CASS
Sentenza 20 febbraio 2023
Sentenza 20 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2023, n. 7212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7212 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RO CO, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 12 aprile 2022, della Corte d'appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RD NO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado, esclusa la recidiva, ha comunque confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., pur riducendone la pena concretamente inflitta. 2. Il ricorrente articola un unico motivo di censura, formulato sotto il profilo della violazione di legge, e deduce l'errata qualificazione dei fatti in contestazione, così come prospettata dall'accusa e ritenuta da entrambi i giudici Penale Sent. Sez. 5 Num. 7212 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 12/12/2022 di merito, da ricondurre, invece, secondo la difesa, all'interno della diversa fattispecie di cui all'art. 496 cod. pen., dettata per le ipotesi in cui le false generalità siano state rese su specifica richiesta del pubblico ufficiale. D'altronde, si continua, le (false) dichiarazioni non sono state effettivamente trasfuse in un atto pubblico (così come ritenuto dalla corte territoriale), in quanto il verbale di contestazione ha riportato le esatte generalità e non quelle originariamente dichiarate. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. I fatti non sono in contestazione. L'imputato, fermato dalla Polizia mentre si trovava in Brescia alla guida di un autoveicolo, dichiarava di chiamarsi GI RO, nato a [...] il [...] e, richiesto della patente di guida, affermava di non averla con sé, essendo uscito solo per fare la spesa. Alle contestazioni degli operanti che, eseguito il controllo nella banca dati SDI, verificavano che, con riferimento a quelle generalità, non esistevano licenze di guida rilasciate, il ricorrente ammetteva di chiamarsi RA RO, nato a [...] il [...], declinando le sue esatte generalità. Ebbene, la fattispecie deve ritenersi sussunta proprio in quella descritta nell'art. 495 cod. pen. (così come ritenuto dai giudici di merito), in quanto le false di dichiarazioni sulla propria identità sono state fornite agli agenti operanti da parte di un soggetto (che ha dichiarato di essere) sprovvisto di documenti d'identità. In tali casi, per l'assenza di altri mezzi di identificazione, la dichiarazione costituisce vera e propria attestazione tesa a garantire ai pubblici ufficiali le proprie qualità personali (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Rv. 262658). Ed è proprio l'attestazione che distingue la fattispecie di cui all'art. 495 cod. pen. da quella prevista nel successivo art. 496: il disvalore è incentrato sulla condotta di "attestazione falsa". Sicché, nonostante l'eliminazione del riferimento all'atto pubblico (a seguito delle modifiche introdotte dall'a legge n. 125 del 2008), la fattispecie sanziona la condotta del soggetto che renda false dichiarazioni "attestanti", ossia tese a garantire il proprio stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona e destinate ad essere riprodotte in un atto fidefaciente idoneo a documentarle. Cosicché, la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca al pubblico ufficiale false dichiarazioni sulla propria identità integra il reato di cui all'art. 495 e non il meno grave e residuale reato di cui all'art. 496 cod. pen., rivestendo dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali (Sez. 5, n. 23691 del 7 maggio 2021). 2 E sotto tale profilo, rimane assolutamente irrilevante non solo la successiva veritiera indicazione (in quanto intervenuta in un momento nel quale il reato si era già consumato e resa solo alla luce delle contestazioni degli agenti), ma anche la corretta formazione del verbale di contestazione (essendo sufficiente ad integrare il reato la mera destinazione delle dichiarazioni rese ad essere successivamente trasfuse in un atto pubblico). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Con Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RD NO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado, esclusa la recidiva, ha comunque confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., pur riducendone la pena concretamente inflitta. 2. Il ricorrente articola un unico motivo di censura, formulato sotto il profilo della violazione di legge, e deduce l'errata qualificazione dei fatti in contestazione, così come prospettata dall'accusa e ritenuta da entrambi i giudici Penale Sent. Sez. 5 Num. 7212 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 12/12/2022 di merito, da ricondurre, invece, secondo la difesa, all'interno della diversa fattispecie di cui all'art. 496 cod. pen., dettata per le ipotesi in cui le false generalità siano state rese su specifica richiesta del pubblico ufficiale. D'altronde, si continua, le (false) dichiarazioni non sono state effettivamente trasfuse in un atto pubblico (così come ritenuto dalla corte territoriale), in quanto il verbale di contestazione ha riportato le esatte generalità e non quelle originariamente dichiarate. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. I fatti non sono in contestazione. L'imputato, fermato dalla Polizia mentre si trovava in Brescia alla guida di un autoveicolo, dichiarava di chiamarsi GI RO, nato a [...] il [...] e, richiesto della patente di guida, affermava di non averla con sé, essendo uscito solo per fare la spesa. Alle contestazioni degli operanti che, eseguito il controllo nella banca dati SDI, verificavano che, con riferimento a quelle generalità, non esistevano licenze di guida rilasciate, il ricorrente ammetteva di chiamarsi RA RO, nato a [...] il [...], declinando le sue esatte generalità. Ebbene, la fattispecie deve ritenersi sussunta proprio in quella descritta nell'art. 495 cod. pen. (così come ritenuto dai giudici di merito), in quanto le false di dichiarazioni sulla propria identità sono state fornite agli agenti operanti da parte di un soggetto (che ha dichiarato di essere) sprovvisto di documenti d'identità. In tali casi, per l'assenza di altri mezzi di identificazione, la dichiarazione costituisce vera e propria attestazione tesa a garantire ai pubblici ufficiali le proprie qualità personali (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Rv. 262658). Ed è proprio l'attestazione che distingue la fattispecie di cui all'art. 495 cod. pen. da quella prevista nel successivo art. 496: il disvalore è incentrato sulla condotta di "attestazione falsa". Sicché, nonostante l'eliminazione del riferimento all'atto pubblico (a seguito delle modifiche introdotte dall'a legge n. 125 del 2008), la fattispecie sanziona la condotta del soggetto che renda false dichiarazioni "attestanti", ossia tese a garantire il proprio stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona e destinate ad essere riprodotte in un atto fidefaciente idoneo a documentarle. Cosicché, la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca al pubblico ufficiale false dichiarazioni sulla propria identità integra il reato di cui all'art. 495 e non il meno grave e residuale reato di cui all'art. 496 cod. pen., rivestendo dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali (Sez. 5, n. 23691 del 7 maggio 2021). 2 E sotto tale profilo, rimane assolutamente irrilevante non solo la successiva veritiera indicazione (in quanto intervenuta in un momento nel quale il reato si era già consumato e resa solo alla luce delle contestazioni degli agenti), ma anche la corretta formazione del verbale di contestazione (essendo sufficiente ad integrare il reato la mera destinazione delle dichiarazioni rese ad essere successivamente trasfuse in un atto pubblico). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Con Il Presidente