Sentenza 21 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/01/2003, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2003 |
Testo completo
O L 4 L 7 O CORT008 30/0 3 .3 B ) Aula 'B' E N E , E C 1 N A 9 O 9 P I 1 I Z - 1 A D 1 EPUBBLICA ITALIANA R - T 1 E S 2 I IC . G L E D R 9 IU 3 A D G E 6 E 2 N REMA DI CASSAZIONE A Oggetto LO A Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7875/01 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Paolo Consigliere VITTORIA - Consigliere 1B2 Cron. Dott. Ernesto LUPO Consigliere Rep. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Ud. 05/11/02Rel. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AGRITURISTICA SAS, corrente in Cava dei Tirreni, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso 10 studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, difesa dall'avvocato PIO ACCARINO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IND BERGAMASCA ABBIGLIAMENTO SRL;
- intimata - avverso la sentenza n. 181/00 del Giudice di pace di 2002 CAVA DE' TIRRENI, depositata il 18/03/00 (R.G. 651/99); 2104 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1 سلام consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta CESQUI che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza pubblicata il 18.3.2000 il giudice di pace di Cava de' Tirreni rigettava la domanda con la quale la società Agrituristica s.a.s. aveva convenuto in giudizio la società Industria Bergamasca Abbiglia- mento s.r.l. per ottenerne la condanna al pagamento della somma ritenuta opportuna secondo equità a titolo di risarcimento dei danni, che assumeva di avere subito a seguito di procedura esecutiva mobiliare in suo dan- no, introdotta dalla società convenuta e per la qua- sentenza definitiva, il pretore aveva dichiarato le, con la nullità del pignoramento di merce del valore di lire 4.800.000. Il giudice adito considerava che la società istan- te non aveva dimostrato la esistenza di alcun danno, per cui non poteva determinare secondo equità il pregiudi- zio economico che la stessa lamentava di avere subito. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- la società soccombente, che affida la impugnazione a SO 2 ри due mezzi di doglianza. Non ha svolto difese la società Industria Bergama- sca Abbigliamento s.r.l. La società ricorrente ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione -denunciando la violazione delle norme di cui agli artt. 2727 e 2729 in relazione all'art. 360 nn. C.C. e 116 c.p.c. 3 e 5 c.p.c.- la società ricorrente deduce che il giudice di merito non avrebbe fatto corretta applicazione dei aver dato il giu-principi in materia di prova per non sto rilievo a quelle da essa istante fornite;
né avrebbe fatto ricorso alla valutazione di elementi indizia- ri, quale la nozione di fatto di comune esperienza se- condo cui la mancata disponibilità di beni da parte di un commerciante è fonte di danni. Con il secondo motivo -denunciando la violazione della norma di cui all'art. 1226 C.C.- la ricorrente assume che il giudice di merito avrebbe dovuto ritene- re, nella interpretazione della suddetta norma, che alla equità si può fare ricorso anche quando non è possibile dare la prova del danno. Il ricorso è manifestamente infondato e deve esse- re rigettato, senza altra pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione nel quale la socie- 3 зги tà intimata non ha svolto difese. In ordine al primo motivo occorre rilevare che la scelta e la valutazione dei mezzi di prova, costituendo espressione tipica del potere discrezionale del giudice di merito, non sono censurabili nella sede di legittimi- tà, meno che mai quando attengono come nella specie a sentenza del giudice di pace in giudizio di equità ne- cessaria (art. 113,2° comma, c.p.c.). In ordine al secondo motivo, il cui contenuto quello di denunciare la violazione di una norma sostan- ziale, considera questa Corte che trattasi di censura inammissibile per le sentenze del giudizio di equi- tà (Cass., sez.un.,n.716/99),senza peraltro che occorra anche la ulteriore specificazione che, secondo la cor- retta interpretazione della norma di cui all'art. 1226 C.C. fatta propria anche dal giudice di pace, non può soccorrere il criterio della liquidazione equitativa del danno quando di un pregiudizio patrimoniale pur- chessia neppure sussiste la dimostrazione (Cass., n.5259/84; Cass.,n.2957/86 "ex plurimis").
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 5 novembre 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE ILCANCELIERE C1 Dott.ssa Maria Ajello 4