Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 1
Una volta che, a seguito di estradizione, concessa nella specie con il consenso della persona interessata, quest'ultima sia stata consegnata allo Stato richiedente, viene meno l'interesse di questa alla definizione del procedimento "de libertate", che è incidentale all' estradizione stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/06/1999, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 2.6.1999
Dott. Francesco Romano Componente SENTENZA
Dott. Luciano Deriu Componente N.2034
Dott. Adalberto Albamonte Componente REGISTRO GENERALE
Dott. Eugenio Amari Componente N.12884/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AN TI IS AR;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 5.2.1999;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso, Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. Albamonte;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. L. Ciampoli che ha concluso per l'inammissibilità;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
AN TI IS AR ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano, pronunciata ex art. 310 c.p.p. in data 5.2.99, con la quale veniva confermato il provvedimento di rigetto della richiesta di liberazione ovvero di revoca della misura custodiale.
Il ricorrente, premesso di aver revocato il consenso all'estradizione, in data anteriore al decreto del Ministro della giustizia di concessione dell'estradizione, deduceva la nullità degli atti relativi alla procedura di estradizione, in particolare per omessa notifica del provvedimento di custodia del giudice di Andorra ed omesso interrogatorio in sede di convalida. Preliminarmente osserva il Collegio non solo che il Ministro ha emesso il decreto di estradizione sulla base del consenso espresso dal ricorrente, ma che il ricorrente, in sede di esecuzione di detto decreto, è stato consegnato allo Stato richiedente in data 19.2.1999.
Sicché si deve ritenuto venir meno il presupposto del presente procedimento de libertate incidentale all estradizione, poiché il soggetto non si trova più nello Stato italiano, e perché si è compiutamente realizzato l'interesse sotteso alla procedura in parola rispetto alla quale la misura custodiale era soltanto strumentale.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 2 giugno 1999. Depositato in Cancelleria il 23 luglio 1999