sensi dell'art 168 cp, della sospensione condizionale concessa precedentemente". Il Tribunale di Taranto, giudicando in sede di rinvio in funzione di giudice dell'esecuzione, ha nuovamente revocati i citati benefici della sospensione condizionale reiteratamente concessi all'UR, con ordinanza in data 13.10.2004. Anche tale provvedimento è stato impugnato con ricorso per Cassazione dal difensore dell'UR, il quale denuncia con unico motivo violazione degli artt. 623 lett. a), 628 co. 2 e 627 co. 3 cpp, in quanto il Tribunale di Taranto non avrebbe tenuto conto del principio di diritto enunciato da questa Corte, riesaminando la questione "alla luce delle altre pronunce della Corte di Cassazione ritenute più adeguate a sostenere la tesi più coerente con il provvedimento oggetto di impugnazione in prima istanza", ragione per cui alla fine "il giudice di rinvio aveva reiterato la propria decisione censurata dal S.C.".
Il Proc. Gen. presso questa Corte ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato, dovendosi condividere i rilievi svolti in requisitoria dal Proc. Gen., che il Collegio fa propri. È indiscutibile, infatti, che la norma di cui all'art. 623 lett. a) cpp sancisce l'obbligo per il giudice di rinvio di uniformarsi al principio enunciato da questa Corte per la risoluzione della questione di diritto oggetto di discussione in sede di legittimità e che tale vincolo decisorio - che scaturisce dal carattere di autorità che assiste le sentenze della Corte di Cassazione - ha carattere assoluto e inderogabile (anche quando - come esattamente rileva il ricorrente - la enunciata regula iuris sia per avventura divenuta inattuale a seguito di un successivo mutamento di indirizzo giurisprudenziale). Nel caso in esame, tuttavia, non può ritenersi che il Tribunale, nell'emettere la pronuncia rescissoria, confermativa di quella precedente, si sia discostato dal principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento (e che, peraltro, è assolutamente allineato con quanto affermato reiteratamente dalle Sez.Un. di questa Corte, v., tra le altre, le sent. 18.4.97 n. 1, Barhrouni e
3.5.2001 n. 31, Sormani): del principio stesso ha solo correttamente precisato i limiti e il contenuto, rilevando che la sua portata applicativa era riferita soltanto all'ipotesi di revoca prevista dall'art. 168 co. 1 n. 1 (reato posteriormente commesso), relativamente alla quale soltanto la decisione di questa Corte ha escluso che la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cpp per reato successivamente commesso nel periodo della sospensione, non avendo natura di sentenza di condanna in quanto emessa sine sudicio, possa comportare la revoca del beneficio, che invece presuppone un accertamento positivo e costitutivo di responsabilità. Il Tribunale ha esattamente rilevato che uguale principio non vale per la diversa fattispecie risolutiva di cui all'art. 168 co. 1 n. 2 co. (reato anteriormente commesso) in quanto la sentenza di patteggiamento costituisce titolo legittimante la revoca del beneficio, anche se concesso con altra sentenza ex art. 444 cpp, qualora la pena irrogata per delitto anteriormente commesso (ma giudicato successivamente), cumulata all'altra (o alle altre) dichiarate sospese, superi i limiti sanzionatori stabiliti dall'art. 163 cp. L'avere il giudice a quo puntualizzato, in modo estremamente preciso e giuridicamente ineccepibile, l'ambito concreto del principio di diritto enunciato con la sentenza di annullamento, non pone la decisione impugnata su un piano di contrasto con il dictum di questa Corte, perché, anzi, la stessa si inquadra nello schema interpretativo della pronuncia rescindente, della quale costituisce l'ulteriore sviluppo logico. Deve, in definitiva, ritenersi che la revoca delle sospensioni condizionali concesse con le sentenze indicate in premessa è stata legittimamente disposta, ricorrendo - come del resto non viene contestato - tutte le condizioni di cui all'art. 168 co. 1 n. 2 cp, avendo l'UR riportato un'altra condanna (quella 21.11.2001 inizialmente citata, irrev. il 24.10.2002) per delitti commessi il 26 e il 30.6.2000 (e cioè anteriormente alla data in cui sono divenute irrevocabili le precedenti sentenze di cui ai punti 2-3-4-5 e 6), a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cp. Va, inoltre, precisato che la decisione impugnata ha fatto ineccepibile applicazione del principio, ribadito anche in una delle già citate decisioni delle Sez. Un. di questa Corte (quella
3.5.2001 n. 31, Sormani, rv. 218526), secondo cui il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere revocato per effetto di una successiva sentenza di patteggiamento, non contenendo quest'ultima quell'accertamento di responsabilità che costituisce imprescindibile presupposto per la revoca disciplinata dall'art. 168 co. 1 n. 3 cp;
viceversa, se già concesso per pena patteggiata, non solo non può essere reiterato in relazione a successiva sentenza, anche di patteggiamento, per fatto anteriormente commesso, dalla quale derivi l'applicazione di una pena detentiva che, cumulata con la precedente, superi i limiti fissati dall'art. 163 cp, ma - nelle medesime condizioni- va addirittura revocato, in quanto sia il divieto della sua ulteriore concessione ex art. 164 co. 2 n. 1, sia la revoca per condanna sopravvenuta ex art. 168 co. 1 n. 2 cp, prescindono dalla natura del provvedimento che vi abbia dato causa, facendo esclusivo riferimento alla circostanza che una pena sia stata inflitta, ancorché con sentenza di patteggiamento, della quale, pertanto, deve tenersi conto ai detti fini.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2005