Sentenza 1 aprile 2010
Massime • 1
Deve ritenersi tempestivo, ai fini della concessione dell'attenuante del risarcimento del danno, l'intervento riparatorio effettuato prima della reiterazione delle formalità di apertura del dibattimento, una volta regredito il processo a causa del mutamento del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2010, n. 17579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17579 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 01/04/2010
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 605
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco RC - rel. Consigliere - N. 14334/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DD CO, N. IL 09/11/1981;
avverso la sentenza n. 1578/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 23/09/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO CO BLAIOTTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar;
udito il difensore avv. Monaco L., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il Tribunale di Genova ha affermato la reponsabilità di FA RC in ordine al reato di cui all'art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale ed a quelli di cui all'art. 189 C.d.S., commi 6 e 7.
La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'appello.
2. Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo diversi motivi. Nullità del decreto di citazione per il giudizio.
Esso è mancante delle generalità.
Ciò determina nullità assoluta ai sensi degli artt. 456 e 429 c.p.p. La relativa questione è stata tempestivamente e ripetutamente dedotta.
Vizio della motivazione per ciò che attiene all'affermazione che chi sia in cura psicologica non possa che essere il conducente del veicolo investitore.
Violazione di legge per la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
6. Il risarcimento è avvenuto in data 6 maggio 2004, come da quietanza prodotta;
mentre il giudizio è iniziato solo in data 6 dicembre 2005. La Corte d'appello ha mancato di considerare che, a seguito di ordinanza dibattimentale del 14 aprile 2005, il procedimento è regredito nella fase delle indagini preliminari e ciò ha comportato la caducazione di tutta l'attività sino a quel punto compiuta.
Mancanza di qualunque determinazione sulla richiesta, dedotta con l'atto di appello, di prevalenza delle attenuanti generiche. Vizio della motivazione in ordine alla congruità della pena. La Corte si è limitata ad un vago richiamo dell'art. 133 c.p.. Mancata assunzione di prova decisiva costituita da perizia tecnica sulla dinamica del sinistro.
Vizio della motivazione per ciò che attiene alla ritenuta dimostrazione della relazione causale tra l'amputazione traumatica degli arti inferiori e le complicanze letali. Il giudice si limita ad un vago richiamo del contenuto della cartella clinica. Erronea configurazione di distinte incriminazioni in ordine al mancato arresto ed al mancato soccorso. In realtà la seconda fattispecie assorbe la prima.
3. I motivi indicati sono tutti infondati, tranne quello relativo all'invocata attenuante.
Per ciò che attiene all'atto di citazione, la pronunzia impugnata rileva che, a seguito della stessa citazione, l'imputato e comparso e si è difeso, sicché non si è configurata alcuna lesione del diritto di difesa. Tale apprezzamento è immune da censure apparendo conforme al dettato dell'art. 429 c.p.p., che configura nullità del decreto in questione solo quando sia mancata l'identificazione dell'imputato. Tale situazione con evidenza non si è determinata, visto che, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, l'imputato, a seguito della citazione, è comparso e si è difeso. Oltre a ciò, per completezza, è da considerare che la mancata indicazione delle generalità riguarda la ricitazione apposta in calce all'originario decreto, che reca la compiuta identificazione. La deduzione relativa al vizio di motivazione quanto alla considerazione della cure psicologiche non è specifica. D'altra parte la pronunzia reca ampia motivazione, immune da vizi logici, in ordine alla commissione del fatto, atteso che considera che l'imputato ha ammesso in interrogatorio di essere alla guida del veicolo investitore. Ciò emerge dalla stessa impugnazione, che avanza solo il dubbio che il ricorrente non si sia reso conto dell'investimento del pedone. Solo ad abundantiam si considera che la commissione del fatto spiega pure lo shock riportato. Quanto alla pena ed al bilanciamento delle circostanze la pronunzia reca un apprezzamento implicitamente unitario, ampiamente articolato e conforme ai principi. Si considera, infatti, che la colpa è gravissima, essendosi l'imputato posto alla guida in stato di alterazione per l'assunzione di alcolici. A tale condotta ha fatto seguito la fuga con omissione di soccorso. Tale grave condotta giustifica la pena irrogata e quindi implicitamente esclude l'invocato giudizio di prevalenza dell'attenuante. La questione della comparazione delle circostanze dovrà comunque essere eventualmente riconsiderata nel giudizio di rinvio, alla luce di quanto sarà in appresso esposto sull'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
6. Per ciò che attiene alla mancata assunzione della perizia tecnica sulla dinamica del sinistro, la pronunzia rileva che l'istruttoria dibattimentale non ha lasciato dubbi sulla dinamica dell'incidente, sicché sarebbe inutile qualunque ulteriore indagine. Tale motivato apprezzamento è immune da vizi logico-giuridici, tanto più che, come ritenuto da costante e condivisa giurisprudenza, atteso il carattere neutro dell'indagine peritale, in relazione ad essa non si configura diritto alla prova.
Il lamentato vizio della motivazione per ciò che riguarda la ritenuta dimostrazione della relazione causale costituisce censura che difetta di specificità. E d'altra parte la sentenza motiva adeguatamente, richiamando la documentazione medica che evidenzia la connessione tra una lesione grave come l'amputazione in persona anziana e l'evento letale.
Infine, contrariamente a quanto dedotto, come costantemente ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di questa Corte suprema, le diverse previsioni di cui al richiamato art. 189 C.d.S. costituiscono distinte incriminazioni. Il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti rispettivamente dall'art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, hanno diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza, sicché le due ipotesi criminose possono materialmente concorrere, senza che abbia luogo alcun assorbimento (Da ultimo, Cass. 4, 15 gennaio 2008, RV. 239038). È invece fondato, come anticipato, il motivo di ricorso relativo all'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
6. Questa Corte ha già avuto modo di enunciare, condivisibilmente, che deve ritenersi tempestivo, ai fini della concessione dell'attenuante del risarcimento del danno, l'intervento riparatorio effettuato prima della reiterazione delle formalità di apertura del dibattimento, in caso di regressione del processo (Sez. 6, 3/6/2005 Rv. 234763). In effetti quando, a causa di regressione, il dibattimento abbia un nuovo inizio, accompagnato dalla rinnovazione delle formalità di apertura, non vi sono ragioni per non riportare a tale momento la valutazione in ordine alla tempestività del risarcimento del danno. Il giudice di merito non si è attenuto a tale principio. Si considera che il risarcimento è avvenuto dopo la prima udienza dibattimentale del 17 febbraio 2004, trascurando la successiva regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari e la nuova citazione a giudizio che ha dato rinnovato corso al dibattimento. La pronunzia deve essere per tale parte annullata con rinvio, affinché sia valutata la tempestività e la congruità del risarcimento del danno.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa all'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 ed al conseguente trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010