Sentenza 13 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di abuso d'ufficio, la violazione del dovere di astensione da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio integra l'ipotesi di reato quando si accompagna alla strumentalizzazione dell'ufficio stesso che denota uno sviamento di potere, ossia un uso distorto dei poteri funzionali ovvero un cattivo esercizio dei compiti inerenti un pubblico servizio. (Fattispecie in tema di gara di appalto per la fornitura di pasti alle mense scolastiche comunali in cui la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi avverso la sentenza di condanna della legale rappresentante dell'impresa risultata poi aggiudicataria e del marito, già consulente incaricato dallo stesso comune di studiare e predisporre il capitolato di gara, il quale non si era astenuto dall'intervenire quale membro della commissione di esame delle offerte della gara di appalto, attribuendo impropriamente il punteggio alla impresa gestita dalla moglie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2002, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. RENATO ACQUARONE Presidente
1. Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere
2. Dott. RAFFAELE LEONASI Consigliere
3. Dott. ILARIO MARTELLA Consigliere
4. Dott. FRANCESCO SERPICO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
FE LI;
GA EL;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 27/2/2002;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Serpico;
udito il P.M. in persona del S.P.G. dr. G. Ciani che ha concluso per: Dichiararsi inammissibili i ricorsi perchè generici e manifestamente infondati;
udito il difensore Avv. G. Leccisi che ha concluso per: Accogliersi i ricorsi.
O S S E R V A
Sull'appello proposto da ER LI e NG GE avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 14/2/2001, con la quale, previa concessione delle attenuanti generiche ad entrambi, erano stati condannati alla pena di mesi sei di reclusione ciascuno, pena sospesa per entrambi, nonchè al risarcimento danni ed alle spese in favore della costituita parte civile perchè dichiarati colpevoli del reato di concorso in abuso di ufficio ex art. 117 e 323 c.p. perchè il ER, in qualità di consulente incaricato dal Comune di Fagnano Olona di effettuare studio e redazione del capitolato d'oneri relativo a gare di appalti per la fornitura dei pasti alle mense scolastiche comunali, nonchè nella qualità di membro esterno della commissione di esame delle offerte della gara di appalto predette e la NG nella qualità di legale rappresentante dell'impresa UM, a conoscenza dell'incarico e della qualità soggettiva del marito, omettendo quest'ultimo di astenersi in presenza di un interesse proprio e di un prossimo congiunto e così attribuendo impropriamente punti alla cennata impresa, senza che questa ne avesse i requisiti, facendo sì che la UM divenisse aggiudicataria di fatto del predetto appalto per il triennio 97/99, intenzionalmente procuravano a sè l'ingiusto profitto patrimoniale di circa 350 milioni, in Fagnano Olona il 23/12/1996, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 27/2/2002, confermava il giudizio di primo grado, con condanna degli imputati in solido al pagamento delle ulteriori spese in favore della p.c..
In particolare, i giudici della Corte territoriale, sulla questione sollevata dalla difesa e relativa alla asserita insussistenza del reato di cui all'art. 323 c.p., atteso che la novella del '97 n. 234, avrebbe introdotto una specifica condotta (obbligo di astensione) che nel testo previgente non era menzionata, testo da applicarsi nella specie, stante l'epoca del commesso reato, ritenevano, come già argomentato dai giudici di primo grado, infondata tale questione, posto che, come da giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l'omissione dell'obbligo di astensione è stata sempre condotta penalmente sanzionata sia prima che dopo la novella cit. all'art. 323 c.p.. Infatti, secondo quanto precisato in sentenza, "il conferimento della qualità di pubblico ufficiale ha sempre importato l'obbligo di fedeltà per l'assuntore dell'incarico, obbligo dal quale deriva quello di astenersi in presenza di interessi propri o di prossimi congiunti".
Nel merito, venivano ribadite le argomentazioni già svolte nel giudizio di primo grado, alla stregua della ricostruzione dei fatti in rapporto al rispettivo operato e qualità degli imputati. Avverso detta sentenza, quest'ultimi hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, a mezzo del loro difensore e quale monocorde motivo di gravame, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) opp. per erronea applicazione della legge penale, ribadendo che, a loro avviso, solo con la novella n. 234/97 la condotta d'astensione ha avuto rilevanza penale e non prima, posto che di essa non vi è traccia nella vecchia formulazione dell'art. 323 c.p., sicchè m in corretta applicazione del disposto di cui al primo e terzo co. dell'art. 2 c.p., al fatto contestato ai ricorrenti, poichè commesso il 13/12/96, andava applicata la normativa previgente alla novella cit. e certamente più favorevole perchè non sanzionante l'obbligo di astensione.
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma equitativamente determinata, in ragione dei motivi addotti, nella misura di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Va innanzitutto rilevato che, in questa sede di legittimità, i ricorrenti non hanno fatto altro che riproporre pedissequamente le stesse ragioni già dedotte non solo in primo grado, ma sopratutto innanzi ai giudici della Corte territoriale e da questi ritenute infondate, come vi è ampia traccia nella sentenza impugnata. Ne deriva che i ricorsi poggiati su tali ragioni vanno dichiarati inammissibili perchè vanno considerati non specifici, rientrando - nel difetto di specificità - non solo l'indeterminatezza, ma ance la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione, non potendo quest'ultima ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere proprio nel vizio di specificità, ex art.591 co 1 lett. c) c.p.p..
In ogni caso, le ragioni riproposte nei ricorsi sono manifestamente infondate.
Ed invero, come esattamente argomentato dalla Corte territoriale (cfr. foll. 3-4), la violazione del dovere di astensione da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio integra "sempre" (secondo previsione legislativa ante e post novella 234/97) il reato di abuso d'ufficio, quando, come nella specie, si accompagna alla strumentalizzazione dell'ufficio stesso che denota un vero e proprio sviamento di potere, ossia un uso deviato e distorto dei poteri funzionali o cattivo esercizio dei compiti inerenti un pubblico servizio. Tali comportamenti non solo mettono a repentaglio il buon funzionamento e/o l'imparzialità della azione amministrativa, ma pregiudicano il dovere di fedeltà cui è tenuto l'agente soggettivamente qualificato a non frustrare o alterare le finalità istituzionali proprie di tale azione, anteponendo ad esse in tutto o in parte l'interesse proprio o di un prossimo congiunto, così intenzionalmente procurandosi o procurando ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.
Il richiamo al favor rei, come inteso dal ricorso in relazione all'art. 2 c.p. è, dunque, improprio.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 GENNAIO 2003.