Versione
5 agosto 2015
5 agosto 2015
Art. 2. 1. In occasione del «Giorno del dono» di cui all'articolo 1, possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, cerimonie, iniziative, incontri, momenti comuni di riflessione, presentazioni, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, affinche' l'idea e la pratica del dono siano oggetto di attenzione in tutte le forme che possono assumere e affinche' la loro importanza riceva il conforto di approfondimenti culturali e di testimonianze riguardanti le esperienze di impegno libero e gratuito che di fatto si realizzano nella societa' italiana.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Commentario • 1
- 1. contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘legge Cartabia’ | Sistema Penale | SPhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 1