Sentenza 18 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2002, n. 14811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14811 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE OPOL TAI148 1 1/02 LA CORTE SUPRE MA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 1558/00 Cron.34587 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere - Consigliere Dott. Federico ROSELLI - Rep. Dott. ID VIDIRI - Rel. Consigliere - Ud. 02/07/02 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' prave motante 2002 giusta d ega in atti;
controricorrente 3223 -1- avverso la sentenza n. 21/99 del Tribunale di PISTOIA, A1/1/98 depositata il 04/02/99 R.G.N. 35/98;- - udita la relazione della causa svolta nella pubblica i udienza del 02/07/02 dal Consigliere Dott. ID VIDIRI;
udito l'Avvocato DE FERRA' i udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso in subordine inammissibilità e rigetto del secondo motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 1 dicembre 1994, RI OR adiva il RE di Pistoia chiedendo, all'esito negativo del prescritto iter amministrativo, che venisse riconosciuto il suo diritto alla rendita per malattia professionale(ipoacusia) con la conseguente condanna dell'INAIL al pagamento di detta rendita. Esponeva al riguardo il ricorrente che aveva prestato attività lavorativa dal 1953 al 1990 come operaio cartotecnico in ambiente rumoroso. Costituitosi il contraddittorio, il RE con sentenza del 22 dicembre 1997 accoglieva la domanda quids Volve attrice dichiarando il ricorrente affetto da malattia professionale con inabilità del 10% e condannava 1'INAIL a cumulare la corrispondente rendita con quella già corrisposta per infortunio sul lavoro. A seguito di gravame della parte soccombente il Tribunale di Pistoia con sentenza del 4 febbraio 1999, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava la domanda di OR RI. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che nel caso di specie il diritto azionato dall'assicurato si era . prescritto atteso che quest'ultimo aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento della ipoacusia come malattia professionale in data 23 1 gennaio 1988, ed il diritto era stato dichiarato, con una precedente decisione del RE, prescritto per essere stato il ricorso presentato in sede giudiziaria nel maggio 1994. La successiva domanda di aggravamento dell'iniziale infermità non comportava reviviscenza del diritto sicchè l'eccezione di prescrizione, ritualmente sollevata dall'INAIL, doveva trovare accoglimento, diversamente da quanto invece aveva ritenuto il primo giudice. Avverso tale sentenza OR RI propone ricorso per cassazione, affidato ad un duplice motivo. Resiste con controricorso l'INAIL. ID VA MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo OR RI denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 112 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 2909 c.c. nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c). In particolare deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente accolto l'eccezione di giudicato proposta dall'INAIL senza tenere conto che nella prima controversia la prescrizione era stata erroneamente applicata in quanto il RE non aveva tenuto conto che il dies a quo per la decorrenza del diritto alla rendita andava fissato anche dopo la domanda amministrativa 2 (presentata nel caso di specie il 26 gennaio 1988), e precisamente in relazione alla data del verificarsi della inabilità permanente indennizzabile (11°) o alla acquistato data in cui l'assicurato aveva consapevolezza del verificarsi di tutti i requisiti per l'insorgenza del suo diritto. Aggiungeva il ricorrente che il secondo giudizio iniziato il 1 dicembre 1994 aveva un diverso oggetto, perchè si sul diverso presupposto di fatto della fondava prescrizione da calcolarsi in relazione al dies a quo del raggiungimento del minimo indennizzabile, e perchè AR RD ancora il RE aveva proceduto al cumulo di due inabilità permanenti (quella del 10% per ipoacusia e quella del 28% per precedente infortunio sul lavoro) ai sensi dell'art. 80 n. 1124 del 1965. Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato. E' giurisprudenza costante di questa Corte che l'estinzione per prescrizione del diritto del lavoratore alla rendita per inabilità da malattia professionale esclude la configurabilità di un diritto alle prestazioni assicurative per aggravamento di quella stessa malattia professionale e preclude qualsiasi forma di reviviscenza del diritto estinto, potendo il diritto alla rendita insorgere nuovamente solo in caso di malattia professionale diversa da 3 quella rispetto alla quale il diritto a rendita sia venuto a prescriversi (cfr. tra le altre : Cass. 20 maggio 1997 n. 4506; Cass. 29 marzo 1989 n. 1526). A questi principi si è attenuta la impugnata sentenza che, infatti, dopo avere premesso che l'assicurato aveva già chiesto con domanda amministrativa risalente al 1988 una rendita per malattia professionale e dopo avere altresì evidenziato come in un precedente giudizio tale diritto fosse stato dichiarato prescritto con sentenza passata in giudicato, ha poi concluso con l'affermare che una volta dichiarato prescritto il diritto non poteva più rivivere in ID Valen ragione di aggravamenti della stessa malattia professionale. A fronte di tale corretta conclusione non vale addurre una pretesa diversità del diritto azionato nel presente giudizio e neppure vale richiamarsi alla possibilità di cumulare l'inabilità derivante da malattia professionale con quella di cui agli infortuni sul lavoro alla stregua del disposto dell'art. 80 del d.p.r. n. 1124 del 1965 sia perchè la declaratoria di prescrizione è stata già dichiarata, previa individuazione del dies a quo, sia perchè la domanda di cumulo ex art. 80 del d.p.r. si presenta del tutto distinta in relazione al petitum 4 ed alla causa petendi da quella di riconoscimento della sola rendita per malattia professionale. Deve trovare invece accoglimento il secondo motivo di ricorso con il quale il OR denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. sub art. 9 legge 11 agosto 1973 n. 533, nonchè vizio di motivazione (art 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Con detto motivo l'assicurato censura la sentenza impugnata perchè la stessa lo ha condannato alle spese di lite definendo come temeraria la lite intrapresa ma non spiegando affatto le ragioni di detta pretesa DO IO quindi in via del tutto temerarietà, affermata generica. Questa Corte ha più volte affermato che giudizio affinchè il lavoratore soccombente nel previdenziale possa essere condannato al pagamento delle spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., è necessario il concorso della manifesta infondatezza della lite e della temerarietà della stessa. Il primo dei suddetti requisiti si individua nella insussistenza oggettiva, rilevabile "prima facie", delle condizioni di fatto e di diritto per il conseguimento delle prestazioni, mentre il secondo consiste nella consapevolezza dell'assicurato della assoluta inconsistenza della pretesa, cui deve essere 5 equiparata l'ignoranza, circa la non spettanza della prestazione richiesta, dovuta al difetto di ogni minima diligenza nella preventiva valutazione della domanda (cfr. in tali termini : Cass. 7 gennaio 1995 n. 202, che precisa anche come l'obbligo di sostenere le spese non venga escluso dal fatto che la manifesta infondatezza e temerarietà della domanda siano attribuibili a colpa o a dolo del difensore dell'assicurato cui adde : Cass. 30 luglio 1999 n. 8307; Cass. 16 aprile 1988 n. 3012; Cass. 18 febbraio 1987 n. 1774, che sottolinea la necessità che il ID Aderi giudice di merito fornisca una adeguata motivazione Ocolu sulla ricorrenza sia del requisito oggettivo, consistente nella evidente infondatezza della domanda, nella sia del requisito soggettivo, consistente consapevolezza dell'assicurato ovvero dell'ignoranza addebitabile al mancato uso della normale diligenza circa la suddetta infondatezza). Orbene, nel caso di specie il Tribunale ha giustificato la condanna alle spese sulla base della sola considerazione che dovesse farsi luogo a condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo a favore dell'INAIL avendo la causa in relazione alle spese natura chiaramente temeraria>. Affermazione questa del 6 : tutto insufficiente a legittimare per la sua assoluta genericità una condanna dell'assicurato alle spese. Al riguardo non può non rilevarsi che, in ragione di una sentenza di primo grado che aveva visto l'accoglimento della domanda dell'assicurato, il giudice d'appello per condannare l'assicurato avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. compiere una indagine puntuale e completa, e fornire adeguata motivazione, oltre che sulla infondatezza della domanda per carenza "prima facie" dei suoi presupposti di fatto e di diritto, anche sulla consapevolezza nell'assicurato di una tale infondatezza. Per concludere, va accolto il secondo motivo del ricorso e rigettato il primo e per l'effetto la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto. Alla stregua del disposto dell'art. 384 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 66 della 1. 26 novembre 1990 n. 353, questa Corte può decidere sulle spese dell'intero processo, dichiarando non dovute dette spese in relazione ai giudizi di merito da parte dell'assicurato, non essendosi in presenza di una pretesa manifestamente infondata e temeraria. Vanno dichiara, invece, compensate per giusti motivi le spese del presente giudizio di cassazione. 7 :
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e decidendo sulle spese dichiara non dovute le spese dei giudizi di merito da parte dell'assicurato. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 2 luglio 2002. D E L A L L G G E - 1 E 8 3 1 - 7 5 N . 3 O I T I T S D O R A D R . I I L L A 1 T N E S E ' IL PRESIDENTEtyhele wall IL CONSIGLIERE ESTENSOREID Orden R I R T S E E G E O , T D A A P A S N S S I O , G . S , D O B L I O L T O D A S M I A T P D E E S N E IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 18 OTT 2002 IL CANCELLIBRE 8