Sentenza 13 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2003, n. 7285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7285 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE OPERZ072 85/03 Retratto parziale. Criteri per la congruità del prezzo Composta dagli Illmi Si ri ais R.G.N. 24746/01 Dott. Vincenzo Presidente CARBONE Consigliere LUPO 1 Dott. Ernesto Cron. 16211 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Consigliere Rep. 19 18 Dott. Mario FINOCCHIARO Ud. 19/12/02 Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dell'amministratore Betti BE PA. PI. SRL, in persona Paolo, corrente in Monsumanno Terme (PT), elettivamente domiciliata in ROMA VLE MAZZINI 13, presso lo studio dell'avvocato GIANRICO PITTALUGA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI DEL SEPPIA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RI NE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 211, presso lo studio dell'avvocato 2002 RICCARDO ANDRIANI, che la difende, giusta procura 2579 speciale per Notar Gaetano Raspini di Lucca del 16/12/02 rep. n. 115.403; resistente avverso la sentenza n. 164/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, Sezione I Civile, emessa il 23/06/00 e depositata il 25/01/01 (R.G. 938/91); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Dott. Giovanni udienza del 19/12/02 dal Consigliere Battista PETTI;
udito l'Avvocato Gianrico PITTALUNGA;
udito l'Avvocato Riccardo ANDRIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del I motivo e l'accoglimento degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di LUCCA, con sentenza del 22 aprile 1991, rigettava la domanda di retratto agrario proposta da TI Pellegrino nei confronti della s.r.l. BE PA. PI. Il Tribunale, premesso che vi era cosa giudicata interna sui punti relativi alla legittimazione del ri- scattante ed alla mancanza di una valida comunicazione della proposta di alienazione (come da sentenza non de- finitiva tra le parti, passata in giudicato), rilevava che l'attore non aveva fornito la prova né della colti- 2 vazione, oltre un biennio, delle terre di sua proprie- tà, né della idoneità della forza lavorativa propria e della famiglia né di non aver effettuato nel biennio ' vendita di fondi rustici. lite tra Compensava per giusti motivi le spese di le parti. Contro la decisione proponeva appello il Giu- sti, chiedendone la riforma e la ammissione di prove orali ed accertamenti tecnici. Resisteva la società chiedendo il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale sul punto della compensazione delle spe- se.La Corte ammetteva le prove orali ed espletava la chiesta consulenza tecnica;
quindi con sentenza deposi- tata il 25 gennaio 2001 così decideva: in riforma della sentenza impugnata accoglie la do- manda di riscatto (dando atto che la pronuncia riguarda la posizione di IN SI, avente causa a ti- tolo di legato testamentario dal riscattante defunto nelle more, e subentrata in lite con atto di costitu- zione) con gli effetti consequenziali traslativi (v: amplius in dispositivo) e per un prezzo di riscatto indicato il lire 20.468.500; condanna la società appel- lata alla rifusione delle spese dei due gradi del giu- dizio. Contro la decisione ricorre la società BE. PA. PI de- 3 ducendo quattro motivi di ricorso. La controparte ha svolto difese orali sulla base di procura ad hoc depositata presso la cancelleria della Corte, chiedendo il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai mo- tivi dedotti per le seguenti considerazioni: nel PRIMO MOTIVO si deduce l'error iuris per la violazione dell'art.8 della legge 1965 n.590 ed il cor- relativo vizio della motivazione sulla ritenuta esi- stenza dei presupposti soggettivi che legittimano l'esercizio del diritto di riscatto. In particolare l'accertamento della forza lavorati- va del riscattante, compiuto dai giudici del merito,è contestato sulla base di tre censure: una prima relati- va alla documentazione del rifiuto dell'Ispettorato provinciale di ammettere alla concessione di un mutuo agrario il TI, una seconda relativa ad una omis- sione, contenuta nella consulenza d'ufficio, in ordine alla età del TI e della moglie;
una terza censura concerne la posizione del figlio, impiegato presso un calzaturificio. Le censure non appaiono decisive: ed in vero i giu- dici di appello (ff 4 e 5 della motivazione) fondano il proprio convincimento in ordine alla capacità lavora- 4 tiva del riscattante, con l'aiuto della forza lavoro dei familiari, sulla base delle prove orali e sulla ba- se delle valutazioni tecniche, secondo cui la capacità complessiva del nucleo familiare del coltivatore era tale da superare lo standard minimo voluto della legge. Si tratta dunque di un prudente apprezzamento della situazione di fatto, adeguatamente motivato in ordine all'iter logico e non sindacabile in questa sede di legittimità. NEL SECONDO MOTIVO si deduce la violazione del ci- tato articolo 8 della legge 1965 n.590, sotto un diver- so profilo. Si assume che il riscatto venne proposto per una maggiore entità di fondi,e che il prezzo pat- tuito era indicato nel preliminare. La Corte accordando il riscatto unicamente per due particelle (324 e 326 f.56 del mappale) aveva poi considerato congruo il prezzo offerto dal TI e addirittura ridotto alla minor somma dovuta per i terreni riscattati. Il motivo è infondato in quanto la Corte (ff 7 del_a motivazione) ha valutato la congruità dell'offerta per l'intero compendio, sulla base del va- lore di mercato e non già sulla base del prezzo supe- riore artatamente indicato dai contraenti in danno del detraente;
quindi ha determinato il prezzo del riscatto tenendo conto della minor superficie in ordine alla 5 M quale il riscatto è stato ritenuto possibile. Non sussi- ste quindi alcuna violazione della disciplina sostan- ziale richiamata. NEL TERZO MOTIVO si deduce l'error iuris e la ul- trapetizione in ordine alla mancata proposizione , da parte del riscattante, di una azione di simulazione del prezzo contenuto nel contratto. Il motivo è infondato : ed infatti la Corte (ff.6 e 7 della motivazione) ha correttamente rilevato che il riscattante non aveva alcun onere di dedurre o di dimo- strare una simulazione del prezzo di vendita, ma quello di dimostrare di avere offerto, in sede di domanda di riscatto, un prezzo congruo ai valori di mercato. Tale onere è stato da lui compiuto e la valutazione di con- gruità concerne un apprezzamento in fatto adeguatamente motivato. NEL QUARTO MOTIVO si insiste ancora sulla mancanza di prova sulla simulazione e sul vizio della motivazio- ne. L'infondatezza del motivo si desume dalle conside- razioni già dette. Nel QUINTO MOTIVO si deduce l'error iuris (sempre per violazione del citato art.8) e l'error in iudicando per l'errore logico compiuto dal consulente d'ufficio, che non avrebbe valutato i fondi singolarmen- te, ma unitariamente. そ Il motivo difetta di specificità ed in vero non spiega né determina in base a quali criteri di compara- zione tale metodo di stima avrebbe condotto ad una sot- tovalutazione del valore dei fondi in questione. NEL SESTO MOTIVO si denuncia l'errata attribuzione delle spese di lite e di consulenza. Il motivo è infon- dato in relazione alla posizione di soccombenza sostan- ziale del ritrattato. Sussistono giusti motivi in relazione alla natura delle questioni trattate per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti. Roma 19 dicembre 2002. Il Presidente Vincenzo Carbone Паралия Il11/celatore G.B. Petti Belwh th IL CANT ERE C1 sta DEPOSITAT MAC 200RIA Oggi. IL CANCELLERE C1 IN BA 7