Sentenza 1 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di immigrazione, ai fini della sussistenza del giustificato motivo, idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, pur avendo lo straniero l'onere di allegare i motivi non conosciuti né conoscibili da parte del giudice, ciò non implica alcuna inversione dell'onere della prova in capo all'imputato, in quanto resta fermo per il giudice il potere di rilevare direttamente, quando possibile, l'esistenza di ragioni legittimanti l'inosservanza del precetto penale. Di conseguenza tutte le situazioni integrative del giustificato motivo si traducono in altrettanti temi di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2006, n. 42381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42381 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 01/12/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1403
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 26995/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di GENOVA;
nei confronti di:
1) MATOOG BIEJ ASEDIG, N. IL 01/08/1978;
avverso SENTENZA del 16/07/2005 TRIBUNALE di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 16 luglio 2005, il tribunale in composizione monocratica di Genova assolveva MATOOG Biej Asedig dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, assumendo che lo straniero si era sì trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di espulsione ma aveva allegato un "giustificato motivo", e cioè di non essersi potuto allontanare non disponendo del denaro necessario per acquistare il biglietto di viaggio per il paese d'origine e di aver chiesto a un amico di portarglielo. Lo straniero, secondo il tribunale, aveva allegato uno stato di impossidenza, che appariva ragionevole, stante la oggettiva difficoltà di acquistare un biglietto di viaggio certamente costoso negli otto giorni trascorsi tra la data della notifica dell'ordine di espulsione e la data dell'arresto.
Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Genova, il quale si duole, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale, che lo straniero avesse allegato uno stato di indigenza senza fornire alcun riscontro e in mancanza di ogni approfondimento giudiziale.
2. Il ricorso è fondato.
Come ha spiegato la Corte Costituzionale (sent. 18 dicembre - 13 gennaio 2004, n. 5, in Cass. pen. mass. ann., 2004, n. 485, p. 1541), la clausola "senza giustificato motivo" - presente nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, e frequente anche in altre disposizioni della legislazione penale, e destinata in ogni caso a fungere da valvola di sicurezza del meccanismo repressivo, evitando che la sanzione operi anche laddove la condotta imposta appaia concretamente "inesigibile" - ha un carattere elastico e si riconnette all'impossibilità pratica di elencare tutte le situazioni astrattamente idonee a giustificare l'inosservanza del precetto normativo. Nel quadro della disciplina dell'espulsione - ha precisato il giudice delle leggi - la clausola in esame, ancorché non evocativa delle sole cause di giustificazione in senso tecnico - lettura, questa, che la renderebbe pleonastica - ha riguardo a tutte le situazioni ostative di particolare pregnanza, che incidono sulla stessa possibilità, soggettiva ed oggettiva, di adempiere all'intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa, ma non anche - ha aggiunto la Corte - ad esigenze che riflettono la condizione tipica del "migrante economico", salvo che non ricorrano situazioni riconducibili alle scriminanti previste dall'ordinamento.
Peraltro, con specifico riferimento alle condizioni di indigenza in cui lo straniero dichiara di versare per munirsi del biglietto di viaggio, la Corte ha precisato che la clausola in parola non implica alcuna inversione dell'onere della prova in danno dell'imputato. Come avviene in tutti i casi in cui compare la formula "senza giustificato motivo", fermo restando il potere del giudice di rilevare direttamente, quando possibile, l'esistenza di ragioni legittimanti l'inosservanza del precetto penale, lo straniero avrà, dal canto suo, un semplice onere di allegazione dei motivi non conosciuti ne' conoscibili dal giudicante. Nell'uno e nell'altro caso - ossia tanto nel caso di rilievo ex officio quanto in quello di allegazione da parte dell'imputato - le situazioni integrative del "giustificato motivo" si tradurranno quindi in altrettanti temi di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice.
Sullo stesso fronte, il giudice di legittimità ha precisato che, dovendosi apprezzare la nozione di "giustificato motivo" sul piano dei limiti dell'obbligo, il giustificato motivo rimanda necessariamente a una valutazione in concreto dell'esigibilità dell'obbligo stesso (Cass., Sez. 1^, 11 maggio 2004, n. 31117, Taibi Aziz, in Cass. pen, mass. ann., 2005, n. 408, p. 961; id., Sez. 1^, 26 maggio 2006, Sami;
Id., Sez. 1^, 27 ottobre 2006, PG Roma c. Trif), non essendo evidentemente sufficiente la mera allegazione di una carenza di mezzi, in assenza di qualsivoglia accertamento circa la ascrivibilità o meno di detta situazione a una condotta volontaria dell'imputato.
Nel caso in esame, questo accertamento è mancato, sicché la sentenza deve essere annullata e gli atti rinviati al tribunale di Genova per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2006