Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11264
CASS
Sentenza 30 luglio 2002

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L'art. 327,primo comma, cod. proc. civ., il quale prevede la decadenza della impugnazione dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notificazione di questa, è espressione di un principio di ordine generale, diretto a garantire certezza e stabilità dei rapporti giuridici, che trova applicazione anche nel caso in cui sia ( tardivamente) dedotto un "error in procedendo " ( nella specie, la emissione della sentenza nonostante la interruzione del giudizio per il decesso dell'avvocato del convenuto)che investe di nullità la sentenza che si intende impugnare, senza che possa trovare applicazione in via analogica la disposizione del secondo comma dello stesso art. 327 cod. proc. civ., concernente la parte contumace che dimostri di non aver conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292 cod. proc. civ. Detto regime manifestamente non si pone in contrasto con il principio costituzionale del diritto di difesa, non sussistendo alcuna violazione di esso, attesa la disponibilità dei relativi mezzi.

Commentario1

  • 1Sull'impugnazione tardiva nel processo tributario
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11264
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11264
Data del deposito : 30 luglio 2002

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