Sentenza 12 settembre 2003
Massime • 1
L'interrogazione di garanzia da parte del giudice che disponga la misura della custodia cautelare in carcere non è dovuto quando detta misura sia applicata, secondo quanto previsto dal comma 1-ter dell'art. 276 cod. proc. pen., in caso di trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari precedentemente disposti. (In motivazione la Corte ha osservato che la scelta del legislatore non può considerarsi irrazionale o contraria all'esercizio del diritto di difesa, posto che l'aggravamento consegue ineluttabilmente a circostanze di facile accertamento e d'altra parte l'interessato, trattandosi solo di contestare l'accertamento della violazione o di allegare possibili giustificazioni, può trovare adeguata tutela attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 12/09/2003, n. 37820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37820 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri:
Dott. Claudio Vitalone - Presidente -
Dott Bruno Rossi - Consigliere -
Dott. Antonio Morgigni - Consigliere -
Dott. Gennaro Marasca - Consigliere -
Dott Agnello Rossi - Consigliere -
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA D'AM, n. a Eboli l'11.4.1983;
avverso l'ordinanza in data 14.7.2003 del Tribunale di Salerno;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fabrizio Hinna Danesi che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1.DA D'AM ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in data 14.7.2003 del Tribunale del riesame di Salerno che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del 6.6.2003 con cui la Corte di appello di Salerno aveva respinto l'istanza diretta a far dichiarare l'inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti dell'odierno ricorrente ai sensi dell'art.276 C.P.P.. 2. Nel ricorso si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p., e si sostiene in particolare che il Tribunale ha ritenuto l'infondatezza dell'appello cautelare proposto e lo ha rigettato per motivi diversi da quelli devoluti.
Nell'appello cautelare, infatti, si lamentava elle la Corte di appello l'interrogatorio di garanzia, a seguito di aggravamento della misura cautelare, in base alla considerazione che il pubblico ministero aveva già provveduto all'emissione della richiesta di giudizio immediato. Nel far questo la Corte di appello aveva dimenticato che tale interrogatorio - anche in caso di trasgressione delle misure imposte - va espletato sino a che non si giunga alla dichiarazione di apertura del dibattimento.
Al Tribunale del riesame era stata devoluta solo la problematica afferente alla necessità o meno di procedere all'interrogatorio in relazione alla fase procedimentale raggiunta.
Secondo il ricorrente il Tribunale del riesame non si è attenuto a questo tema perché si è uniformato ad una serie di pronunce dei giudici di merito per sostenere la inutilità dell'interrogatorio ed ha fornito una impropria lettura di un precedente giudiziario richiamato nell'atto di appello.
In conclusione secondo il ricorrente l'omesso espletamento dell'interrogatorio comporta la comminatoria di inefficacia della misura cautelare imposta giacché l'art. 302 fa riferimento a tutti i termini previsti dall'art. 294 c.p.p. "diversamente da quanto sostenuto dal giudice del gravame laddove evidenzia che l'inefficacia riguarda solo l'ipotesi di cui all'art. 294, comma 1, c.p.p.". CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Per decidere il ricorso proposto da DA D'AM occorre verificare se, nell'ipotesi di cui all'art. 276, 3 comma, c.p.p. (sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere a seguito di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora), sia necessario che il giudice proceda tempestivamente all'interrogatorio di garanzia, pena la perdita di efficacia della misura custodiale adottata, o se, invece, l'espletamento dell'interrogatorio non costituisca, in ragione della assoluta peculiarità della fattispecie, adempimento doveroso ed indispensabile per la conservazione di efficacia della misura custodiale.
2. Osserva il collegio che la procedura prevista dall'art. 276, 3 comma, c.p.p. presenta innegabili aspetti di tipicità e specialità
che valgono a differenziarla nettamente nel quadro delle procedure finalizzate all'aggravamento di misure cautelari. Si tratta infatti di una procedura avente carattere sanzionatorio, che il legislatore ha inteso tenere nettamente distinta da quella contemplata dall'art. 299, 4 comma, c.p.p. (che attiene invece al caso di misure più gravi applicate dal giudice su richiesta del pubblico ministero in presenza di aumentate esigenze cautelari) ed ha disegnato in modo differente anche dalla procedura di cui al primo comma dello stesso art. 276 c.p.p., che si riferisce alle trasgressioni di prescrizioni inerenti alle misure cautelari diverse dall'indebito allontanamento dal luogo degli arresti. Particolarmente significativi, al riguardo, i dati testuali. L'incipit del 4 comma del citato art. 299 c.p.p. - che recita "Fermo quanto previsto dall'art. 276" - rende chiara l'intenzione del legislatore di evitare confusioni e commistioni tra il meccanismo preordinato all'aggravamento di misure cautelari in conseguenza dell'aggravarsi delle esigenze cautelari e quello di sostituzione delle misure a seguito di accertate trasgressioni regolato dall'art.276 c.p.p.. Per altro verso l'esordio del terzo comma dell'art. 276 c.p.p. sottolinea la assoluta tipicità della fattispecie in esso contemplata ed il carattere di specialità della relativa procedura che si pone come cautelare m carcere a seguito della segnalazione della trasgressione ad opera degli organi senza richiedergli di attendere una richiesta del pubblico ministero (Cass., Sez. VI, sent. n. 270 del 18.1.2000). La peculiarità del congegno procedurale disegnato dal 3 comma del citato art. 276 è ulteriormente sottolineata dall'assenza di ogni autonoma previsione in tema di interrogatorio di garanzia e dal mancato rinvio alle disposizioni del codice che, in relazione a differenti ipotesi, regolano lo svolgimento di tale interrogatorio, ne fissano i termini, stabiliscono le conseguenze del suo mancato espletamento entro i termini.
3. Sulla base di questi dati letterali e sistematici si deve escludere che la procedura ex art. 276, 3 comma, c.p.p. richieda il necessario espletamento dell'interrogatorio di garanzia successivo all'adozione della misura custodiale.
Tale soluzione imposta dai dati normativi che riflettono l'assoluta peculiarità della fattispecie regolata - non appare ingiustificata o irrazionale.
Il carattere puntuale dell'accertamento che precede l'applicazione della custodia in carcere ai sensi dell'art. 276, 3 comma, c.p.p. che risulta rigorosamente circoscritto al "fatto" dell'avvenuto allontanamento dall'abitazione; la circostanza che sia "autonomamente" il giudice ad adottare la sanzione processuale;
il fatto che questi, ove accerti l'indebito allontanamento, debba "necessariamente" adottare la misura della custodia in carcere;
l'assenza di complesse verifiche e valutazioni sull'esistenza e sulla consistenza dei presupposti per l'applicazione o la modificazione della misura cautelare: tutti questi elementi segnalano che, in relazione alla fattispecie in esame, non ricorrono quei fattori che hanno indotto il legislatore ad imporre, in altre ipotesi, il tempestivo espletamento dell'interrogatorio di garanzia ed a subordinare a tale adempimento la conservazione di efficacia della misura.
Nè, infine, per effetto di tale soluzione, appaiono pregiudicate le possibilità di una efficace difesa del soggetto raggiunto dalla misura custodiale a seguito della procedura ex art. 276, 3 comma, c.p.p., giacché - trattandosi essenzialmente di contestare le risultanze un accertamento di polizia o di invocare l'esistenza di cause di giustificazione dell'avvenuto allontanamento - gli ordinari mezzi di impugnazione a disposizione del custodito sono pienamente idonei a garantire la tempestiva correzione di eventuali errori ed il ripristino della preesistente misura degli arresti domiciliari.
4. Da ultimo va chiarito che il collegio non ignora che una recente decisione di questa Corte (Cass., Sez. VI, sent. n. 45543 del 21.11.2001) ha ritenuto necessario l'interrogatorio di garanzia nell'ipotesi di aggravamento delle misure cautelari ai sensi dell'art. 276, 1 comma, c.p.p. (facendo riferimento, per l'individuazione del termine di espletamento dell'interrogatorio, al termine di dieci giorni fissato dall'art. 294, comma 1 bis, del codice di procedura), ma sottolinea che tale precedente riguarda comunque una fattispecie diversa da quella qui esaminata poiché, come si è già prima precisato, il meccanismo procedurale previsto dal 3 comma si differenzia da quello contemplato nel 1 comma dell'art. 276 c.p.p. tanto per la tipicità della trasgressione che ne determina l'avvio, quanto per le modalità di accertamento, quanto, infine, per l'assenza di discrezionalità del giudice nel determinare la misura da applicare (che nell'ipotesi regolata dal terzo comma è sempre la custodia cautelare in carcere). In conclusione, dunque, va dichiarato infondato il motivo di ricorso con il quale si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata sul presupposto che l'omissione dell'interrogatorio di garanzia abbia determinato l'inefficacia della misura custodiale ex art. 276,3 comma, c.p.p.. 5) Quanto poi all'ulteriore doglianza del ricorrente secondo cui il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto l'infondatezza dell'appello cautelare per "motivi" diversi da quelli devoluti è agevole rilevare che essa si basa su di un equivoco lessicale facile da dissipare.
Il Tribunale del riesame di Salerno ha ampiamente affrontatola questione di diritto posta dai ricorrente - e cioè la necessità o meno dell'espletamento dell'interrogatorio di garanzia in un caso di applicazione della misura custodiale ai sensi dell'art. 276, 3 comma, c.p.p. - giungendo a negare tale necessità sulla base di
"ragioni" giuridiche diverse da quelle che avevano indotto la Corte d'appello a rigettare l'istanza del ricorrente.
La Corte di appello aveva infatti rigettato la richiesta del ricorrente sostenendo che non poteva essere applicata la disposizione in tema di interrogatorio di garanzia prevista dall'art. 294, comma 1 bis, c.p.p. per ragioni attinenti alla fase processuale, mentre il Tribunale ha negato in radice la doverosità dell'interrogatorio nell'ipotesi ex art. 276, 3 comma, c.p.p.. Perciò, quando nell'ordinanza del Tribunale di Salerno si legge che l'appello cautelare "è infondato e va rigettato con la conseguente conferma del provvedimento impugnato, se pure per motivi diversi da quello nello stesso esplicitati ...." ci si riferisce solo al fatto che il Tribunale ha confermato il provvedimento della Corte d'appello seguendo il tracciato dei motivi di impugnazione ma giungendo alla decisione sulla questione di diritto posta dal ricorrente in base ad un itinerario giuridico ed argomentativo differente da quello adottato dalla Corte d'appello e non , come suggerisce il ricorrente, violando le regole dell'appello cautelare. Alla radice dell'equivoco sta in sostanza l'uso inappropriato della parola "motivi" nella frase dell'ordinanza del Tribunale di Salerno prima citata;
ma se a tale parola si sostituiscono - come è doveroso fare sulla base dell'analisi dell'ordinanza impugnata - più appropriate espressioni come "ragioni giuridiche " o "argomenti", anche l'equivoco lessicale viene meno e la forma espressiva si allinea alla sostanza che è quella di una decisione centrata sul tema giuridico posto dal ricorrente che ha confermato l'ordinanza impugnata sulla base di una diversa argomentazione tecnico giuridica.
Anche questa doglianza va perciò dichiarata infondata.
6. Il ricorso va pertanto respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 OTTOBRE 2003.