Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 03/03/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Puglia in composizione monocratica in persona del Giudice IE GRASSO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 37738 proposto dal Sig. XX nato a [...] il XX (C.F. XX) rappresentato e difeso dall'avv. Rino Tortorelli (C.F. [...]– pec: tortorelli@legalmail.it)
CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S. - (CF 80411120589) in persona del legale rapp.te p.t., non costituito
PER OTTENERE
l’accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione privilegiata (n.iscr. XX) con :
attribuzione del beneficio dell’aumento della base pensionale dello 0,70% per ogni anno di servizio fermo il limite del 44%;
l’accertamento del diritto alla maggiorazione della base pensionabile ex art. 4 d.lgs.165/1997; con conseguente condanna di I.N.P.S. al versamento delle differenze del beneficio dalla data di riconoscimento con le connesse maggiorazioni di interessi e rivalutazione.
VISTO il codice di giustizia contabile;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
UDITO il legale del ricorrente all’udienza del 18 febbraio 2026
FATTO
Con ricorso depositato in data 29 ottobre 2024 il sig XX premetteva che, dopo aver svolto servizio permanente effettivo nella Marina Militare, con verbale XX (all. 2) la CMO di Bari Palese – 5^ CMO distaccata di Taranto lo dichiarava permanentemente non idoneo al servizio militare e idoneo al transito nelle corrispondenti aree del personale civile.
Per effetto di infermità – indicate in ricorso al quale si rimanda - contratte per causa di servizio gli veniva liquidato l’equo indennizzo.
Transitava, poi, nell’impiego civile giusta contratto di lavoro del XX presso il Ministero della Difesa.
Con istanza del XX, chiedeva la liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato che veniva concesso dall’INPS senza tuttavia l’aumento dello 0,70% previsto dall’art. 67 comma 3 DPR 1092/1973, nonché senza calcolare l’aumento dei c.d. sei scatti previsto dall’art.4 del d.lgs. 165/1997.
Dopo aver inutilmente diffidato l’ente previdenziale ha quindi adito questo giudice contestando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67 comma 3 D.P.R. 1092/1973 che prevede l’aumento dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo, richiamando, poi, l’art. 52 del citato DPR che riconoscerebbe il diritto alla pensione normale ai militari che abbiano raggiunto un’anzianità di almeno 15 anni di servizio, di cui 12 di servizio effettivo.
Il ricorrente ha sostenuto che il predetto requisito dei 15 anni sarebbe attualmente vigente solo nel caso di cessazione per infermità, dipendente o meno da causa di servizio e non nel caso di specie, atteso l’avvenuto transito nelle aree funzionali del personale che non gli consentirebbe, al momento, di beneficiare del trattamento pensionistico normale.
Inoltre, ha sostenuto che il requisito di anzianità predetto non è più sufficiente, contrariamente al momento in cui la norma è entrata in vigore allorquando era vigente il regime contributivo, per conseguire il diritto alla “pensione normale”; la mancata previsione di alcuna maggiorazione per chi avesse conseguito 15 anni di servizio si coordinava con la disposizione di cui all’art.54 del cennato dpr che attribuiva ai militari con un’anzianità di servizio superiore ai 15 anni una trattamento pari al 44 % della base pensionabile.
Ha, inoltre, eccepito la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs 165/1997 che non risulterebbe essere stata applicata dall’amministrazione previdenziale.
L’INPS non si è costituita.
A seguito di reiterate ordinanze istruttorie volte ad individuare le modalità di calcolo utilizzate dall’INPS per il calcolo del trattamento privilegiato spettante al ricorrente, quest’ultimo ha reiteratamente evidenziato che l’INPS, nei calcoli effettuati non ha tenuto conto degli ultimo dati forniti dall’Amministrazione della difesa che incidono sull’entità della pensione e, conseguentemente, anche del calcolo del beneficio di cui all’art.4 d.lgs.165/1997.
Ha allegato, quindi, la comunicazione del Ministero della Difesa del XX riguardante il cd “ultimo miglio per la rideterminazione della PPO” riportante dati diversi – in melius per il ricorrente – rispetto a quelli indicati dall’INPS.
All’udienza del 18 febbraio 2026 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Va preliminarmente dichiarata, in assenza di costituzione, la contumacia dell’INPS.
Alla luce degli atti prodotti in giudizio, il ricorso può trovare limitato e parziale accoglimento relativamente all’erronea quantificazione della maggiorazione richiesta ex art.4 del d.lgs.165/1997.
Va disatteso, infatti il primo motivo di ricorso riguardante la richiesta maggiorazione della percentuale dello 0,70% per ogni anno di servizio, ritenendo insuperabile il dato normativo nonché la circostanza che il XX è transitato nei ruoli civili con più di quindici anni di servizio (precisamente XX anni e XX mesi).
Sul punto appare sufficiente richiamare, in quanto pienamente condivisibile, quanto recentissimamente statuito dal Giudice di appello di questa Corte secondo il quale “…Il primo giudice ha dunque, correttamente, ritenuto inapplicabile al caso in esame il terzo comma dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973, norma dedicata ai militari cui spetta la pensione privilegiata per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio (primo comma), la cui misura, in caso di pensione ascrivibile alla 7^ categoria, è aumentata dello 0,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile solo nel caso in cui il militare abbia compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo, ma non abbia ancora maturato l’anzianità di “almeno 15 anni di servizio utile, di cui 12 di servizio effettivo”, prevista, per l’accesso alla “pensione normale” per il militare che cessa dal servizio militare, nel primo comma dell’art. 52 del citato DPR.
Infatti il XX, già alla data di inabilità al servizio militare (settembre 2014) aveva raggiunto una anzianità di servizio ultraventennale, così superando il requisito (meno di 15 anni) che gli avrebbe consentito di beneficiare dell’aumento richiesto, previsto dal ridetto comma terzo del citato articolo 67.
In altri termini è corretta la prospettazione dell’INPS laddove afferma che si principia “dal presupposto che il militare abbia diritto alla pensione di privilegio, ove il riferimento alla pensione normale è solo il comune denominatore per la base di calcolo comparativo.
Il comma 3 introduce un modello di calcolo percentualistico a valere unicamente per le pensioni di 7^ e 8^ categoria tabellare sul presupposto che il militare abbia almeno compiuto 5 anni di servizio effettivo se non ne abbia maturati 15 di cui 12 effettivi” (Corte dei conti, Sez. I Giurisdiz.Centr., 23 dicembre 2025, n.224)
La stessa pronuncia ha ritenuto, poi, che “…L’interpretazione sostenuta dalla difesa del ricorrente finisce per stravolgere la ratio interna agli artt. 52 e ss. del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto se da un lato si offre una lettura evolutiva del requisito contributivo per l’accesso alla pensione c.d. normale, non si capisce perché non si debba offrire una lettura altrettanto evolutiva del requisito minimo dei 5 anni effettivi individuato dal comma 3 dell’art. 67 che, ragionevolmente, conserva un senso di equità solo se l’accesso alla pensione normale è quello individuato dal primo comma dell’art. 52, ovverosia in rapporto ai 15 anni di servizio utile di cui almeno 12 effettivi.
(Corte conti, Sez. giur. Calabria, sent. n. 80/2025).
Anche l’ulteriore prospettazione dell’appellante per cui “Diversamente, del resto, si arriverebbe al paradosso per il quale, per la medesima pensione privilegiata di 7^ Categoria, ad un militare con 6 anni di servizio spetterebbe una percentuale pari al 41,2% della base pensionabile, mentre ad un altro militare con 20 anni di effettivo servizio -come il qui esponente (ben 14 in più) -solo il 40% della propria base pensionabile…” non può rilevare ai fini della questione in esame….”(cfr. Corte conti, Sez. giur. Calabria, sent. n. 80/2025).
Si è detto, in particolare, che “…tanto la sentenza n. 266/2024 della Sezione III centrale della Corte dei conti, quanto la sentenza n. 63/A/23 della Sezione d’Appello per la regione Sicilia (dalla prima richiamata e posta a fondamento del suo decisum), sono esplicite nell’affermare che “il possesso del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in passato valido ai fini dell’accesso a pensione normale, è attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, dipendente o meno da causa di servizio, a norma degli artt. 42, comma 1 , e 52, comma 1 del d.P.R. n. 1092/1973” (cfr., Corte 13 dei conti, Sez. III App. n. 266/2024)” (Corte dei conti, Sez. I Giurisdiz.Centr., 23 dicembre 2025, n.224).
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, dagli atti è emerso che, sebbene l’amministrazione abbia proceduto a calcolare i cd sei scatti previsti dall’art.4 del d.lgs.165/1997, il calcolo effettuato non corrisponde ai dati forniti al ricorrente – e dallo stesso prodotti in giudizio - dal Ministero della Difesa riguardanti il cd “ultimo miglio”; pertanto il ricorso deve essere accolto limitatamente a questo ultimo residuale aspetto, dovendo l’amministrazione previdenziale procedere, sulla scorta di quanto esposto, al ricalcolo della base pensionabile ed alla conseguente liquidazione della pensione privilegiata al ricorrente, unitamente ad eventuali interessi e rivalutazioni ad egli spettanti, il cui calcolo deve tener conto di quanto previsto dalla pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n.10/2002/QM.
Spese di giudizio compensate in ragione del limitato accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, previa dichiarazione di contumacia dell’INPS, accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
IE AS
F.to digitalmente
Depositata in segreteria il 03/03/2026 L’ Assistente Amministrativo Dott.ssa Caterina Di Palma
F.to digitalmente
Il giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
Depositata in segreteria il 03/03/2026 Il Giudice monocratico L’ Assistente Amministrativo IE AS Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente
F.to digitalmente
In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell’art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
Bari, 03/03/2026 L’Assistente Amministrativo dott.ssa Caterina Di Palma
F.to digitalmente