Sentenza 8 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2004, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LU ID, IG AN e LI OL, LU LU IA, LU CE NE questi ultimi in qualità di eredi di LU TO, tutti elettivamente domiciliati in Napoli, Centro Direzionale G1, presso l'avv. Alfonso Marra che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1281/2001, decisa il 22 febbraio 2001 e pubblicata il 22 marzo 2001, resa dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 42958/97 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 giugno 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Napoli LU ID, IG AN, LI OL, LU TO, assieme ad altra assistita che si è conformata alla pronuncia di secondo grado, hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'Interno al fine di ottenere il pagamento di rivalutazione monetaria e interessi su assegni d'invalidità corrisposti con ritardo.
Con sentenza in data 10 dicembre 1996, il Giudice adito ha accolto la domanda per quanto attiene al pagamento, sulle somme erogate con ritardo, di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al pagamento degli arretrati. Hanno interposto appello gli assistiti richiedendo il pagamento degli ulteriori accessori dalla data della pronuncia di primo grado e in via incidentale il Ministero che ha riproposto l'eccezione di prescrizione. In esito il Tribunale di Napoli, con sentenza 1281/2001, emessa in data 22 febbraio - 22 marzo 2001, ha accolto il gravame proposto dall'assistita che non è parte del presente giudizio di legittimità; ha invece accolto l'eccezione di prescrizione ed ha rigettato la domanda proposta da LU ID, IG AN, LI OL, LU TO. Per quanto ancora rileva in questa sede, il Collegio di merito osserva trattarsi di credito eventualmente incerto nel quantum e peraltro di sicura e facile liquidazione, sì che la prescrizione è quinquennale, sia per i crediti maturati in periodo anteriore che per quelli maturati in data successiva rispetto al pagamento dei ratei arretrati.
Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propongono ricorso per Cassazione i predetti LU ID, IG AN e LI OL, nonché LU LU IA , LU CE NE questi ultimi in qualità di eredi di LU TO, con atto notificato in data 20 marzo 2002, sulla base di un unico complesso motivo.
Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso notificato in data 27 aprile 2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 129 RDL 4 ottobre 1935 n. 1827. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione. Si osserva che il credito relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido.
Le censure appaiono fondate.
Sulla questione oggetto del presente giudizio di legittimità si è infatti pronunciata questa Corte Suprema e, con sentenza 25 luglio 2002 n. 10955, resa a Sezioni Unite, ha affermato che "il credito per rivalutazione monetaria ed interessi legali, dovuti sui ratei delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili e loro corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 c.c., salvo che il solvens non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori e senza che possa il pagamento della sola somma capitale ritenersi sufficiente a costituire liquidazione della prestazione, tale da determinare l'applicabilità della prescrizione quinquennale". Ha ancora affermato che "alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate si applica la prescrizione ordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da intendere, non secondo la nozione comune desumibile dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della spesa) con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto dell'art. 129 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le rate di pensione 'non riscosse'; ne consegue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma (ivi compresa quella per rivalutazione ed interessi, costituente parte integrante del credito base) che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti del citato art. 129".
Non vi sono ragioni di sorta per mettere in discussione siffatto orientamento, in ordine al quale l'Amministrazione controricorrente non formula tra l'altro riserva di sorta, limitandosi a non tenerne conto.
Si impone quindi la Cassazione dell'impugnata sentenza, in relazione all'avvenuta declaratoria di prescrizione, con rinvio per nuovo esame ad altro giudice in grado di appello che si designa come in dispositivo.
Detto giudice si atterrà ai principi di diritto formulati nella sopra richiamata sentenza.
Appare opportuno demandare a detto giudice anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il ricorso per quanto di ragione.
Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Potenza.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004