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15 agosto 2015
15 agosto 2015
Art. 1. 1. Il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 , recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 1º luglio 2015, n. 85 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 85 del 2015 .
3. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 , sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 92 del 2015 .
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 , e' stato pubblicato in Supplemento ordinario n. 32/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 140 del 19 giugno 2015.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questo stesso Supplemento Ordinario alla pag. 24.
2. Il decreto-legge 1º luglio 2015, n. 85 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 85 del 2015 .
3. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 , sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 92 del 2015 .
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 , e' stato pubblicato in Supplemento ordinario n. 32/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 140 del 19 giugno 2015.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questo stesso Supplemento Ordinario alla pag. 24.
Commentari • 3
- 1. Cartelle di pagamento, rottamazione, imposte regionali, disciplina uniforme, legittimitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 maggio 2018 · 0.8834763
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte Cost., sentenza 19/01/2017, n. 13Provvedimento: […] 7.− Da ultimo, però l'art. 7, comma 9-sexies, del d.l. n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 125 del 2015, sopravvenuto dopo l'adesione della GI UM al AC, ha novellato il citato art. 1, comma 122, sostituendo le parole «alla data del 30 settembre 2014», con le parole «alla data di entrata in vigore della presente legge», ossia il 1° gennaio 2015.Leggi di più...
- ricorso in via principale·
- vizi deducibili dalle regioni·
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- finanza pubblica·
- contabilità dello stato e degli enti pubblici. ricorso della regione umbria·
- rigetto di eccezione preliminare.·
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- illegittimità.·
- art. 7, comma 9 sexies, d.l.n. 78/2015·
- ipotizzata violazione di parametri estranei al riparto di competenze con lo stato·
- spostamento al 1° gennaio 2015 del termine originario (30 settembre 2014)·
- impugnazione di norma che differisce la scadenza di termine previsto da altra non impugnata·
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- bilancio e contabilità pubblica