Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2001, n. 4260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4260 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITAL 04260 0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 20819/98 Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere Cron. 9.100 -Consigliere Rep. Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere Ud. 25/01/01 Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, DE ANGELIS CARLO, POTI MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NU AN, domiciliato in ROMA presso la 2001 CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, 426 rappresentato e difenso dall'Avvocato PUDDU MARIO, -1- 14 giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 401/98 del Tribunale di 25 ORISTANO, depositata il 22/07/98 R.G.N. 64/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e per l'accoglimento del secondo motivo. -2- 20819/98 Svolgimento del processo Con ricorso dell'8 novembre 1994 diretto al Pretore giudice del lavoro di Oristano VA NU conveniva in giudizio l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che costituendosi contestava la domanda, per ottenere il ripristino della pensione di invalidità concessagli nel 1969 e revocatagli dal giugno 1992. La sentenza del Pretore che, esperita ctu, dichiarava il diritto dello Sca- nu ad ottenere l'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal mese successivo alla domanda amministrativa, ancorchè la domanda riguar- dasse il ripristino della pensione di invalidità, veniva impugnata dal- l'Istituto per vizio di ultra petizione e infondatezza nel merito. Ricostituito il contraddittorio, il Tribunale di Oristano, con la sentenza qui gravata dall'Ente, che illustra due motivi di ricorso per cassazione, ha respinto l'appello. Resiste con controricorso lo NU, che ha anche depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo l' Istituto nazionale della previdenza sociale rileva la "violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113, cod.proc.civ. (e il) contrasto assoluto fra motivazione e dispositivo che si risolve nel vizio di contraddittorietà della motivazione ed in nullità della sentenza (art. 360, cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5)", osservando che, mentre nel di- spositivo della decisione d'appello, oltre al rigetto del gravame di esso Istituto, é seguita la conferma della sentenza di primo grado, che aveva accolto non tanto la domanda dell'interessato volta al ripristino della pensione di invalidità, quanto, espressamente, la attribuzione dell'asse- in gno ordinario di invalidità, per contro la motivazione riconosce il diritto al ripristino della pensione di invalidità a suo tempo revocatagli. Con il secondo motivo l'Ente allega la "violazione e falsa applicazione dell'art. 10 r.d.l. 14 aprile '39, n. 636 e successive modificazioni, nonchè l'errata motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3° e 5, cod.proc.civ.)", in quanto la sentenza non ha valutato la situazione dello NU in relazione alle "occupazioni confacenti alle sue attitudi- ni", ma in funzione della sua specifica attività lavorativa di viaggiatore di commercio, incompatibile con le precarie condizioni del suo appara- to visivo. Il primo motivo di ricorso é fondato e merita accoglimento. Questa Corte ha più volte statuito che, a differenza di quanto avviene nel rito ordinario, nel processo giuslavoristico il dispositivo letto in udienza e depositato in Cancelleria ha una propria autonoma rilevanza esterna, (v. artt. 429, 431 e 447, cod.proc.civ.), perché esprime un co- mando giudiziale, idoneo di per sè ad essere eseguito, che non può es- sere modificato dalla motivazione (v., ex plurimis, Cass. 6 aprile 2000, n. 4304; 12 ottobre '98, n. 10095; 15 gennaio '96, n. 279; 30 luglio'92, n. 9131; 22 gennaio'88, n. 505; 17 settembre '85, n. 4697). Sempre questa Corte ha, conseguentemente, affermato il principio se- condo cui l'integrazione del dispositivo della sentenza con la motiva- zione, ai fini della sua interpretazione, benché applicabile anche nel rito del lavoro, non può valere tuttavia a sanare contrasti irriducibili fra i motivi della decisione e il contenuto lapidario del dispositivo (come quello che si determina allorché la motivazione contenga statuizioni mancanti del dispositivo od in contrasto con lo stesso), dovendo in tal 4 caso darsi la prevalenza al secondo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza la statuizione emanata rispetto alla con- creta fattispecie (v. Cass. 12 ottobre '98 n. 10095 cit.). Ribadito, dunque, che nel rito del lavoro la redazione del dispositivo della sentenza non é, come nel rito ordinario, atto puramente interno, bensì a rilevanza esterna, ne deriva che, quando la motivazione sia af- fatto estranea al contenuto del dispositivo, la contraddittorietà tra di- spositivo e motivazione comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 360, n.
3.cod.proc.civ. (v. Cass. 11 dicembre 1993, n. 12223). Né può sostenersi che la ridetta nullità non si verifica quando il contra- sto tra dispositivo e motivazione sia solo apparente e risolvibile attra- verso l'interpretazione del dispositivo, a causa dell'improprietà termino- logica adottata, poiché una siffatta valutazione deve poggiare e trarre alimento dalla stessa motivazione "in parallelo" offerta dal decidente a chiarimento del connesso dispositivo. Ciò premesso, dall'esame diretto della sentenza di I grado, cui questa Corte è legittimata dalla censura, articolata anche sotto il profilo del- l'error in procedendo, cui allude il richiamo all'art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., emerge chiaramente, dalla motivazione, una vistosa cancellatura del termine "pensione" e l'inserimento, al suo posto, della parola "assegno", per cui il Pretore intese erroneamente riferire allo NU una volontà diversa da quella manifestata, attribuendogli, nel di- spositivo, l'assegno di invalidità. Orbene, ritiene il Collegio che tra pensione d'invalidità, regolata dal precedente regime del 1939 (art.10 1. n. 636), e assegno d'invalidità, introdotto dalla 1. 12 giugno 1984, n. 222, non vi sia identità di petitum, ile in considerazione, a differenza della pensione, della temporaneità del- l'assegno, della non riversibilità in favore dei superstiti e della sua tra- sformazione, in certi casi, in pensione di vecchiaia, al compimento del- l'età pensionabile, per non considerare il riferimento alla capacità di la- voro, in luogo della pregressa indicazione alla capacità di guadagno (v., in particolare, art.1, 1°,6°,7° e 10° comma, 1. n. 222/84), ancorchè in altre sedi ciò sia stato ritenuto in relazione a specifiche fattispecie (v., SS.UU. 25 settembre 91, n.10038 e Cass. 6 giugno 98, n.5599), rica- denti sotto il regime della 1. n. 222/84, in relazione all'applicabilità del- l'art. 149, disp.att. cod. proc. civ.. Questioni non emerse nel caso in esame dove, ponendo a raffronto le proposizioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata con il dispositivo d'appello, si evince che: 1) lo NU aveva chiesto il ripristino della pensione d'invalidità con- cessagli nel 1969 e revocatagli nel 1992; 2) il Pretore con sentenza in data 8 luglio 1994, n. 239/94 "aveva di- chiarato che lo NU aveva diritto di percepire l'assegno di invalidità ...dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ammministrativa..."; 3) con il suo appello, l'Inps "lamenta(va) per un verso che la sentenza impugnata é (era) affetta da vizio di extrapetizione, avendo il Pretore dichiarato il diritto dello NU a percepire l'assegno di invalidità, in presenza di una domanda tesa ad ottenere il ripristino della pensione di invalidità e, per l'altro, una errata valutazione della patologia da cui era affetto lo NU.."; ih infine, il Tribunale, mentre nella motivazione della sentenza impu- gnata, dà atto che "oggetto del presente giudizio consiste nell'accerta- mento del diritto dello NU al ripristino della pensione di invalidità revocata dall'Inps con decorrenza dal 1.6.1992", tuttavia, nel dispositi- vo, "rigetta l'appello proposto.. dall'Inps...e conferma l'impugnata sen- tenza". In questo quadro, l'errore commesso dal Tribunale non é consistito tanto nell'esercitare una legittima attività interpretativa dell'oggetto della causa rappresentata al primo giudice e conclusa con la sentenza di primo grado, quanto nell'aver confermato, rigettando l'appello che de- nunziava l'extra petizione, la decisione del Pretore, il cui dispositivo veniva, pertanto, avvalorato da questa ulteriore sentenza. In altre parole, la sentenza del Giudice d'appello non può trovare con- ferma in questa sede, poichè la decisione gravata è manifestamente contraddittoria nella sua unità inscindibile, posto che la motivazione appare, rispetto al dispositivo, necessariamente integrato dalla sentenza di I grado, ambigua e pendolare, manifestando di volta in volta, a fronte del suo dictum conclusivo, l'intenzione di prestare adesione alla pretesa iniziale dello NU, diretta ad ottenere il ripristino della pensione di invalidità di cui all'art. 10 del r.d.l. 14 aprile '39, n. 636 e, subito dopo, negando fondamento al gravame ("L'appello non é fondato e deve esse- re rigettato..."), che aveva puntualmente contestato l'attribuzione, in se- de pretorile, dell'assegno. Consegue, dall'accoglimento del primo motivo del ricorso, l'assorbi- mento del secondo mezzo di gravame e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari per un nuovo, 7 complessivo giudizio di merito e per la regolamentazione delle spese processuali di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cas- sa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità alla Corte d'appello di Cagliari. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2001 Il Consigliere est. Illino Il Presidente Reparie be uunis Phille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 23 MAR 2001 I 0 IL CANCELLIERE 3 A D 1 S 3 , S . 5 O A T L . T R , L A N ' O A S L B 3 E L I 7 P E D - S D 8 I - A I N 1 e T S Č 1 S R N O E S E A I G D A G E A E , O L D O T R T E I T A T S R L I I N L G E D E E S E R O D 00