Versione
13 settembre 2012
13 settembre 2012
Art. 10. Durata e contenuto del tirocinio 1. Il tirocinio ha durata di tre anni e decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro.
2. Il tirocinio e' finalizzato all'acquisizione della capacita' di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneita' professionale e per l'esercizio dell'attivita' di revisione legale.
3. Il tirocinio e' svolto con assiduita', diligenza e riservatezza, e consiste nell'esercizio delle attivita' proprie della funzione di revisore legale e nell'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto dell'esame per l'iscrizione al registro dei revisori legali.
4. Il tirocinio deve consentire di acquisire le competenze tecniche funzionali e professionali, presupposto per fornire le prestazioni necessarie per l'esercizio della revisione legale.
5. Il tirocinio e' assolto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, svolgendo le attivita' assegnate dal soggetto di cui all'articolo 3 comma 2, lettera d), del presente regolamento.
2. Il tirocinio e' finalizzato all'acquisizione della capacita' di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneita' professionale e per l'esercizio dell'attivita' di revisione legale.
3. Il tirocinio e' svolto con assiduita', diligenza e riservatezza, e consiste nell'esercizio delle attivita' proprie della funzione di revisore legale e nell'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto dell'esame per l'iscrizione al registro dei revisori legali.
4. Il tirocinio deve consentire di acquisire le competenze tecniche funzionali e professionali, presupposto per fornire le prestazioni necessarie per l'esercizio della revisione legale.
5. Il tirocinio e' assolto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, svolgendo le attivita' assegnate dal soggetto di cui all'articolo 3 comma 2, lettera d), del presente regolamento.
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. III, sentenza breve 08/01/2016, n. 207Provvedimento: […] L'Amministrazione, esaminata l'istanza, con nota a mezzo PEC trasmessa in data 14.9.2015, comunicava al ricorrente l'impossibilità di accogliere la domanda per le motivazioni già esposte con precedente provvedimento del 5.5.2014 e cioè per non essere stato l'istante mai iscritto al registro del tirocinio da revisore contabile (ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.M. n. 146 del 2012, richiamato nelle premesse del provvedimento, lo specifico tirocinio ha durata triennale e decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel relativo registro).Leggi di più...
- art. 7 c.p.a.·
- difetto di giurisdizione·
- diritto soggettivo·
- giurisdizione·
- attività vincolata dell'amministrazione·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- art. 60 c.p.a.·
- compensazione delle spese di giudizio·
- tirocinio per revisori legali·
- interesse legittimo·
- iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili