Sentenza 12 ottobre 2004
Massime • 1
Il giudice di pace, allorchè, nel corso delle indagini preliminari, ritenga di archiviare il procedimento a norma dell' art. 34 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (procedimento penale davanti al giudice di pace), sul presupposto che il fatto incriminato sia di "particolare tenuità", rispetto all'interesse tutelato, deve ottemperare a quanto prescritto nel comma primo della citata disposizione, giustificando in concreto perché ritenga il danno o il pericolo derivato dalla condotta "esiguo" (ponendo tale esiguità in relazione ad un preciso riferimento parametrico) nonchè, esplicitando il criterio in base al quale ritenga di determinare l'"occasionalità" di detta condotta e rappresentando, infine, su quali basi ritenga di formulare il giudizio di "soglia minima" della colpevolezza (con riferimento al grado, definibile minimo, di consapevolezza e di determinazione nel porre in essere la condotta dannosa o pericolosa); inoltre, deve esaminare, a norma del comma secondo dello stesso art. 34, se esistano interessi (giuridicamente riconosciuti e protetti) della persona offesa che dalla definizione del procedimento possano subire pregiudizio, giacchè, in tale evenienza, egli non ha il potere di archiviare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/10/2004, n. 48159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48159 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 12/10/2004
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 1698
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 048320/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN AV, N. IL 10/06/1981;
2) DA LA, N. IL 12/11/1979;
avverso DECRETO del 28/10/2003 GIUDICE DI PACE di REGGIO EMILIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
lette/sentite le conclusioni del P.G. chiede: Nullità del decreto impugnato senza rinvio e con trasmissione atti alla Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Emilia.
DA NI, guidando in stato di ebbrezza - come asserito dalla persona offesa MP DA che per il fato ha proposto formale atto di denuncia querela - tamponava l'autovettura guidata dal MP, e quindi si dava alla fuga omettendo di prestargli soccorso.
Il MP, ricorso alle necessarie cure mediche, investiva dell'accaduto la competente Autorità Giudiziaria lamentando la violazione, in suo danni, della norma di cui all'art. 590 C.p.. Tuttavia, in data 28 ottobre 2003 il Giudice di pace di Reggio Emilia, su conforme richiesta di quel PM ex artt. 17 e 34 D.Lgs. n. 274/2000 in materia di competenza penale di quella minore giurisdizione, emetteva decreto di archiviazione "ritenuto che il fatto è di particolare tenuità (art. 34 D.Lgs. n. 274/2000) in quanto l'esiguità del danno nonché la sua occasionante non giustificano l'esercizio dell'azione penale".
Contro siffatto provvedimento ricorre il MP a mezzo del suo difensore, e deduce in primo luogo varie ragioni di abnormità del provvedimento impugnato, indi inosservanza dell'art. 34/2 del ripetuto Decreto legislativo, con il terzo motivo ancora erronea applicazione di tale norma, ed in fine mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Sotto il primo profilo evidenzia come le modalità della condotta del NI non possano essere considerate ne' occasionali e ne' di particolare tenuità. Ed, infatti, il guidatore dell'autovettura investitrice guidava, come accertato, in tempo di notte, in pieno centro cittadino, in evidente stato di ebbrezza opportunamente accertato dagli agenti intervenuti, in compagnia di altra persona altrettanto in stato di ebbrezza. Ritiene pertanto la abnormità del provvedimento segnalando per altro il contesto storico nel quale gli incidenti anche gravi dovuti alla guida in stato di alterazione psicofisica da alcol o da droghe, contesto cui deve rapportarsi la condotta al fine di una valutazione di tenuità o di gravità. Egli ha subito una invalidità totale per giorni dieci e parziale per giorni quaranta. Ciò a parte, rileva che la norma in questione (art. 34 D.Lgs. 274/00) pone alcune condizioni per l'adozione di siffatto provvedimento, rispetto alle quali il decidente non ha offerto il minimo della dovuta spiegazione. Il PM presso questa Corte chiede annullarsi il provvedimento impugnato.
OSSERVA LA CORTE Il ricorso è fondato.
Preliminare ed assorbente appare l'argomento relativo alla violazione della norma di cui all'art. 34 D.Lgs n. 274/2000. Tale norma disciplina l'ipotesi di improcedibilità dell'azione per la minima rilevanza penale del fatto, ma definisce - al fine di parametrare la discrezionalità del Giudice - il fatto di "particolare tenuità" quando, in relazione all'"interesse tutelato", il danno o il pericolo, effetto della condotta illecita, siano esigui ed inoltre rivestano anche il carattere della "occasionalità", rispetto ad un grado di colpevolezza particolarmente mite, in giudizio di bilanciamento con il pregiudizio che un processo penale instaurato per sì modesta lesione di interessi (pubblici e privati) arrecherebbe al "processabile".
Ma tutto tale caleidoscopio di giudizi subisce una indefettibile e secca condizione: che cioè non vi osti un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. Ed è più che logico che lo Stato possa dimostrarsi generoso - anche al di là del sacrificio di valori sociali sul cui progressivo abbandono esiste tutt'altro che concordia - ma non a spese di interessi protetti dei cittadini, quanto meno per il fatto che essi godono ancora di tutela costituzionale.
Cosicché il Giudice di pace, non solo deve ottemperare alla prima parte della norma spiegando in concreto, e non ripetendo vuote formule legislative, perché ha ritenuto il danno, o il pericolo, esiguo (ponendo tale esiguità in relazione ad un preciso riferimento parametrico), con quale criterio ha determinato la occasionalità, ed in che ha riposto il giudizio di soglia minima della colpevolezza (con riferimento al grado, definibile minimo, di consapevolezza e di determinazione nel porre in essere la condotta dannosa o pericolosa). Ciò fatto deve esaminare se, a mente di quel secondo comma, esistano interessi (ben inteso, giuridicamente riconosciuti e protetti) della persona offesa che da tale gesto di "sovrana benevolenza" possano subire pregiudizio: nel qual caso egli non ha il potere di archiviare.
Ora, nel caso di specie, non solo non è definibile esiguo ne' il pericolo della condotta di guida in stato di ebbrezza, e nemmeno il danno causato alla persona offesa (nei termini sopra descritti), ma è arduo pensare alla occasionalità dello stato di ebbrezza di chi - per averlo pacificamente ammesso ai verbalizzanti - si sia posto alla guida dopo laute bevute in compagnia di amici, uno dei quali gli sedeva accanto magari ponendo in essere una condotta di cooperazione nel reato colposo.
In tema di ubriachezza non può il Giudice non considerare che gli artt. da 91 a 95 del Codice penale giudicano assai severamente il ricorso all'uso di sostanze alcoliche, ritenendolo scusante allorché sia determinato da caos fortuito e forza maggiore, ma considerandolo in tutti gli altri casi rappresentativo di piena coscienza e volontà delle condotte e semmai causa di più aspro rimprovero, in quanto circostanza aggravante.
Ciò premesso, e quanto alla previsione di cui al secondo comma, l'interesse morale della persona rimasta ferita per un tamponamento svoltosi nelle modalità descritte in atti, ancor prima che l'interesse parimenti rilevante al risarcimento del danno (e non è certo praticabile l'indirizzo iure imperi verso la sede civile, allorché il sistema offra una opzione in relazione alla quale il diritto di privilegiare la sede penale già appartiene alla categoria dell'interesse ivi tutelato), ove non accertato e dimostrato come insussistente, preclude l'esito di archiviazione, quali che siano state le valutazioni anche favorevoli ad una pronuncia negativa dell'azione penale, ex primo comma. Come anticipato in premessa, resta assorbita ogni altra valutazione. Il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato senza rinvio, e gli atti trasmessi in tempi brevi all'ufficio del Giudice di pace di Reggio Emilia per nuova valutazione, sulla base del principio di diritto qui innanzi pronunciato.
P.Q.M.
Visto l'art. 620 C.p.p.;
Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e ordina la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2004