Sentenza 30 luglio 2002
Massime • 1
L'art. 327,primo comma, cod. proc. civ., il quale prevede la decadenza della impugnazione dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notificazione di questa, è espressione di un principio di ordine generale, diretto a garantire certezza e stabilità dei rapporti giuridici, che trova applicazione anche nel caso in cui sia ( tardivamente) dedotto un "error in procedendo " ( nella specie, la emissione della sentenza nonostante la interruzione del giudizio per il decesso dell'avvocato del convenuto)che investe di nullità la sentenza che si intende impugnare, senza che possa trovare applicazione in via analogica la disposizione del secondo comma dello stesso art. 327 cod. proc. civ., concernente la parte contumace che dimostri di non aver conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292 cod. proc. civ. Detto regime manifestamente non si pone in contrasto con il principio costituzionale del diritto di difesa, non sussistendo alcuna violazione di esso, attesa la disponibilità dei relativi mezzi.
Commentario • 1
- 1. Sull'impugnazione tardiva nel processo tributariohttps://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11264 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITA12 64 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Алель. Нееешімі SEZIONE TERZA CIVILE Supermeatybileté delt. omah. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9021/99 Presidente GIUSTINIANI Dott. Vito 11228/99 Consigliere Dott. Michele VARRONE 28871 Cron. Dott. Italo PURCARO Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Rep. 2927 Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere Ud. 10/12/01 ha pronunciato la seguente SAZIONE SENTENZA studio 3 sul ricorso proposto da: SOLE 24 ORE per diritti € 1,55 SANTORO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA il 3.1 LUG. 2002 presso lo studio dell'avvocato CORTE CASSAZIONE, difeso IL CANCELLIERE dall'avvocato GHIRLANDA GIOVANNI, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ricorrente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio contro +( dal Sig. per diritti € 1,55 POLARIS ASSIC SPA, corrente in Milano, in persona del il 31 LUG 2002 suo procuratore speciale Dr. Ivano Cantarale, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI CANCELLERIA 271 presso lo studio dell'avvocato GIORDANO TOMMASO 2001 SPINELLI, che la difende, giusta delega in atti;
2130 controricorrente - nonchè
contro
AR SE, IA SE;
intimati - e sul 2° ricorso n° 11228/99 proposto da: AR SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CERESIO 24, presso lo studio dell'avvocato CARLO ACQUAVIVA, difeso dall'avvocato GAETANO SORBELLO .co n 87, giusta studio 98100 MESSINA VIA T. CANNIZZARO delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SANTORO DOMENICO;
CANCELLERIA - intimato avversO la sentenza n. 47/98 della Corte d'Appello di MESSINA, emessa il 18/12/97 e depositata il 19/02/98 (R.G. 206/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 0.77 11500 CANCELLERIA Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione (18 e 22 novembre 1982) RA Giu- 2 seppe e UG PE convenivano dinanzi al Tribuna- le di Messina, AN CO, conducente e proprie- tario danneggiante e l'impresa assicuratrice DA (ora OL) e ne chiedevano la condanna in solido al ri- sarcimento dei danni conseguenti all'incidente avvenuto il 10 agosto 1981 in Messina, per colpa del AN, il quale, a bordo dell'auto Ford transit aveva tamponato il ciclomotore su cui viaggiavano i due attori. I convenuti si costituivano e contestavano il fon- damento delle pretese. Decedeva (il 6 febbraio 1986) l'avv. Raimondo Mari- no, patrono degli attori, ed il solo RA si costi- tuiva a mezzo dell'avvocato G. Sorbello. Successivamente decedeva anche l'avv. D'Uva, difen- sore del convenuto AN, e la morte era già dichia- rata dall'avv. Saccà (difensore della DA) nell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 Maggio 1989. Il Tribunale, con sentenza del 13 marzo 1992 con- dannava il AN al risarcimento dei danni in favore del RA, che aveva riportato lesioni gravi e la Ci- das quale solidale (v. amplius in dispositivo). La decisione era appellata dal AN unicamente sull'error in procedendo e cioè sulla nullità della sentenza emessa nonostante l'interruzione del giudizio. Resistevano le controparti deducendo l'inammissibilità dell'appello. Con sentenza del 19 febbraio 1998 la Corte di ap- pello di Messina dichiarava inammissibile l'appello e compensava le spese. Contro la decisione ricorre il AN deducendo due motivi di gravame;
resistono con controricorso la OL (succeduta alla DA) ed il RA con con- troricorso incidentale condizionato. I ricorsi sono stati previamente riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale non merita accoglimento, re- stando assorbito quello incidentale, per le seguenti considerazioni. A. Esame del ricorso principale. Il ricorso si articola in due motivi, che vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione. Nel primo motivo si deduce l'erro in procedendo (per la violazione degli articoli 301/305 cpc e 327 cpc) sul rilievo che la Corte di appello non avrebbe dovuto ritenere tardivo il gravame proposto oltre il termine annuale dal deposito della sentenza (pubblicata il 13 febbraio 1992 ed impugnata il 13 aprile 1995), perché avrebbe dovuto far decorrere tale termine dalla 4 data della notifica della sentenza (avvenuta il 27 feb- braio 1994). Diversamente opinando il AN subirebbe gli ef- fetti di una sentenza emessa senza una vocatio in ius ed in totale assenza del contraddittorio, mentre il cd. contumace involontario dispone di un più efficace rime- dio potendo fruire di un miglior regime ai sensi del secondo comma dell'art. 327 c.p.c. allorchè dimostri di non aver avuto la conoscenza del processo per gli atti ivi espressamente previsti. Tale diversità di trattamento presenta un profilo di incostituzionalità per la violazione dei diritti della difesa. Nel secondo motivo si deduce genericamente che "nel merito della questione si ribadiscono gli ulteriori mo- tivi di impugnazione che la Corte di appello di Messina non ha esaminato, a seguito della qui contrastata de- claratoria di inammissibilità, ma dei quali ha comunque riconosciuto la fondatezza. Essa infatti, una volta ap- plicato il disposto dell'art. 327 secondo comma, avreb- be dovuto anche dichiarare l'avvenuta estinzione del giudizio, non essendo stato riassunto entro il termine di cui all'art. 305 c.p.c ., dopo l'interruzione del processO avvenuta a seguito della morte del difensore del ricorrente". 5 In senso contrario si Osserva che esattamente la Corte di appello ha applicato il primo comma dell'art. 327 c.p.c., per la ragione che "indipendentemente dalla notificazione l'appello non può proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza "1 ' confron- tando e computando il tempo decorso tra la pubblicazio- ne e la data della proposizione di tale gravame. La norma in questione, che prevede la decadenza dalla impugnazione dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notificazione di questa, è espressione di un principio di ordine generale, diretto a garantire la stabilità e la certezza dei rapporti giuridici, e trova applicazio- ne anche nel caso in cui się (tardivamente) dedotto un error in procedendo che investa di nullità la sentenza che si intende (tardivamente) impugnare (Cfr. SU ord. 1 dicembre 1994 n. 954; Cass. 20 dicembre 1990 n. 10964 sulla manifesta infondatezza della questione di costi- tuzionalità per violazione degli articoli 3 e 24 cost.). Il ricorrente intende invece far applicare, per analogia, il secondo comma della norma in esame, equi- parando la situazione della parte, rimasta priva del difensore, con quella del contumace che non abbia avuto conoscenza del processo per nullità della citazione о 6 della notificazione di essa e per nullità della notifi- cazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.. Ora tale applicazione analogica (per analogia le- gis) non è consentita perché non vi è alcuna lacuna da colmare nel sistema processuale: infatti se l'impugnazione fosse stata tempestiva il giudice del gravame l'avrebbe valutata e, se fondata, accolta. Non sussiste alcuna violazione dei diritti della difesa о alcuna odiosa discriminazione, per la ragione che i mezzi di difesa erano disponibili e ben poteva il ricorrente chiedere consiglio ad un difensore di sua fiducia circa il da farsi. L'eccezione di incostituzionalità è dunque manife- stamente infondata. B. Esame del ricorso incidentale condizionato. Resta assorbito, in quanto condizionato, il ricorso incidentale. Non senza rilevare che in detto ricorso si fa pre- sente che il AN, in primo grado, era difeso con- giuntamente dall'avvocato D'Uva e dall'avv. Saccà, come risulterebbe dalla comparsa di risposta del 15 dicembre 1995 redatta nell'interesse della OL. Tale atto, allegato nel fascicolo del RA tuttavia una copia incompleta di data e di firme. Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- 7 ti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
Riunisce i ricorsi e rigetta il ricorso p rincipale, assorbito l'incidentale condizionato, e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costitui- te. Roma 10 dicembre 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Вени 14 Mofientiminen IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria 30.04.02 IL CANCELLIZHE C1 Oggi. Dott.ssa Mana Aiello 109T129,11 456т 0.66 149.77 TOT.
1.0 APR 2009² 14770 (euro „CENTOS (Dottie Ac #Rog 8