Sentenza 22 giugno 1999
Massime • 1
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta, indipendentemente dalla circostanza che l'opposto si sia costituito nel suo termine, l'improcedibilità dell'opposizione.
Commentario • 1
- 1. Tribunale di Salerno: no alla rimessione nei termini di costituzione dell’opponente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivoFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 31 marzo 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/1999, n. 6304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6304 |
| Data del deposito : | 22 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. NZ FERRO - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Rel. Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA VI, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSARIO LEOTTA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UAP ASSICURAZIONI SpA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 7/97 del Giudice di pace di BRONTE, depositata il 19/05/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/99 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
US NZ propose opposizione (con citazione del 6.11.1996) al decreto ingiuntivo di pagamento della somma di lire 108.274, corrispondente al premio di una polizza, a lui notificato ad istanza della U.A.P. Assicurazioni, convenendo quest'ultima in giudizio dinanzi al Giudice di pace del Comune di Bronte.
Con sentenza emessa il 19.5.1997 l'opposizione fu dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 647 c.p.c. per la rilevata tardiva costituzione in giudizio dell'opponente.
La motivazione della sentenza spiega che la creditrice opposta ebbe a costituirsi in giudizio prima della scadenza allo scopo di ottenere l'anticipazione dell'udienza di prima comparizione fissata dall'opponente al 19.12.1998; che all'anticipata udienza del 10.2.1997, resa nota all'opponente mediante la notificazione del relativo decreto, era comparso il solo procuratore dell'opposta il quale, depositando la comparsa di risposta, aveva richiesto un breve rinvio della trattazione volendo consentire al difensore dell'opponente, impossibilitato a comparire in quella udienza, la costituzione in giudizio.
Costituitosi poi detto procuratore tardivamente in cancelleria ma non comparso alla successiva udienza del 28.4.1997, la controparte, fatta rilevare la tardività della costituzione, aveva richiesto che l'opposizione fosse dichiarata improcedibile.
Ricorre per cassazione l'US con i motivi qui di seguito disaminati.
Non ha presentato difese la U.A.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso denunzia la "falsa applicazione di norme di diritto per l'errata applicazione dell'art. 647 c.p.c.". A sostegno della censura il ricorrente deduce che "l'avvenuta iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione ad iniziativa della parte opposta aveva sanato ogni eventuale mancata costituzione" di esso opponente e reso inapplicabile la norma dell'art. 647 c.p.c. onde il giudice adito avrebbe dovuto decidere la controversia nel merito.
Tale censura, che è basata sul preteso effetto sanante della costituzione dell'opposto, non ha fondamento. Il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto, conformando il suo giudizio al principio di diritto più volte enunciato da questa Corte, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta, indipendentemente dalla circostanza che l'opposto si sia costituito nel suo termine, l'improcedibilità dell'opposizione (v. le pronunce n. 12044 del 1998 e n. 2707 del 1990). Il secondo motivo denuncia la "nullità del procedimento per vizio di notifica della istanza di anticipazione dell'udienza ricorrente", istanza che non sarebbe stata notificata al suo procuratore se non, ed esclusivamente, tramite la cancelleria.
Anche tale censura è infondata in punto di fatto avendo il primo giudice accertato e dichiarato in sentenza che all'udienza del 10.2.1997 il procuratore dell'opposta aveva depositato "il decreto di anticipazione dell'udienza regolarmente notificato". Il terzo ed il quarto motivo del ricorso denunziano l'uno (il terzo) il vizio di omessa motivazione sul punto relativo al difetto di legittimazione attiva del procuratore della Soc.
U.A.P. Assicurazioni rilevabile d'ufficio, l'altro (il quarto) il vizio di omessa motivazione in ordine a tutti i motivi proposti a sostegno dell'opposizione.
Tali censure sono inammissibili in quanto attengono a questioni di merito, evidentemente precluse.
Non è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibili il terzo ed il quarto.
Nulla per le spese.
Così deciso addì 27 gennaio 1999 nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di Cassazione. Depositata in cancelleria il 22 giugno 1999.